Sentenza n. 1615/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento n. 158/2026 emesso dalla Questura di Torino il 04.02.2026, notificato il 22.04.2026, con il quale è stata rigettata l'istanza di conversione del titolo di soggiorno per minore età n. I2962326A, rilasciato il 12.11.2024, nel permesso di soggiorno per accesso al lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 1-bis, D.lgs. 286/1998, presentata il 19.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per accesso al lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Torino che aveva rigettato l'istanza di conversione del titolo di soggiorno per minore età, presentata ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998, in permesso di soggiorno per accesso al lavoro. Prima dell'udienza cautelare, l'Amministrazione ha depositato un provvedimento di revoca in autotutela del diniego impugnato e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il difensore del ricorrente, presente all'udienza, non si è opposto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., ritenendo soddisfatta la pretesa del ricorrente per effetto della revoca in autotutela del provvedimento impugnato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione del tempestivo intervento dell'Amministrazione. Il contributo unificato, se dovuto, è stato posto a carico dell'Amministrazione quale parte virtualmente soccombente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
È la base normativa dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per accesso al lavoro; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta; il TAR lo applica a seguito della revoca in autotutela dell'atto impugnato.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Consente di porre il contributo unificato a carico dell'Amministrazione quale parte virtualmente soccombente, anche in presenza di compensazione delle spese, se il contributo è dovuto.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato, quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., anziché una decisione di merito sull'illegittimità dell'atto originario.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal tempestivo intervento dell'amministrazione, il giudice può compensare integralmente le spese di lite, ponendo tuttavia il contributo unificato, se dovuto, a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
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