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Ordinanza

Ordinanza n. 95/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente di interruzione immediata dell’attività produttiva per carenza delle necessarie autorizzazioni ambientali e per emissioni odorifere e polveri ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 165 del 10 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’attività, avviata dopo una SCIA presentata nel 2024 allo Sportello Unico delle Attività Produttive, consiste nella produzione di farine destinate a impianti di biogas e biometano avanzato; nella SCIA non era stata dichiarata la produzione di emissioni. Il Comune, a seguito di segnalazioni dei cittadini e di accertamenti e interlocuzioni svolti nel 2025, ha ordinato l’interruzione immediata dell’attività, ritenendo sussistente una carenza di autorizzazioni ambientali e non tollerabili, oltre che potenzialmente pericolose per la salute pubblica, le emissioni odorifere e le polveri provenienti dallo stabilimento. Dalla motivazione cautelare emergono contestazioni relative alla legittimità dell’esercizio del potere contingibile e urgente, anche in rapporto alla precedente ordinanza comunale n. 39/2025 e alla presenza di strumenti autorizzatori ambientali non ancora conseguiti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto, nella sommaria cognizione cautelare, che il potere esercitato fosse riconducibile all’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000; che l’attività producesse emissioni in atmosfera, circostanza non contestata sul piano fattuale e confermata dalle numerose segnalazioni dei cittadini; e che non risultassero smentiti i presupposti per un intervento extra ordinem. La precedente ordinanza n. 39/2025 riguardava problematiche diverse, relative al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell’area esterna e allo smaltimento di rifiuti e materiali accumulati, sicché non aveva privato il Comune del potere di adottare ulteriori misure a tutela della salute e dell’igiene pubblica. Nel bilanciamento cautelare sono stati ritenuti prevalenti gli interessi pubblici alla salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica rispetto all’interesse dell’impresa alla prosecuzione dell’attività. Il periculum è stato escluso perché gli effetti dell’ordinanza possono essere modificati qualora la società ottenga con esito positivo le autorizzazioni richieste. La società è stata condannata al pagamento di 1.500 euro oltre oneri e accessori per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    Il potere esercitato dal Sindaco è stato ritenuto, in sede cautelare e con valutazione sommaria, riconducibile al potere contingibile e urgente in materia di salute e igiene pubblica.

  • art. 269 d.lgs. 152/2006

    La carenza delle necessarie autorizzazioni alle emissioni in atmosfera costituisce il presupposto ambientale indicato nell’ordinanza impugnata.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il potere sindacale contingibile e urgente può ritenersi astrattamente esercitabile quando l’attività produttiva, svolta in carenza delle autorizzazioni ambientali richieste, determini emissioni odorifere e polveri segnalate dalla collettività e ritenute potenzialmente pregiudizievoli per la salute e l’igiene pubblica.
  • L’adozione di una precedente ordinanza contingibile e urgente non esaurisce il potere dell’amministrazione quando il nuovo provvedimento riguarda problematiche materiali diverse e autonomamente riferibili alla tutela della salute e dell’igiene pubblica.
  • Nel giudizio cautelare, l’interesse pubblico alla salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica può prevalere sull’interesse economico dell’impresa alla prosecuzione dell’attività produttiva, ove gli elementi disponibili rendano non manifestamente infondati i presupposti dell’intervento amministrativo.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio derivante dall’interruzione dell’attività sia reversibile e gli effetti del provvedimento possano essere modificati dall’amministrazione in caso di successivo conseguimento delle autorizzazioni necessarie.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliOrdinanze contingibili e urgenti
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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