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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25430/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello, con sola riduzione dell'ammenda, per il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione e a bordo dell'autovettura da lui condotta, di due coltelli rinvenuti nel vano portaoggetti. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata apoditticamente sulla sola presenza dei coltelli nell'auto, senza accertare se il veicolo fosse di sua proprietà e senza considerare la presenza di una donna sul lato passeggero; 2) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4 l. 110/1975 in relazione al principio di offensività in concreto, assumendo che la Corte territoriale non avesse valutato le circostanze di tempo e luogo né le modalità di custodia dei coltelli, ai fini della concreta idoneità offensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che i giudici di merito avevano logicamente valorizzato il fatto che il ricorrente era alla guida dell'auto, i coltelli erano ben visibili e immediatamente nella sua disponibilità, e l'imputato non aveva fornito nell'immediatezza alcuna giustificazione del possesso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione dell'offensività in concreto non era stata dedotta in appello, e in ogni caso ha richiamato il principio per cui per i coltelli, quali oggetti specificamente indicati dall'art. 4, comma 2, l. 110/1975, il porto integra reato già per la mancanza di giustificato motivo, senza necessità di ulteriore verifica della concreta utilizzabilità offensiva. Conseguentemente ha confermato la condanna e disposto il pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 2 e 3, l. 18 aprile 1975, n. 110

    Per gli oggetti specificamente indicati dalla norma, come i coltelli, il porto fuori dall'abitazione senza giustificato motivo integra il reato; non è richiesta, come per gli oggetti solo genericamente descritti, una ulteriore verifica della concreta idoneità offensiva in relazione a tempo e luogo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il vizio di violazione di legge è stato escluso perché la doglianza sull'offensività in concreto era nuova in cassazione e, comunque, infondata nel merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo illogicità manifesta o travisamento della prova nei limiti consentiti.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È inammissibile il motivo privo di specificità o non correlato alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 131-bis c.p.

    Era stata richiesta in appello l'applicazione della particolare tenuità del fatto, ma la sentenza di cassazione non la accoglie e conferma il rigetto complessivo del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti a quella accolta dai giudici di merito, quando la motivazione sia congrua, logica e non manifestamente contraddittoria.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dell'attendibilità delle prove o delle circostanze fattuali già esaminate nei gradi di merito.
  • Le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, perché ciò determinerebbe un improprio sindacato su un punto della decisione sottratto alla cognizione del giudice di merito.
  • Per il porto di coltelli e di altri oggetti specificamente indicati dall'art. 4, comma 2, l. n. 110/1975, la rilevanza penale discende dal porto senza giustificato motivo; non occorre l'ulteriore dimostrazione della concreta offensività in relazione a circostanze di tempo e di luogo.
  • La distinzione tra oggetti nominati e oggetti solo genericamente descritti dall'art. 4 l. n. 110/1975 giustifica un diverso onere probatorio sul pericolo concreto di offesa, essendo più rigoroso solo per i secondi.
  • La disponibilità immediata e diretta dell'arma o dell'oggetto vietato può essere desunta dalla presenza ben visibile nell'auto condotta dall'imputato e dall'assenza di una giustificazione immediata del possesso.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falso
RamiReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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