Regolamento (UE) 2022/1622
Regolamento delegato (UE) 2022/1622 della Commissione del 17 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le economie avanzate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce una classificazione vincolante dei paesi come "economie avanzate" o "mercati emergenti" per l’applicazione delle regole prudenziali sul rischio di mercato previste dal regolamento (UE) n. 575/2013. La scelta risponde all’esigenza di uniformare il calcolo dei requisiti di fondi propri nell’Unione, tenendo conto dell’approccio del Comitato di Basilea, ma adattandolo al contesto del mercato interno dell’UE, dello SEE e dei paesi e territori d’oltremare. Ne deriva che tutti i paesi non espressamente inclusi nell’elenco delle economie avanzate sono automaticamente qualificati come mercati emergenti.
Definisce quali paesi e territori costituiscono economie avanzate e quali mercati emergenti ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali sul rischio di mercato per gli strumenti di capitale.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e, più in generale, al calcolo dei requisiti di fondi propri nel quadro del regolamento (UE) n. 575/2013, con specifico riferimento al metodo basato sulle sensibilità e al metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato. Rileva in particolare per la determinazione dei fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale, ai sensi dell’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; include gli Stati membri UE, alcuni paesi e territori d’oltremare collegati a Danimarca, Francia e Paesi Bassi, nonché determinati paesi terzi elencati dal regolamento, mentre tutti i paesi non elencati sono considerati mercati emergenti.
Economie avanzate e mercati emergenti ai fini del rischio di mercato
Il regolamento delegato (UE) 2022/1622 integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per chiarire la distinzione tra "economie avanzate" e "mercati emergenti" nell’ambito del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. La disciplina è adottata in coerenza con la metodologia prudenziale europea e con i lavori del Comitato di Basilea, ma tiene conto anche delle specificità del mercato interno dell’Unione, dello Spazio economico europeo e dei paesi e territori d’oltremare.
Contesto e finalità
Il regolamento interviene in relazione al metodo basato sulle sensibilità e al metodo standardizzato alternativo previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, la classificazione dei paesi è necessaria per applicare i fattori di ponderazione del rischio relativi alle sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale, ai sensi dell’articolo 325 triquadragies. La Commissione chiarisce che le categorie di economie avanzate e mercati emergenti sono reciprocamente esclusive.
Criterio di classificazione
La soluzione adottata consiste nella predisposizione di un elenco positivo delle economie avanzate. Tale impostazione mira a garantire condizioni di parità e un’applicazione uniforme della metodologia in tutti gli Stati membri. Il regolamento precisa inoltre che, per il contesto UE, possono essere considerati economie di mercato avanzate anche mercati di Stati membri meno volatili di quelli riconosciuti come avanzati secondo le norme internazionali del Comitato di Basilea.
Economie avanzate elencate
Ai fini del regolamento sono considerate economie avanzate:
- gli Stati membri dell’Unione europea;
- i paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con Danimarca, Francia o Paesi Bassi, comprese le Isole Færøer e quelli elencati nell’allegato II del TFUE;
- i paesi terzi che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo;
- Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.
Mercati emergenti
Tutti i paesi non inclusi nell’elenco delle economie avanzate sono automaticamente qualificati come mercati emergenti. La norma opera quindi in via residuale e consente di evitare incertezze applicative nella determinazione dei fattori di rischio da utilizzare nel calcolo dei requisiti prudenziali.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Classificazione delle economie avanzate
Sono qualificati come economie avanzate, ai fini dell’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri dell’Unione europea; i paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con Danimarca, Francia o Paesi Bassi, comprese le Isole Færøer e quelli elencati nell’allegato II TFUE; e i seguenti paesi terzi: parti contraenti dell’accordo SEE, Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.
Qualificazione residuale dei mercati emergenti
Tutti i paesi non compresi nell’elenco delle economie avanzate sono considerati mercati emergenti per la medesima finalità prudenziale. La classificazione è quindi per sottrazione e garantisce che le due categorie siano reciprocamene esclusive.
Finalità prudenziale della classificazione
La classificazione serve a specificare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale nell’ambito del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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