Sentenza del 20/04/2018 n. 1831 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Finanza locale - Ici - Variazione della rendita catastale - Retroattività della variazione conseguente a decisione del giudice - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la retroattività della variazione della rendita catastale conseguente alla decisione del giudice tributario. Pertanto, la rendita rettificata deve essere utilizzata per il calcolo dell'ICI anche con riferimento al periodo anteriore alla pronuncia, secondo i limiti temporali rilevanti nel caso concreto. Il testo non indica l'esito formale del ricorso né identifica espressamente la parte vittoriosa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'efficacia temporale della variazione della rendita catastale determinata da una sentenza tributaria e, in particolare, se tale variazione possa incidere retroattivamente sulla determinazione dell'ICI dovuta. Il principio affermato è che le modifiche della rendita catastale derivanti da decisioni giudiziali hanno efficacia retroattiva, al pari delle variazioni adottate in autotutela, i cui effetti retroagiscono al momento della presentazione della domanda.
Norme richiamate
Disciplina dell'ICI
La base imponibile dell'ICI deve essere determinata tenendo conto della rendita catastale correttamente attribuita all'immobile; quando la rendita viene modificata con efficacia retroattiva, la variazione può incidere anche sulle annualità precedenti.
Principio dell'autotutela catastale
Le variazioni della rendita adottate in autotutela producono effetti retroattivi dal momento della domanda; il medesimo criterio è stato esteso alle variazioni derivanti da una sentenza tributaria.
Massime di principio
- Una variazione della rendita catastale riconosciuta da una sentenza tributaria può produrre effetti retroattivi e non soltanto dalla data della pronuncia.
- Nel calcolo dell'ICI, o di tributi immobiliari analoghi, occorre verificare quale fosse la rendita catastale corretta per il periodo d'imposta, anche se la rettifica è intervenuta successivamente.
- La retroattività può operare anche quando la variazione deriva da una decisione giudiziale, secondo una logica analoga a quella delle rettifiche adottate in autotutela.
- Per applicare concretamente il principio devono essere esaminati la data della domanda, il periodo d'imposta interessato, il contenuto della pronuncia e gli eventuali termini di decadenza o prescrizione.
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