Sentenza del 18/01/2018 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI - Raccoglitore delle scommesse italiano per conto di soggetto non residente - Capacità contributiva - Soggettività passiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di operare come mero intermediario o tramite per conto di un soggetto non residente e, pertanto, di non essere il soggetto effettivamente titolare dell'attività di raccolta delle scommesse né il debitore dell'imposta. La decisione ha invece ritenuto che il soggetto residente, raccogliendo materialmente le scommesse sul territorio italiano, non svolga un ruolo meramente passivo, ma renda concretamente possibile in Italia l'attività di raccolta svolta per conto del soggetto non residente. La stretta integrazione funzionale tra il raccoglitore italiano e il soggetto estero dimostra il collegamento dell'attività e del reddito con il territorio italiano e giustifica la soggettività passiva del raccoglitore.
La decisione
È stata riconosciuta la soggettività passiva del raccoglitore residente in Italia ai fini dell'imposta unica sulle scommesse e sui concorsi pronostici. La sua posizione non è stata considerata quella di un semplice intermediario estraneo al presupposto impositivo: egli partecipa concretamente alla raccolta effettuata in Italia per conto del soggetto non residente e contribuisce alla produzione del reddito nel territorio nazionale. La pretesa tributaria è quindi risultata fondata, in coerenza con il principio di capacità contributiva previsto dall'articolo 53 della Costituzione.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
L'imposizione è compatibile con il principio di capacità contributiva quando il soggetto residente partecipa in modo effettivo e funzionale all'attività economica svolta in Italia, anche se opera per conto di un soggetto non residente. La concreta attività di raccolta delle scommesse costituisce un collegamento sufficiente con la capacità contributiva manifestata nel territorio nazionale.
Disciplina dell'imposta unica sulle scommesse e sui concorsi pronostici
La disciplina è stata interpretata nel senso che il soggetto residente che raccoglie materialmente le scommesse in Italia per conto di un operatore non residente può essere considerato soggetto passivo dell'imposta, quando il suo ruolo è essenziale alla realizzazione dell'attività e non si limita a una mera intermediazione formale.
Massime di principio
- Chi svolge concretamente in Italia un'attività economica per conto di un soggetto estero non può automaticamente qualificarsi come mero intermediario per sottrarsi agli obblighi tributari.
- La soggettività passiva può derivare dal ruolo effettivo svolto nell'attività, e non soltanto dalla titolarità formale del rapporto contrattuale o dall'identità del soggetto non residente.
- Quando esiste una stretta integrazione funzionale tra il soggetto italiano e quello estero e l'attività italiana è indispensabile alla produzione del reddito, il collegamento territoriale può giustificare la pretesa fiscale.
- Nelle attività soggette ad autorizzazione o a imposte specifiche, la raccolta materiale effettuata in Italia può comportare responsabilità tributarie anche se l'operatore principale o il beneficiario economico è stabilito all'estero.
- Per valutare situazioni analoghe occorre esaminare concretamente funzioni svolte, poteri esercitati, incasso delle somme, organizzazione dell'attività e grado di dipendenza o integrazione con il soggetto non residente.
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