Cassazione Civile, Sentenza n. 2616/2021 del 04/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Contrasto relativo all'esecuzione di un contratto preliminare di compravendita (stipulato nel 2005) di due appezzamenti vigneti: il ricorrente aveva ricevuto da parte della promissaria acquirente una caparra confirmatoria di euro 358.229 e chiedeva, davanti al Tribunale, che fosse dichiarato l'inadempimento della convenuta e il suo diritto a recedere trattenendo la caparra e ottenendo il rilascio degli immobili. La convenuta eccepiva che il promittente venditore non aveva documentalmente provato la conformità/regularità degli impianti vitivinicoli (condizione essenziale per la stipula del rogito), sicché rifiutava di stipulare il definitivo. In primo grado il Tribunale ritenne assolta la responsabilità del venditore e condannò alla restituzione della caparra; la Corte d'Appello riformò dichiarando la risoluzione del preliminare per inadempimento del venditore e condannandolo a rimborsare spese di primo grado; il ricorrente impugnava in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che i vigneti fossero regolari per effetto della normativa e di atti amministrativi/depositi documentali e che la Corte d'Appello avesse erroneamente applicato e interpretato le norme contrattuali e probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e rigettato le censure del ricorrente. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che la regolarità degli impianti vitivinicoli costituiva una condizione essenziale per la società acquirente (data la sua attività e lo scopo di commercializzare particolari varietà) e che il promittente venditore aveva l'onere di fornire la documentazione comprovante tale conformità al momento della stipula del definitivo. La valutazione di merito circa l'inadempimento e l'irricevibilità della prova prodotta successivamente in giudizio è stata ritenuta plausibile e non censurabile in Cassazione nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c. è stata inoltre richiamata la regola secondo cui l'art. 1385 c.c. (doppia caparra) non è applicabile automaticamente in caso di risoluzione per inadempimento ma, in tale ipotesi, si procede al risarcimento del danno secondo le regole generali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali di legittimità (liquidate in euro 8.000 più 200 di esborsi) e al possibile versamento integrativo del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Codice civile - art. 1385
L'applicazione della facoltà di trattenere o restituire la caparra come penale (anche nella forma del doppio) presuppone il recesso della parte inadempiente; invece in caso di risoluzione per inadempimento si procede al risarcimento del danno secondo le regole generali, con prova del danno.
Codice civile - art. 1477
La consegna di un documento attestante un requisito essenziale del bene promesso integra un'obbligazione incombente sul promittente venditore: il venditore è tenuto a fornire la documentazione necessaria che consenta l'uso contrattualmente previsto del bene (qui la legittima produzione e commercializzazione del vino) al momento del rogito.
Codice civile - artt. 1362 e ss.
Sono i canoni ermeneutici del contratto; la Corte ricorda che l'interpretazione del giudice di merito è valutazione di fatto plausibile e non è sindacabile in Cassazione salvo violazione dei criteri legali o omesso esame di fatto decisivo.
Codice civile - art. 2697
Regole sul riparto dell'onere della prova: il creditore deve provare la fonte del suo diritto e l'inadempimento; il debitore (qui il promittente venditore) è gravato dell'onere di provare l'avvenuto adempimento o fatti estintivi dell'altrui pretesa (quindi la regolarità documentale dei vigneti).
Codice civile - artt. 1490, 1492
Norme sui vizi della cosa venduta: la Corte richiama che la consegna anticipata non determina automaticamente la decadenza per vizi noti; pero' qui la controversia verteva sulla documentazione e sulla condizione essenziale della conformità degli impianti, non sulla mera azione 'quanti minoris'.
Regolamenti Comunitari
Regol. CE 1493/1999 e Regol. CE 1227/2000
Fonti comunitarie citate in tema di disciplina degli impianti vitivinicoli: la Cassazione osserva che dall'esame di tali atti non è possibile ricavare la certezza della regolarità degli impianti senza idonea documentazione amministrativa al momento del rogito.
Decreto Ministeriale 11 ottobre 1999
Il decreto autorizzava la messa a coltura di determinate varietà nella provincia di Palermo; tuttavia ciò non sostituisce l'onere di provare documentalmente, al momento della stipula del definitivo, la regolarità degli impianti quando tale conformità è una condizione essenziale per l'acquirente.
D.lgs. n.260/2000 - art. 2, co. 2
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 260/2000
Norma richiamata dal ricorrente ma ritenuta non applicabile dalla Corte al caso concreto, data la specificità dei fatti e il bisogno di prova documentale al momento della stipula.
Legge n. 448/2001 - art. 64
Norma richiamata dall'appellante incidentale ma in parte irrilevante per la controversia e comunque dichiarata incostituzionale in parte dalla giurisprudenza (citata nella sentenza), quindi non idonea a risolvere il contrasto probatorio.
D.P.R. n.115/2002 - art. 13, co. 1 quater
art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.115/2002
Norma procedurale che regola l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato in caso di determinati presupposti processuali; la Corte ne da atto relativamente al ricorrente.
Massime di principio
- Se il preliminare contiene garanzie o dichiarazioni sulla conformità di un bene a normativa tecnica o amministrativa, il promittente venditore ha l'onere di fornire al momento della stipula del definitivo la documentazione probatoria della conformità; la prova fornita successivamente in giudizio può risultare irrilevante se non attestava la situazione al momento del rogito.
- L'interpretazione del contratto operata dal giudice di merito è valutazione di fatto e in Cassazione è sindacabile solo per violazione dei criteri ermeneutici legali o per omesso esame di fatti decisivi espressamente dedotti.
- L'art. 1385 c.c. (caparra e sua duplicazione) non si applica automaticamente in tutte le ipotesi: se la conseguenza è la risoluzione per inadempimento, il rimedio prevalente è il risarcimento del danno secondo le regole generali, con prova del danno subito.
- In caso di eccezione di inadempimento reciproco (inadempienti non est adimplendum), il giudice deve comparare la gravità, la proporzionalità e la relazione causale tra le inadempienze per decidere se legittimare il rifiuto dell'adempimento; tale valutazione spetta al giudice di merito.
- Il riparto dell'onere della prova: il creditore deve provare l'origine e l'inadempimento; il convenuto che invoca l'avvenuto adempimento o l'assenza del suo inadempimento deve provare tali fatti (quindi il promittente venditore deve provare di aver adempiuto l'obbligo di consegna della documentazione richiesta).
- Atti o autorizzazioni amministrative successivi al momento in cui era dovuta la prova possono risultare non decisivi se la regolarità doveva essere dimostrata antecedentemente o contestualmente alla stipula del definitivo.
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