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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/748

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/748 del Consiglio del 16 maggio 2022 che attua il regolamento (UE) 2015/735, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

Normativa europea32022R0748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/748 aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) 2015/735 relativo alle misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan. A seguito del riesame periodico previsto dall’articolo 22, paragrafo 4, il Consiglio decide di mantenere le misure restrittive nei confronti di una persona e di modificare la corrispondente voce nell’elenco. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735 sulle misure restrittive nei confronti del Sud Sudan, con mantenimento e aggiornamento di una voce sanzionatoria individuale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti del Sud Sudan, incidendo esclusivamente sull’elenco delle persone fisiche di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2015/735. La modifica riguarda una persona già inserita nell’elenco, per la quale sono mantenute le misure restrittive e aggiornata/rinumerata la relativa voce. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/748 del Consiglio, del 16 maggio 2022

Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione in Sud Sudan. La sua funzione è limitata alla revisione e all’aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735, sulla base del riesame previsto dall’articolo 22, paragrafo 4.

Contesto e finalità

Il Consiglio richiama l’adozione del regolamento (UE) 2015/735 e il successivo riesame dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive. Dall’esame è emerso che le misure nei confronti di una persona devono essere mantenute, con conseguente aggiornamento e rinumerazione della relativa voce nell’elenco.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In pratica, la tabella dell’allegato II viene sostituita con una nuova versione che contiene la voce relativa a Michael Makuei Lueth.

La scheda individuale riporta i dati identificativi essenziali:

  • nome: Michael MAKUEI LUETH;
  • data di nascita: 1947;
  • luogo di nascita: Bor, Sudan, oggi Sud Sudan;
  • sesso: maschile.

Motivi dell’inserimento e mantenimento delle misure

Il regolamento descrive i motivi per cui la persona resta inserita nell’elenco. In particolare, viene indicato che Michael Makuei Lueth:

  • è ministro dell’Informazione e delle telecomunicazioni dal 2013 e continua a ricoprire tale incarico nel governo transitorio di unità nazionale;
  • è stato portavoce pubblico della delegazione governativa nei colloqui di pace dell’IGAD tra il 2014-2015 e il 2016-2018;
  • ha ostacolato il processo politico in Sud Sudan, anche mediante dichiarazioni pubbliche incendiarie;
  • ha osteggiato l’attuazione dell’accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan dell’agosto 2015, sostituito nel settembre 2018 dall’“accordo rivitalizzato” (R-ARCSS);
  • ha intralciato i lavori della commissione congiunta di monitoraggio e valutazione (JMEC), poi rinominata “JMEC ricostituita” nell’ambito dell’R-ARCSS;
  • ha intralciato la creazione delle istituzioni di giustizia di transizione previste dagli accordi;
  • ha ostacolato le operazioni della forza di protezione regionale delle Nazioni Unite;
  • è ritenuto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e di limitazioni alla libertà di espressione.

Entrata in vigore e effetti giuridici

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Implicazioni operative

Per i professionisti, il contenuto rilevante è essenzialmente l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio: la verifica di conformità deve tener conto della permanenza della persona indicata nell’allegato II tra i destinatari delle misure restrittive del regime UE relativo al Sud Sudan.

Disposizioni principali

Riesame e mantenimento dell’inserimento in elenco

Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/735, ha riesaminato l’elenco delle persone soggette a misure restrittive contenuto nell’allegato II e ha concluso che una persona deve rimanere assoggettata alle misure restrittive.

Modifica dell’allegato II

L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) 2015/735 è modificato come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, la tabella dell’allegato II è sostituita integralmente con una nuova voce aggiornata e rinumerata relativa a Michael Makuei Lueth.

Motivi dell’inserimento in elenco

La persona interessata, Michael Makuei Lueth, è identificata con data di nascita, luogo di nascita e sesso. I motivi dell’inserimento includono il ruolo di ministro dell’Informazione e delle telecomunicazioni dal 2013, la partecipazione come portavoce pubblico della delegazione governativa nei colloqui di pace IGAD e il suo comportamento di ostacolo al processo politico in Sud Sudan, all’attuazione dell’accordo del 2015 poi sostituito dall’accordo rivitalizzato del 2018, ai lavori della JMEC/JMEC ricostituita e alla creazione delle istituzioni di giustizia di transizione; è inoltre indicato che ha ostacolato le operazioni della forza di protezione regionale delle Nazioni Unite ed è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e di limitazioni alla libertà di espressione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umanisanzioni individuali

Testo integrale

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