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Risoluzione

Risoluzione n. 35 del 7/05/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che una società tra avvocati costituita come società per azioni, ai sensi dell’art. 4-bis della legge n. 247/2012, produce reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo; di conseguenza il reddito è soggetto a IRES e il valore della produzione a IRAP.

Natura fiscale del reddito delle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società di capitali

Natura del reddito delle società tra avvocati costituite in forma societaria

La risoluzione affronta il tema della qualificazione fiscale del reddito prodotto dalle società tra avvocati (STA) disciplinate dall’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come introdotto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare una STA costituita in forma di società per azioni e la conseguente individuazione del corretto regime impositivo.

Quesito sottoposto all’Agenzia

L’istante evidenzia un dubbio interpretativo nato dal confronto tra:

  • la risoluzione 26 maggio 2003, n. 118/E, relativa alle società tra avvocati disciplinate dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, per le quali era stato affermato il reddito di lavoro autonomo;
  • la successiva risposta fornita in materia di società tra professionisti, per le quali è stato ritenuto applicabile il reddito d’impresa in ragione della veste societaria.

Sulla base di tali precedenti, la società chiede chiarimenti sulla natura del reddito prodotto da una STA costituita in forma di società per azioni.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società istante ritiene che una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività forense ai sensi della legge n. 247/2012 debba applicare il regime fiscale delle società di capitali. Ne deriverebbe:

  • l’assoggettamento del reddito a IRES;
  • l’assoggettamento del valore della produzione a IRAP.

Inquadramento normativo dell’art. 4-bis della legge n. 247/2012

L’Agenzia richiama la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, introdotta dall’art. 4-bis della legge n. 247/2012. La norma consente l’esercizio in forma societaria tramite:

  • società di persone;
  • società di capitali;
  • società cooperative.

Tali società devono essere iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale competente e rispettare specifiche condizioni:

  • almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono appartenere ad avvocati iscritti all’albo, oppure ad avvocati insieme a professionisti iscritti in albi di altre professioni;
  • la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
  • i componenti dell’organo di gestione non possono essere soggetti estranei alla compagine sociale;
  • i soci professionisti possono assumere la carica di amministratori.

Principi civilistici e profili professionali

La risoluzione sottolinea che, anche nell’esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. In particolare:

  • l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti richiesti per la specifica prestazione;
  • la responsabilità della società e quella dei soci non escludono la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
  • la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società.

Sul piano civilistico, le STA sono costituite secondo i modelli dei titoli V e VI del codice civile; non costituiscono quindi un genere autonomo, ma rientrano nelle società tipiche regolate dal codice civile e ne seguono integralmente la disciplina del modello prescelto.

Qualificazione fiscale: attività d’impresa e reddito d’impresa

L’Agenzia conclude che, in assenza di una norma espressa di deroga, l’esercizio della professione forense in forma societaria deve essere considerato attività d’impresa. Ciò perché, ai fini fiscali, assume rilievo determinante la veste giuridica societaria e non soltanto la natura professionale dell’attività svolta.

La conclusione viene rafforzata dal richiamo al parere della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, secondo cui, per tali società, è difficile valorizzare l’elemento oggettivo della professione forense a discapito dell’elemento soggettivo rappresentato dallo schermo societario.

Distinzione rispetto alla precedente disciplina delle società tra avvocati

La risoluzione evidenzia che la STA disciplinata dall’art. 4-bis della legge n. 247/2012 si differenzia dalla precedente società tra avvocati regolata dal d.lgs. n. 96/2001. Quest’ultimo prevedeva un nuovo modello societario con autonoma disciplina, caratterizzato da regole specifiche su:

  • oggetto dell’attività;
  • obblighi di registrazione;
  • regime di responsabilità;
  • rapporti con i clienti.

In quel contesto, il rinvio alle norme delle società in nome collettivo aveva valore solo civilistico, mentre ai fini fiscali era stato dato rilievo alla natura professionale dell’attività. Per la disciplina attuale, invece, l’Agenzia ritiene applicabile il criterio opposto: prevale la forma societaria e, quindi, la qualificazione come reddito d’impresa.

Regime tributario applicabile

In base agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, il reddito complessivo delle società di persone e delle società ed enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), è considerato reddito d’impresa, a prescindere dalla fonte di provenienza.

Su tale base, la risoluzione afferma che anche alle società tra avvocati costituite sotto forma di:

  • società di persone;
  • società di capitali;
  • società cooperative, si applicano le regole proprie del reddito d’impresa.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia condivide la soluzione proposta dall’istante e stabilisce che una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato:

  • deve applicare il regime fiscale previsto per le società di capitali;
  • deve assoggettare il reddito prodotto a IRES;
  • deve assoggettare il valore della produzione a IRAP.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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