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Ordinanza

Ordinanza n. 3370/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'esecuzione - del giudicato formatosi con sentenza n. 1025/2024, pubblicata il 09/02/2024, nella causa iscritta al r.g. n. 5787/2023 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, attestato di conformità del 20/02/24, notificata il 20/02/2024 al MIUR;

Giustizia amministrativa202403079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 1025/2024, nonché della sentenza del TAR Campania n. 6910/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto al TAR di accertare l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Commissario ad acta rispetto a quanto disposto dalla sentenza del TAR Campania n. 6910/2025, pronunciata il 23 ottobre 2025. Ha dedotto che, nonostante tale decisione, né l'Amministrazione né il Commissario ad acta avrebbero dato esecuzione al decisum. Il giudizio riguarda l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1025/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, pubblicata il 9 febbraio 2024 e notificata al Ministero il 20 febbraio 2024.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né accertato definitivamente l'inadempimento. Ritenendo necessari ulteriori chiarimenti sullo stato di esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero debitore e al Commissario ad acta di depositare note illustrative entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. L'istruttoria è stata ritenuta necessaria anche perché la documentazione depositata dal Ministero il 27 maggio 2026 non poteva essere considerata, essendo la causa già stata trattenuta in decisione. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 16 dicembre 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti emergono contestazioni sull'effettivo adempimento del giudicato da parte dell'amministrazione e del commissario ad acta, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori e richiedere una relazione aggiornata sullo stato di esecuzione prima di decidere la domanda.
  • La documentazione depositata dopo che la causa è stata trattenuta in decisione non può essere considerata ai fini della decisione già da assumere; se tale documentazione rende necessari ulteriori accertamenti, il giudice può disporre l'istruttoria e fissare una nuova camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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