Cassazione Penale, Sentenza n. 34791/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio sul telefono iPhone, deducendo: (i) carenza di motivazione del decreto di convalida in violazione dell'art. 125 c.p.p. e nullità ai sensi dell'art. 324 c.p.p. per omesso riferimento al "fumus commissi delicti"; (ii) carenza di fumus per i reati di riciclaggio e ricettazione (artt. 648 e 648-bis c.p.) poiché la provenienza delle somme sarebbe giustificabile come regalie di matrimonio e le modalità di occultamento non basterebbero a configurare reato; (iii) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio per mancata perimetrazione dei dati da sottoporre a vincolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di convalida e l'ordinanza di riesame contengono sufficiente motivazione sul fumus dei reati contestati, in particolare poiché il decreto indicava le imputazioni, la descrizione dei fatti con tempi e luoghi, e richiamava i verbali di perquisizione. Sul punto della provenienza del denaro, la Corte ha ritenuto che la giustificazione fornita dalla difesa (donazioni di matrimonio) appare contraddittoria e necessita di verifica, così che il sequestro del telefono rimane giustificato almeno rispetto alla posizione relativa alla consegna di 50.000 euro a terzi. Quanto alla proporzionalità, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del PM che ha indicato il perimetro degli accertamenti e i termini (nomina di C.T. e 60 giorni) per le operazioni di estrazione dei dati. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p., comma 3
L'obbligo di motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio deve rendere comprensibile il fumus del reato; tuttavia la Corte ammette una modulazione dell'onere motivazionale in relazione alla natura del bene (qui il contenuto di un telefono) e alla fase procedimentale
art. 324 c.p.p., comma 4
Riferimento alla deduzione di nullità del decreto di convalida: la Corte ha rigettato l'eccezione ritenendo assolta la minima motivazione richiesta e non sussistente la nullità radicale nel caso concreto
artt. 648 e 648-bis c.p.
Valutazione del "fumus commissi delicti" per ricettazione/riciclaggio: la Corte afferma che la mera giustificazione difensiva (regalie) può essere valutata in contraddizione e che, in sede di riesame, si verifica l'astratta configurabilità del reato, non la prova definitiva della colpevolezza
art. 275 c.p.p.
I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità vanno applicati anche al sequestro probatorio; il decreto deve indicare il perimetro degli accertamenti e le modalità di selezione dei dati, elemento che nel caso è stato ritenuto soddisfatto
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che consenta di comprendere il "fumus" del reato: indicazione della norma, descrizione sommaria dei fatti, tempi/luoghi e finalità investigative sono elementi minimi richiesti
- L'onere motivazionale è modulato in relazione al tipo di bene sequestrato: per dispositivi informatici la motivazione può concentrarsi sulla necessità di accedere ai dati e sul nesso con l'ipotesi investigativa, non sul dettaglio di ogni singolo contenuto
- In sede di riesame si valuta l'astratta configurabilità del reato (fumus) e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini; non è il momento per giudizi di merito sulla fondatezza definitiva dell'accusa
- La prova di una spiegazione alternativa (es. somme ricevute come regali) può contrastare il fumus, ma se la spiegazione appare inverosimile o contraddittoria il sequestro resta legittimo per permettere accertamenti
- Per il sequestro di dispositivi elettronici il PM deve comunque indicare il perimetro dei dati oggetto di estrazione e i tempi/criteri di selezione (es. delega a consulente tecnico e termine per le operazioni) per rispettare il principio di proporzionalità
- La nullità radicale del decreto per mancata motivazione si verifica quando la motivazione è del tutto assente o priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza; difformità formali non sempre determinano nullità se il complesso delle ragioni è percepibile dalla lettura del provvedimento
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