Risoluzione n. 38 del 15/05/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato da una SIM in posizione di assoluta indipendenza e senza collegamenti con i soggetti che promuovono i titoli non rientra nelle operazioni esenti di intermediazione/negoziazione e va quindi assoggettato ad IVA. Viene richiamata l’evoluzione interpretativa nazionale ed europea, inclusa la sentenza CGUE C-275/11 e il Working Paper n. 849 del Comitato IVA.
Regime IVA della consulenza in materia di investimenti
Regime IVA della consulenza in materia di investimenti
La risoluzione esamina il trattamento IVA del servizio di consulenza in materia di investimenti prestato da una società di intermediazione mobiliare. Il punto centrale è stabilire se tale attività possa beneficiare dell’esenzione prevista per le operazioni di negoziazione/intermediazione finanziaria oppure se debba essere imponibile ad IVA.
Quesito presentato dalla società istante
La società ALFA è una SIM autorizzata a svolgere sia il servizio di gestione di portafogli sia il servizio di consulenza in materia di investimenti, senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi.
La società descrive quattro servizi:
- gestione individuale di portafogli, per il quale le commissioni sono assoggettate ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972;
- consulenza in materia di investimenti, consistente nell’invio ai clienti di raccomandazioni personalizzate su operazioni relative a strumenti finanziari determinati, con commissioni di consulenza e commissioni di performance che la società riteneva esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1);
- consulenza generica, limitata a valutazioni di rischio, calcolo del VAR, asset allocation e strategie di allocazione per tipologia di strumenti, con commissioni assoggettate ad IVA;
- distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati, servizio accessorio svolto per cinque compagnie assicurative, con commissioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 3).
La società evidenzia inoltre di operare in assoluta indipendenza, senza distribuire strumenti finanziari propri e senza percepire retrocessioni o incentivi da banche o altri operatori finanziari.
Posizione del contribuente
Secondo la società, il servizio di consulenza in materia di investimenti è imponibile ad IVA, sulla base dell’orientamento della Corte di Giustizia UE nella sentenza 7 marzo 2013, causa C-275/11, secondo cui i servizi di consulenza forniti a soggetti che investono direttamente il proprio denaro in titoli sono soggetti ad IVA.
La società sostiene inoltre che il servizio non possa essere qualificato come mediazione/intermediazione o mandato esente, perché:
- manca un collegamento con l’operazione di negoziazione in senso tecnico;
- la società non ha interesse nella conclusione del contratto tra cliente e soggetto che promuove i titoli;
- non c’è partecipazione alla negoziazione o alla conclusione del contratto tra il cliente e il soggetto emittente/promotore dei titoli.
A supporto richiama anche il Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015 del Comitato IVA, che individua la negoziazione come attività di mediazione finalizzata a far concludere un contratto tra due parti senza un interesse proprio del negoziatore.
Inquadramento normativo e giurisprudenziale richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che, secondo l’art. 1, comma 5, lett. f), del TUF, la consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del prestatore, riguardo a operazioni relative a specifici strumenti finanziari.
Gli elementi caratterizzanti sono due:
- personalizzazione della raccomandazione, presentata come adatta al cliente o basata sulle sue caratteristiche personali;
- oggetto specifico, cioè uno strumento finanziario determinato.
Sul piano fiscale viene richiamata la precedente risoluzione n. 343/E del 2008, secondo la quale la consulenza in materia di investimenti poteva rientrare nelle prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 4) e 9), del D.P.R. n. 633/1972, purché vi fosse un collegamento funzionale con un’operazione di negoziazione.
Viene inoltre ricordata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, in particolare:
- la sentenza CSC Financial Services Ltd, causa C-235/00, che definisce la negoziazione come attività di un intermediario diverso dalle parti del contratto e finalizzata a fare il necessario affinché due parti concludano un contratto;
- la sentenza Volker Ludwig, causa C-453/05, conforme alla precedente;
- la sentenza C-275/11 del 7 marzo 2013, che ha affermato incidentalmente che i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli sono soggetti ad IVA.
Orientamento del Comitato consultivo IVA
La risoluzione dà rilievo al Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015 del Comitato IVA, che interpreta l’art. 135, paragrafo 1, lett. f), della direttiva 2006/112/CE.
Il Comitato afferma che:
- la negoziazione è un servizio reso da un intermediario come attività distinta di mediazione, finalizzata a far concludere un contratto tra due parti, senza un interesse proprio nei termini del contratto;
- i servizi di consulenza d’investimento in materia di titoli sono assimilabili a negoziazione solo se soddisfano le condizioni di una distinta attività di mediazione;
- un servizio di consulenza in materia di investimenti in titoli, in cui il prestatore non è coinvolto nella negoziazione e conclusione del contratto tra cliente e parte che promuove i titoli, non rientra nell’esenzione dell’art. 135, paragrafo 1, lett. f), della direttiva IVA.
Valutazione del caso concreto
Sulla base della documentazione prodotta, il servizio prestato da ALFA è descritto come un servizio di consulenza fornito direttamente ai clienti in posizione di assoluta indipendenza e imparzialità.
L’Agenzia sottolinea che:
- ALFA non distribuisce strumenti finanziari propri;
- non percepisce incentivi o retrocessioni da terzi o dagli operatori finanziari coinvolti negli investimenti suggeriti;
- è remunerata esclusivamente con commissioni di consulenza e commissioni di performance addebitate sul patrimonio del cliente;
- il cliente, se intende dare seguito alle raccomandazioni, deve rivolgersi alla propria banca depositaria o ad altri intermediari abilitati;
- ALFA non si avvale, nell’espletamento del servizio, dell’attività di soggetti terzi direttamente o indirettamente interessati alla finalizzazione degli investimenti.
Viene quindi evidenziata la mancanza di qualsiasi collegamento o rapporto tra la società e i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati, nonché l’assenza di atti o elementi contrattuali riconducibili a un’attività di negoziazione o intermediazione.
Conclusione sul regime IVA
La risoluzione conclude che, nel caso prospettato, il servizio di consulenza in materia di investimenti:
- non è qualificabile come attività di intermediazione/negoziazione esente da IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, nn. 4) e 9), del D.P.R. n. 633/1972;
- è invece imponibile ad IVA.
Effetti operativi
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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