Sentenza del 08/04/2016 n. 2003 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Interpretazione estensiva - Sussiste - Società di comodo - Diniego Interpello disapplicativo - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha riconosciuto l'impugnabilità del diniego: l'elenco degli atti previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 va interpretato in modo non restrittivo e il diniego esprime comunque una pretesa tributaria specifica e individuata. Il contribuente ha quindi prevalso sulla questione dell'impugnabilità; il testo fornito non indica ulteriori statuizioni sul merito della controversia, sulle spese o su eventuali rinvii.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell'interpello disapplicativo relativo alla disciplina delle società di comodo. L'Ufficio ha resistito sostenendo che il diniego non rientrasse tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Il diniego di interpello disapplicativo rientra tra gli atti impugnabili, data l'interpretazione non restrittiva dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e che lo stesso comunque esprime una ben individuata pretesa tributaria.
L'elenco degli atti impugnabili non va letto in modo rigidamente tassativo quando l'atto, pur non riconducibile in modo immediato a una delle categorie nominate, manifesta una pretesa tributaria concreta e individuata.
Massime di principio
- Il diniego di un interpello disapplicativo sulla disciplina delle società di comodo è impugnabile quando esprime una pretesa tributaria specifica, suscettibile di incidere sulla posizione del contribuente.
- Per valutare l'impugnabilità di un atto tributario non è decisiva soltanto la sua denominazione o la sua inclusione letterale nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992: occorre considerare anche il contenuto e gli effetti dell'atto.
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