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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/782

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/782 della Commissione del 18 maggio 2022 che revoca l’approvazione della sostanza attiva isopyrazam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca l’approvazione UE dell’isopyrazam, sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari, perché non soddisfa più il criterio di approvazione relativo alla classificazione tossicologica previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La revoca segue la classificazione dell’isopyrazam come tossico per la riproduzione di categoria 1B e la constatazione che l’esposizione alimentare non può essere considerata trascurabile. Il testo aggiorna di conseguenza l’elenco delle sostanze attive approvate, abroga il precedente atto di approvazione e stabilisce termini entro cui gli Stati membri devono ritirare le autorizzazioni e far cessare eventuali periodi di tolleranza.

Revoca dell’approvazione della sostanza attiva isopyrazam e adeguamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva isopyrazam e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito del regime di autorizzazione e approvazione previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri, chiamati a revocare le autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti isopyrazam, e sugli operatori del settore fitosanitario. Ha efficacia nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; sono previste misure transitorie e un eventuale periodo di tolleranza nazionale limitato. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Revoca dell’approvazione dell’isopyrazam nei prodotti fitosanitari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/782 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e revoca l’approvazione della sostanza attiva isopyrazam. La scelta deriva dalla perdita del presupposto di sicurezza richiesto per l’approvazione, a seguito della classificazione armonizzata della sostanza come tossico per la riproduzione di categoria 1B e della constatazione che l’esposizione alimentare non può essere considerata trascurabile.

Presupposti normativi e motivazione della revoca

La Commissione richiama il meccanismo di revisione dell’approvazione previsto dall’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare, ai sensi dell’allegato II, punto 3.6.4, una sostanza attiva non può restare approvata se è classificata, o deve essere classificata, come tossica per la riproduzione di categoria 1B, salvo che l’esposizione umana nelle condizioni realistiche d’uso sia trascurabile. Nel caso dell’isopyrazam, il parere del comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA del 10 dicembre 2020 e la successiva modifica della classificazione armonizzata hanno portato la Commissione a ritenere non più soddisfatto tale criterio.

Esito della consultazione e assenza di elementi contrari

In applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, la Commissione ha informato Stati membri, EFSA e richiedente della propria intenzione di considerare non più soddisfatto il criterio di approvazione, invitando il richiedente a presentare osservazioni. Il richiedente non ha fornito elementi idonei a dimostrare la trascurabilità dell’esposizione né prove che ricorressero le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo alle sostanze necessarie per controllare una grave emergenza fitosanitaria non contenibile con altri mezzi disponibili.

Effetti sull’elenco UE delle sostanze attive approvate

A seguito della revoca, l’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato con la soppressione della riga 27 relativa all’isopyrazam. In questo modo l’elenco delle sostanze attive approvate viene aggiornato in coerenza con la perdita dello status di approvazione della sostanza.

Conseguenze per gli Stati membri e per gli operatori

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti isopyrazam entro l’8 settembre 2022. Qualora concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, questo deve scadere entro l’8 dicembre 2022 ed essere quanto più breve possibile. Per gli operatori economici ciò implica la cessazione progressiva della commercializzazione e dell’uso dei prodotti interessati secondo i termini nazionali adottati in attuazione del regolamento.

Rapporto con il precedente atto di approvazione

Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012, che aveva originariamente approvato l’isopyrazam e modificato l’elenco delle sostanze attive approvate. Resta tuttavia ferma la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Revoca dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione dell’isopyrazam è revocata ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto non risulta più soddisfatto il criterio di approvazione dell’allegato II, punto 3.6.4, dello stesso regolamento.

Ragioni della revoca

La revoca si fonda sul parere del comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA del 10 dicembre 2020 e sulla successiva classificazione armonizzata dell’isopyrazam come tossico per la riproduzione di categoria 1B. Inoltre, per gli impieghi rappresentativi, i residui negli alimenti e nei mangimi superano il valore di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, per cui l’esposizione alimentare non è trascurabile.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate

Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 27 relativa all’isopyrazam, con effetto di coordinamento sull’elenco UE delle sostanze attive approvate.

Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti isopyrazam entro l’8 settembre 2022.

Periodo di tolleranza

Se concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il periodo di tolleranza per i prodotti contenenti isopyrazam deve scadere entro l’8 dicembre 2022; la Commissione indica che tale periodo dovrebbe essere il più breve possibile.

Abrogazione del precedente regolamento di approvazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012, che aveva approvato l’isopyrazam e ne aveva disposto l’iscrizione nell’elenco delle sostanze attive, è abrogato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresostanze chimichesanità delle piante

Testo integrale

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