Regolamento (UE) 2022/788
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/788 della Commissione del 16 maggio 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce: un piatto doccia composto principalmente da materie plastiche e riempitivi minerali. La Commissione chiarisce che, per il carattere essenziale conferito dalla plastica, il prodotto va classificato nel codice NC 3922 10 00 e non nella voce 6810 relativa agli articoli di pietra artificiale. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo orientamento classificatorio.
Classificazione doganale di un piatto doccia composto da minerali e materie plastiche nella nomenclatura combinata, con indicazione del codice NC applicabile.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, ai fini doganali e tariffari nell’Unione europea, delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare del piatto doccia costituito da miscela di carbonato di calcio, resina poliestere, diossido di silicio e rivestimento plastico. Rileva per operatori economici, importatori, esportatori e autorità doganali nell’ambito dell’applicazione uniforme della nomenclatura combinata; non disciplina categorie merceologiche diverse da quelle espressamente indicate. Prevede una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, utilizzabili per tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/788 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, ai sensi del codice doganale dell’Unione. La misura riguarda una specifica merce descritta nell’allegato: un piatto doccia composto da una miscela di minerali e materie plastiche, con rivestimento plastico esterno.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87, che stabilisce le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, e il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2. L’obiettivo è assicurare una classificazione uniforme delle merci nell’Unione, evitando difformità applicative tra Stati membri e operatori.
Ambito materiale della classificazione
L’allegato descrive il prodotto come un piatto doccia composto, in peso, da:
- 65% carbonato di calcio;
- 28% resina poliestere;
- 5% diossido di silicio;
- 2% strato protettivo di poliestere (gel coat) sulla superficie esterna.
Il processo produttivo prevede la miscelazione del componente minerale con la resina poliestere, il versamento in uno stampo rivestito di gel coat e l’essiccazione finale della resina.
Criterio di classificazione e codice NC assegnato
La Commissione afferma che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3922 10 00, come piatto doccia di materie plastiche. La motivazione si fonda su tre elementi principali:
- il rivestimento plastico copre la superficie utilizzabile del prodotto;
- il bene non è un’imitazione della pietra naturale e quindi non rientra nella voce 6810;
- il materiale plastico è quello che conferisce al prodotto il carattere essenziale, poiché assicura resistenza alla trazione, resistenza chimica e impermeabilità all’acqua.
I componenti minerali sono considerati meri riempitivi e non incidono sul carattere essenziale del bene.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in coerenza con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori doganali e per chi importa o commercializza il prodotto interessato, il regolamento impone di utilizzare il codice NC 3922 10 00 per il piatto doccia descritto. In presenza di eventuali ITV contrastanti, il titolare può continuare a farvi affidamento solo per il limitato periodo transitorio di tre mesi previsto dall’articolo 2.
Disposizioni principali
Classificazione della merce allegata
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il piatto doccia descritto, il codice assegnato è 3922 10 00.
Criterio tecnico di classificazione
Nell’allegato la classificazione è motivata applicando le regole generali 1, 3 b) e 6 della nomenclatura combinata, nonché il testo dei codici NC 3922 e 3922 10 00. La Commissione afferma che il rivestimento in plastica copre la superficie utilizzabile del prodotto e che il materiale plastico conferisce al bene il carattere essenziale; i componenti minerali sono qualificati come riempitivo.
Esclusione della voce 6810
Il regolamento precisa che il prodotto non costituisce un’imitazione della pietra naturale e non può quindi essere classificato come articolo di pietra artificiale della voce 6810, richiamando anche le note esplicative del sistema armonizzato relative a tale voce.
Informazioni tariffarie vincolanti non conformi
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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