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Circolare

Circolare numero 115 del 31-12-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare rende operativo l’uso del flusso e-mens per liquidare le principali prestazioni a sostegno del reddito, eliminando la necessità di richiedere ai datori di lavoro la dichiarazione DS22/DS22mob e la dichiarazione sostitutiva DSO. Vengono aggiornati i modelli di domanda, introdotte nuove modalità procedurali con inserimento automatico dei dati già presenti in e-mens e fornite le regole di calcolo della base prestazione per disoccupazione ordinaria non agricola, mobilità e trattamenti speciali edili. In via transitoria, se il flusso e-mens non è disponibile, restano richiesti i documenti sostitutivi previsti dalla circolare n. 28/2007.

Mensilizzazione e-mens e abolizione dei mod. DS22/DS22mob e DSO per disoccupazione, mobilità e trattamenti speciali edili

Mensilizzazione delle denunce contributive e abolizione dei modelli DS22/DS22MOB e DSO

La circolare interviene sull’utilizzo del flusso e-mens per la liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito, con l’obiettivo di superare la richiesta ai datori di lavoro di modelli e dichiarazioni sostitutive. L’INPS rende così possibile, sulla base dei dati già presenti negli archivi, la liquidazione di disoccupazione non agricola ordinaria, mobilità e trattamenti speciali edili, individuando contestualmente le nuove modulistiche e le regole operative da seguire.

Quadro normativo e sviluppo del flusso e-mens

L’art. 44, comma 9, della legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto dal 1° gennaio 2005 il sistema di mensilizzazione delle denunce retributive (e-mens). La circolare n. 152/2004 aveva già chiarito che tale sistema sollevava le aziende dalla compilazione di modelli sostitutivi o integrativi del conto assicurativo. In una prima fase i dati e-mens erano stati impiegati principalmente per le prestazioni pensionistiche, mentre per le prestazioni di sostegno del reddito restavano un supporto di controllo rispetto alla modulistica dichiarativa.

A decorrere da luglio 2008, il flusso è stato arricchito per consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni. Sono state inserite quattro nuove informazioni:

  • orario contrattuale;
  • retribuzione teorica del mese;
  • numero di mensilità annue;
  • percentuale part-time.

La circolare evidenzia inoltre che l’integrazione delle basi informative, attuata in applicazione dell’art. 4-bis, comma 6, del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’articolo unico, comma 1184, della legge n. 296/2006, rende disponibili anche i dati di cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai servizi competenti tramite UNILAV.

Effetti operativi immediati

Con effetto immediato, e con riferimento alle denunce e-mens già disponibili da settembre 2008 e successive, l’INPS consente la liquidazione sulla base dei soli dati del flusso per:

  • indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali;
  • trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994;
  • indennità di mobilità.

Aggiornamento della modulistica

Poiché il flusso e-mens contiene ora tutti i dati necessari, viene predisposta una nuova modulistica semplificata.

DS21 – modello semplificato di domanda

Il modello DS21 sostituisce la precedente impostazione più articolata e raccoglie:

  • dati anagrafici;
  • indicazioni per il pagamento;
  • autocertificazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al Centro per l’impiego;
  • eventuale richiesta dell’assegno per il nucleo familiare (ANF);
  • opzioni tra assegno di invalidità e indennità di mobilità, nonché tra disoccupazione ordinaria e trattamenti speciali edili ex lege n. 427/1975;
  • possibilità di sottoscrivere la delega sindacale e/o il mandato di patrocinio.

ANF/PREST

Il modello ANF/PREST va compilato in allegato al DS21, e solo nel caso in cui sia richiesto l’assegno al nucleo familiare. Può anche integrare l’ANF/DIP già utilizzato dall’ex datore di lavoro e già presente nel flusso e-mens.

Eliminazione del DS22 e gestione dei casi residui

Viene eliminato con effetto immediato il modello DS22-DS22MOB, che non deve più essere utilizzato dalla data di pubblicazione della circolare.

Restano invece previsti:

  • DS22LD, che continua a essere utilizzato fino al perfezionamento del flusso online relativo ad avviamenti e cessazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori domestici;
  • DS22/ed, di nuova istituzione, destinato alla liquidazione del trattamento speciale edili ex lege 427/1975, ma solo per i dati non già presenti nel flusso e-mens e non per i trattamenti di cui all’art. 11 della legge n. 223/1991 e all’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994.

La modulistica sarà resa disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale.

Innovazioni procedurali

Le procedure di liquidazione delle prestazioni interessate saranno implementate con l’inserimento automatico, nei campi appositi, dei dati necessari al calcolo degli importi da corrispondere. Tra le innovazioni viene citata la produzione del DS58A, che conterrà anche l’indicazione della base di calcolo utilizzata per la prestazione.

La disponibilità della procedura aggiornata sarà comunicata con uno specifico messaggio.

Criteri di determinazione della base di calcolo per la disoccupazione ordinaria

Per l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, la base di calcolo è riferita alla retribuzione teorica media dei tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, incrementata dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

Il calcolo si articola in due passaggi:

  1. si determina la retribuzione teorica media dividendo per tre la somma delle retribuzioni teoriche dei tre mesi di riferimento;
  2. si determina la base di calcolo moltiplicando la retribuzione teorica media per il numero delle mensilità annue e dividendo il risultato per 12000.

