Ordinanza n. 2911/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - del provvedimento (dagli estremi sconosciuti) contenente il giudizio, collegiale e individuale, reso dalla Commissione e dai singoli Commissari (comunicato al ricorrente con mail del 6 novembre 2025) nell'ambito della procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia - Settore concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale - bandita con D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023, con cui la Commissione nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ha negato l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia del settore concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale al prof. Francesco Grieco; - di tutti i verbali/atti della Commissione esaminatrice e, in particolare, del prefato verbale/provvedimento collegiale finale di valutazione negativamente reso nei confronti del ricorrente; - nonché di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale e, comunque, di qualsivoglia altro atto dagli estremi e contenuti sconosciuti, laddove negativamente incidente sull'esito della richiesta abilitazione. e per la condanna dell'Amministrazione ministeriale intimata a disporre la rinnovazione della valutazione della posizione del ricorrente ad opera di una nuova Commissione in diversa composizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio collegiale e individuale negativo della Commissione nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale relativo al conseguimento dell'abilitazione di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio con cui la Commissione nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale gli ha negato l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la valutazione di non idoneità fosse radicalmente carente sotto il profilo motivazionale. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e, anche mediante nuova valutazione da parte di una Commissione diversa, il rilascio dell'abilitazione. Ha rappresentato che il diniego gli precluderebbe la possibilità di essere chiamato come professore di seconda fascia già dal successivo anno e di ripresentare, nelle more del giudizio, una nuova domanda di abilitazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che le caratteristiche della controversia e le questioni dedotte richiedessero un'approfondita analisi incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile, poiché non risultava imminente la scelta dell'Ateneo di riferimento o di altro Ateneo sul territorio nazionale di procedere alla chiamata di professori di seconda fascia. Non è stata fissata la discussione nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., in ragione della pendenza di numerosi giudizi cronologicamente anteriori su questioni analoghe e della necessità di rispettare l'ordine di iscrizione a ruolo. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate, considerato che l'Amministrazione si era difesa esclusivamente mediante deposito documentale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 55 c.p.a. e, al punto 7, l'art. 55, comma 10, c.p.a.
La tutela cautelare richiede una valutazione compatibile con la cognizione sommaria della fase e la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile; la fissazione accelerata del merito ai sensi del comma 10 non è stata ritenuta praticabile per la pendenza di giudizi anteriori su questioni analoghe.
Massime di principio
- La domanda cautelare non può essere accolta quando le questioni dedotte richiedono un'approfondita analisi incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
- La tutela cautelare presuppone un pericolo attuale di danno grave e irreparabile; tale requisito è escluso quando l'evento pregiudizievole prospettato, come una futura chiamata universitaria, non risulta imminente.
- La fissazione della discussione del ricorso nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può essere negata quando pendano numerosi giudizi cronologicamente anteriori relativi a questioni analoghe e debba essere rispettato l'ordine di iscrizione a ruolo.
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