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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29787/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego implicito di rimborso del 90% di IRPEF e IVA versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso ritenendo applicabile la disciplina agevolativa e sufficiente, ai fini della compatibilità con gli aiuti di Stato, un'autodichiarazione del contribuente circa il mancato godimento di aiuti de minimis. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando violazione dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, degli artt. 107 e 108 TFUE e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR abbia omesso di esaminare correttamente la questione della compatibilità dell'agevolazione con la disciplina UE sugli aiuti di Stato. In particolare, deduce che il contribuente svolgeva anche attività di lavoro autonomo, sicché l'autocertificazione non poteva valere indistintamente per tutte le imposte richieste a rimborso; inoltre l'IVA, per la sua natura e per il diritto UE, non poteva comunque essere oggetto del beneficio. La Corte accoglie solo parzialmente il motivo: riconosce che il contribuente può provare con autocertificazione, fino all'operatività del registro nazionale, il rispetto del regime de minimis e che il giudice di merito deve verificare la compatibilità UE del beneficio e la sussistenza dei requisiti; ma ribadisce che il rimborso agevolato non è applicabile all'IVA. Perciò cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame limitatamente ai profili compatibili con il diritto UE e all'IRPEF, con regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti dell'unico motivo, ritenendolo fondato solo in parte: ha confermato i principi secondo cui, per accedere al rimborso legato al sisma Sicilia, il contribuente deve provare il rispetto della disciplina de minimis e la compatibilità con gli aiuti di Stato, potendo farlo mediante autocertificazione nei limiti temporali indicati; tuttavia ha ribadito che il beneficio non spetta per l'IVA. Ne consegue la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia in relazione al capo oggetto di accoglimento parziale e il rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce dei principi enunciati, con particolare riguardo all'onere della prova e alla distinzione tra IRPEF e IVA, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione di legge, veicolando questioni di corretta applicazione della normativa nazionale e unionale rilevante.

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    Costituisce la base normativa originaria della definizione agevolata dei tributi per i soggetti colpiti dal sisma Sicilia, con riduzione al 10% o rimborso del 90% di quanto versato.

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    Ha recepito la possibilità di rimborso per i soggetti colpiti dal sisma, ma ha escluso dall'agevolazione chi svolge attività d'impresa, sospendendo l'applicazione in attesa della verifica di compatibilità con il diritto UE.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma sul termine e sul rito per la presentazione dell'istanza di rimborso.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dall'Agenzia per lamentare l'omessa considerazione di un profilo devoluto in appello.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Richiamati come parametri del divieto di aiuti di Stato e della necessaria previa notifica/compatibilità delle misure agevolative.

  • Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    Vincolante per il giudice nazionale; qualifica le misure agevolative per i soggetti colpiti da calamità naturali come aiuti di Stato incompatibili, salvo specifiche eccezioni, tra cui il regime de minimis e gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale entro certi limiti.

  • art. 47 D.P.R. 445/2000

    È la base dell'autocertificazione utilizzata dal contribuente per provare il rispetto del limite degli aiuti de minimis.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    Richiamato per la possibile compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, nei limiti individuati dalla decisione UE.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    Indicata come disciplina degli aiuti de minimis cui il singolo aiuto deve eventualmente conformarsi per restare compatibile.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    Richiamato anch'esso come regolamento de minimis idoneo a salvare la compatibilità del beneficio individuale.

  • art. 52 L. 234/2012

    Richiamato in relazione all'istituzione e operatività del registro centrale/nazionale degli aiuti di Stato.

  • d.m. n. 115/2017

    Individuato come atto che rende operativo il registro nazionale degli aiuti di Stato, con rilevanza per il limite temporale dell'ammissibilità dell'autocertificazione.

  • art. 107, par. 1, TFUE

    È il parametro unionale alla base della qualificazione della misura come aiuto di Stato soggetto alla disciplina europea.

Massime di principio

  • Nel sistema dei rimborsi collegati al sisma Sicilia 1990, la disciplina agevolativa va letta in coordinamento con il diritto UE sugli aiuti di Stato: il giudice nazionale deve verificare d'ufficio la compatibilità della misura con gli artt. 107 e 108 TFUE e con la decisione della Commissione europea applicabile.
  • Il contribuente che invoca il rimborso ha l'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto del beneficio, compreso il rispetto del limite de minimis; fino all'operatività del registro nazionale degli aiuti di Stato, tale prova può essere resa anche mediante autocertificazione ex DPR 445/2000.
  • La nozione di impresa rilevante ai fini della disciplina degli aiuti di Stato è di matrice eurounitaria e comprende anche il professionista/lavoratore autonomo che eserciti un'attività economica offrendo beni o servizi, indipendentemente dallo status giuridico.
  • Il regime de minimis opera come eccezione: se il tetto massimo di aiuti nel periodo rilevante è superato, il beneficio non può essere riconosciuto; se non è superato, occorre comunque verificare le ulteriori condizioni di compatibilità previste dalla decisione della Commissione e dal diritto UE.
  • Il rimborso agevolato previsto per il sisma Sicilia non è applicabile all'IVA, poiché un rimborso proporzionale dell'IVA versata altererebbe il principio di neutralità e il corretto gettito dell'imposta nel territorio dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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