Cassazione Penale, Ordinanza n. 16172/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 14/11/2024. Dal testo risulta che, a seguito di una precedente pronuncia rescindente, il reato contestato era stato diversamente qualificato e l'accertamento di responsabilità era divenuto definitivo, con rinvio al giudice di merito esclusivamente per la determinazione della pena. In tale cornice, il ricorrente ha articolato motivi che includevano anche la deduzione dell'intervenuta prescrizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che, essendo ormai definitivo l'accertamento sul reato, erano inammissibili tutti i motivi che esulavano dal solo trattamento sanzionatorio, compreso quello sulla prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che dopo la pronuncia rescindente l'accertamento del reato era definitivo e il giudizio di rinvio riguardava soltanto la pena. Per questo motivo sono stati ritenuti inammissibili i motivi che investivano profili diversi dal trattamento sanzionatorio, inclusa la censura sulla prescrizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando, a seguito di una pronuncia rescindente, l'accertamento di responsabilità è definitivo e il giudizio di rinvio è limitato alla sola determinazione della pena, sono inammissibili i motivi di ricorso che mirano a rimettere in discussione l'an dell'illecito o altri profili diversi dal trattamento sanzionatorio.
- In presenza di accertamento definitivo del reato, anche la deduzione dell'intervenuta prescrizione è inammissibile se essa presuppone una rimessione in discussione della responsabilità ormai coperta da definitività.
- Nel giudizio successivo a rinvio limitato alla pena, il sindacato della Corte è circoscritto alle questioni attinenti alla commisurazione sanzionatoria; ogni doglianza eccentrica rispetto a tale perimetro processuale è inammissibile.
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