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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/751

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/751 della Commissione del 16 maggio 2022 concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La decisione deriva dall'esito negativo della valutazione del rischio, nella quale l'EFSA ha evidenziato criticità non risolte per la salute umana e animale e per diversi comparti ambientali. Il successivo ritiro della domanda da parte del richiedente ha confermato l'esito di non approvazione, pur lasciando aperta la possibilità di una nuova domanda futura. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Non approvazione della sostanza attiva cloropicrina ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva cloropicrina nell'ambito della procedura di approvazione delle sostanze attive destinate ai prodotti fitosanitari prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda la domanda presentata da European Chloropicrin Group (ECG) e l'istruttoria condotta dallo Stato membro relatore, dall'EFSA e dalla Commissione. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione della sostanza attiva cloropicrina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/751 della Commissione stabilisce che la sostanza attiva cloropicrina non è approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione segue l'iter di valutazione scientifica e regolatoria previsto per le sostanze attive destinate ai prodotti fitosanitari, culminato nel rilievo di criticità non superate sulla sicurezza per la salute e per l'ambiente.

Contesto procedurale

La domanda di approvazione era stata presentata il 21 dicembre 2014 da European Chloropicrin Group (ECG) allo Stato membro relatore, inizialmente il Regno Unito. In base all'articolo 9, paragrafo 3, il Regno Unito aveva comunicato l'ammissibilità della domanda il 18 giugno 2014; successivamente, in seguito alla notifica di recesso del Regno Unito dall'Unione, l'Italia ha accettato nel giugno 2019 di subentrare quale Stato membro relatore. Il progetto di rapporto di valutazione è stato trasmesso alla Commissione e all'EFSA, che ha poi avviato la consultazione pubblica e richiesto informazioni supplementari al richiedente, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Valutazione del rischio e conclusioni dell'EFSA

L'EFSA ha esaminato il progetto di rapporto e le informazioni aggiuntive, presentando il 30 gennaio 2020 le proprie conclusioni sulla valutazione del rischio. In tali conclusioni ha indicato di non aver potuto completare la valutazione per consumatori, operatori, lavoratori, astanti e residenti. Sono stati inoltre individuati potenziali motivi di preoccupazione per le acque sotterranee, i macro e microrganismi del suolo e gli artropodi non bersaglio terricoli. La valutazione non è stata completata neppure per organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio che vivono sulle foglie, lombrichi e piante terrestri non bersaglio.

Esame della Commissione e ritiro della domanda

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'EFSA e sul progetto di relazione di esame, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1. Dopo l'esame delle osservazioni, la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame e un progetto di regolamento di non approvazione, rilevando che i motivi di preoccupazione non potevano essere dissipati e che non era possibile concludere per il soddisfacimento dei criteri di approvazione. Con lettera del 18 gennaio 2022, il richiedente ha tuttavia ritirato la domanda di approvazione; il regolamento specifica che ciò comporta la non approvazione della sostanza.

Effetti giuridici

L'articolo 1 dispone espressamente la non approvazione della cloropicrina. L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la diretta applicabilità e l'obbligatorietà in tutti gli Stati membri. Resta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione della cloropicrina in futuro, secondo la procedura ordinaria del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Disposizioni principali

Esito della procedura di approvazione

La sostanza attiva cloropicrina non è approvata. Il provvedimento si fonda sull'istruttoria svolta ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare sugli articoli 7, 9, 11, 12 e 13 richiamati nei considerando.

Motivi della non approvazione

L'EFSA, nelle conclusioni del 30 gennaio 2020, ha rilevato l'impossibilità di ultimare la valutazione del rischio per consumatori, operatori, lavoratori, astanti e residenti. Sono stati inoltre individuati potenziali motivi di preoccupazione per acque sotterranee, macro e microrganismi del suolo, artropodi non bersaglio terricoli, organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio che vivono sulle foglie, lombrichi e piante terrestri non bersaglio.

Ritiro della domanda e possibilità di nuova istanza

Con lettera del 18 gennaio 2022 il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione. Il regolamento precisa che ciò non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione della cloropicrina ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisalute e sicurezza alimentareambientevalutazione del rischioagricoltura

Testo integrale

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