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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16408/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Giudice di pace di Viggiano, preso atto della sopravvenuta morte del coimputato Francesco Votta, aveva dichiarato che non si dovesse procedere non solo nei confronti del deceduto ma anche nei confronti di Giuseppe Guerriero (reato di percosse, reciproche). Il Procuratore della Repubblica ha impugnato tale decisione sostenendo che la causa di estinzione per morte di una persona è di natura soggettiva e intrasmissibile, pertanto non può estinguere la responsabilità penale di un coimputato ancora in vita; ha chiesto la rettifica della decisione che aveva esteso l'effetto estintivo al Guerriero.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del Tribunale che aveva trasformato l'appello in ricorso per cassazione e trasmesso gli atti. Sul merito la Corte ha affermato che l'effetto estintivo della morte (art. 150 c.p.) è personale e non si estende ai coimputati; perciò la sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'estinzione anche nei confronti di Guerriero, è stata annullata. La causa è rinviata per nuovo giudizio al Giudice di pace di Viggiano, in diversa composizione fisica.

Norme richiamate

  • art. 150 cod. pen.

    La morte dell'imputato estingue il reato nei suoi confronti per effetto del principio di personalità della responsabilità penale; tale effetto è soggettivo e non si trasmette ai coimputati.

  • art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000

    Rilevata l'impugnabilità della sentenza appellata ai sensi della normativa richiamata, il Tribunale remittente ha correttamente ritenuto di poter qualificare l'appello come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Corte competente.

Massime di principio

  • La causa di estinzione per morte prevista dall'art. 150 c.p. produce effetti solo nei confronti del soggetto deceduto e non estingue automaticamente le posizioni penali dei coimputati.
  • Se un giudice dichiara erroneamente estinto il procedimento anche per un coimputato vivente, il pubblico ministero può impugnare la decisione e ottenere l'annullamento.
  • Quando un rimedio processuale è proposto nella forma non corretta ma esiste comunque la volontas impugnatoria e l'impugnazione è ammissibile in altro grado, l'organo competente può qualificare correttamente l'impugnazione (es. trasformare appello in ricorso per cassazione) e trasmettere gli atti.
  • In presenza di annullamento per errore nella valutazione dell'estinzione del reato, il procedimento viene rinviato per nuovo giudizio e solitamente affidato a diversa composizione per garantire imparzialità.
  • Nei casi di imputazioni con più soggetti, il giudice deve valutare separatamente l'effetto di cause estintive personali prima di estendere decisioni a coimputati; occorre verificare l'indipendenza delle posizioni penali e l'eventuale necessità di separazione delle cause.

Testo integrale

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