Cassazione Civile, Ordinanza n. 13668/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva agito per far dichiarare la nullità di alcune pattuizioni economiche contenute in un contratto di conto corrente e in un contratto di apertura di credito stipulati con la banca, chiedendo anche la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite. In appello la domanda era stata respinta; la Corte d'appello aveva ritenuto, tra l'altro, che non fosse stata provata l'esistenza di un'apertura di credito idonea a qualificare come ripristinatorie, e non solutorie, le rimesse effettuate, con conseguente prescrizione degli addebiti anteriori al 31/3/2005; aveva inoltre escluso la nullità del contratto di conto corrente per difetto di sottoscrizione bancaria, valorizzando la sottoscrizione della correntista e la dichiarazione di ricezione della copia del contratto, e aveva ritenuto non applicabile il criterio del "saldo zero". Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione dell'art. 115 c.p.c. per la pretesa mancata contestazione, da parte della banca, dell'esistenza di un affidamento e della natura ripristinatoria delle rimesse; violazione degli artt. 2697 e 1842 c.c. e degli artt. 117 e 127 t.u.b. per non avere la Corte riconosciuto l'apertura di credito anche per facta concludentia; omesso esame di estratti conto che proverebbero spese di istruttoria fido e commissioni di massimo scoperto; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere considerato la mancata consegna al cliente della copia del contratto; violazione degli artt. 1832, 1857 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere applicato il criterio del "saldo zero" e per l'asserito errato riparto dell'onere probatorio sulla produzione degli estratti conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché mirava a una nuova valutazione della non contestazione, apprezzamento riservato al giudice di merito; il secondo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la Corte d'appello pervenuta non a escludere in astratto l'apertura di credito per mancanza di forma scritta, ma a negare che nel caso concreto vi fossero elementi sufficienti per provarla per facta concludentia; il terzo motivo precluso dall'art. 348-ter c.p.c. essendo basato su un omesso esame di fatto decisivo in un giudizio di appello conforme; il quarto motivo inammissibile perché la Corte d'appello aveva invece espressamente valorizzato la dichiarazione della stessa società circa la ricezione della copia contrattuale, e comunque la censura tendeva a contestare la valutazione del materiale probatorio; il quinto motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, censurava un fatto storico non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
"non avere la Corte del merito considerato che la banca convenuta non aveva tempestivamente contestato"; "obbliga il giudice a porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti ed acquisite al processo, i fatti notori e i fatti non contestati"
La non contestazione è tema di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo entro limiti molto ristretti e non può essere trasformata in richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
"l'omessa considerazione della prova a contenuto confessorio"
La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. non può tradursi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo ipotesi di totale omissione o travisamento radicale.
art. 2697 c.c.
È richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio, ma la Corte non affronta un diverso principio di diritto nel merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.
art. 1842 c.c.
Norma evocata per sostenere l'esistenza di un'apertura di credito; la Corte ribadisce che nel caso concreto mancava la prova degli elementi sintomatici necessari per dimostrarne la conclusione per facta concludentia.
art. 117, commi 1 e 3, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
L'obbligo di forma scritta è richiamato nel ragionamento della Corte d'appello, ma la Cassazione precisa che la decisione non si fonda sulla sola assenza di forma scritta, bensì sulla mancata prova concreta dell'apertura di credito.
art. 127, comma 2, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Norma evocata dalla ricorrente nel quadro delle nullità di protezione, senza che la Corte individui una specifica questione di diritto diversa da quella della prova dell'affidamento.
art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro formale dei primi motivi, ma la Corte rileva che le doglianze, pur formalmente di violazione di legge, mirano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso quando il giudizio di appello sia conforme a quello di primo grado, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter c.p.c.
Preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nel caso di appello non conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti; la mancanza di specificità impedisce anche l'esercizio del potere di esame diretto degli atti.
art. 1832 c.c.
È richiamato nel quinto motivo per contestare il criterio di ricostruzione del rapporto di conto corrente e l'onere di produzione degli estratti conto.
art. 1857 c.c.
È evocato in relazione alla disciplina del conto corrente bancario e al problema della documentazione del rapporto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La deduzione della non contestazione ex art. 115 c.p.c. richiede un'esposizione specifica e puntuale dei fatti e degli atti processuali rilevanti; in cassazione non è ammissibile trasformare tale censura in una richiesta di nuova valutazione del comportamento processuale delle parti.
- L'accertamento circa l'esistenza di una condotta di non contestazione e il relativo valore probatorio appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale estremo, non come mero errore di valutazione delle prove.
- In materia bancaria, la possibilità di dimostrare l'esistenza di un'apertura di credito anche per facta concludentia non è esclusa in astratto, ma il giudice deve verificare se vi siano elementi concreti e sintomatici sufficienti a provarne la conclusione; la sola assenza di una pattuizione scritta non basta, da sola, a escluderla se la questione è posta in termini probatori.
- Quando il ricorrente censura una sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, il motivo è inammissibile se il giudizio di appello è conforme a quello di primo grado e non vengono indicate le diverse rationes facti delle due decisioni, per effetto della preclusione dell'art. 348-ter c.p.c.
- La critica alla valutazione di documenti, estratti conto o dichiarazioni ricognitive non può essere veicolata come violazione di legge se, in sostanza, mira soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, riservato al giudice di merito.
- Ai fini della ripetizione di indebito in rapporto di conto corrente, la qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie dipende dall'accertamento dell'effettiva esistenza di un affidamento; senza prova di tale affidamento, può operare la prescrizione delle rimesse anteriori al periodo non prescritto.
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