La circolare riporta un esempio numerico con retribuzioni teoriche di luglio, agosto e settembre e con 13 mensilità annue.

Viene precisato che:

  • la retribuzione teorica del flusso e-mens è di regola rapportata a mese intero;
  • se il rapporto inizia o cessa in corso di mese, la retribuzione è già rapportata all’esatto periodo lavorato;
  • in caso di cessazione nel corso del mese, occorre recuperare dal quarto mese precedente un numero di giorni utile a coprire il periodo mancante, entro il limite massimo di 30 giorni di calendario;
  • il divisore mensile resta sempre pari a 30;
  • se la retribuzione teorica presenta un andamento costante negli ultimi mesi, è sufficiente considerare una sola mensilità.

Criteri di determinazione della base di calcolo per mobilità e trattamenti speciali edili

Per l’indennità di mobilità e per i trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994, la base di calcolo è costituita dalla retribuzione teorica del periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, aumentata dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

Il calcolo prevede:

  1. l’individuazione della retribuzione teorica pari a una mensilità intera;
  2. la determinazione della base di calcolo applicando il numero delle mensilità annue e il divisore 12000.

Per il divisore mensile, la circolare stabilisce che esso si ottiene moltiplicando l’orario contrattuale settimanale per 52 e dividendo per 12. In caso di orario settimanale di 40 ore, il divisore risulta pari a 173. Per il tempo parziale, tale valore va moltiplicato per la percentuale part-time.

Istruzioni operative e disciplina transitoria

Nelle more dell’aggiornamento della procedura informatica, le sedi devono utilizzare esclusivamente i dati già disponibili in e-mens per determinare la base di calcolo, applicando i criteri indicati dalla circolare per le diverse prestazioni.

Solo nel caso in cui, al momento della domanda, emerga che il datore di lavoro non ha utilizzato il flusso e-mens, il lavoratore dovrà essere invitato a presentare la documentazione necessaria alla liquidazione dell’indennità, secondo le modalità già descritte nella circolare n. 28/2007, incluse l’autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali e le ultime buste paga.

Note tecniche richiamate dalla circolare

La circolare precisa infine che:

  • le denunce e-mens devono essere inviate entro il mese successivo a quello cui si riferiscono; pertanto, con la denuncia di settembre 2008 inviata entro il 30 ottobre 2008, risultano perfezionate le prime tre mensilità con le nuove informazioni obbligatorie;
  • le informazioni relative a orario contrattuale, retribuzione teorica, numero di mensilità annue, giorni retribuiti e percentuale part-time sono consultabili tramite hydra-web;
  • il numero delle mensilità aggiuntive è indicato in millesimi, così che 13 mensilità corrispondono al valore 13000; sono inoltre ammessi valori che rappresentino casistiche più complesse, come l’equivalenza tra mensilità aggiuntiva e 200 ore rispetto a 173 ore mensili, con valore 13156.

Punti principali

Quadro normativo e finalità dell’intervento

L’art. 44, comma 9, della legge n. 326/2003 ha introdotto dal 1° gennaio 2005 la mensilizzazione delle denunce retributive (e-mens), già richiamata dalla circolare n. 152/2004. In origine il flusso era utilizzato soprattutto per le pensioni, mentre per le prestazioni a sostegno del reddito fungeva solo da controllo rispetto ai modelli DS22/DS22MOB e DSO. Dal mese di luglio 2008, con l’inserimento di ulteriori informazioni retributive e contrattuali, il flusso consente anche la determinazione della base di calcolo delle prestazioni.

Nuove informazioni presenti nel flusso e-mens

Il flusso è stato integrato con quattro dati aggiuntivi essenziali per il calcolo delle prestazioni: orario contrattuale, retribuzione teorica del mese, numero di mensilità annue e percentuale part-time. Grazie a tali elementi, la liquidazione dell’indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni a sostegno del reddito può avvenire senza richiedere documentazione aggiuntiva alle aziende. La circolare richiama anche l’integrazione con i dati UNILAV relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro.

Semplificazione della modulistica

Viene introdotto il modello DS21, domanda semplificata che contiene dati anagrafici, indicazioni di pagamento, autocertificazione della disponibilità al lavoro resa al Centro per l’impiego, eventuale richiesta di ANF, opzioni tra prestazioni incompatibili o alternative e possibilità di delega sindacale o mandato di patrocinio. Per l’assegno al nucleo familiare è previsto il modello ANF/PREST, da allegare al DS21 e, se necessario, a integrazione dell’ANF/DIP già presente nell’e-mens. Viene eliminato con effetto immediato il mod. DS22-DS22MOB; resta invece in uso il DS22LD per i lavoratori domestici fino al completamento del flusso online delle assunzioni e cessazioni. È inoltre istituito il DS22/ed per il trattamento speciale edili ex lege n. 427/1975, limitatamente ai dati non presenti in e-mens.

Innovazioni procedurali per la liquidazione

Le procedure di liquidazione dell’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e dell’indennità di mobilità vengono implementate con l’inserimento automatico dei dati necessari al calcolo. La procedura produrrà il DS58A, che riporterà anche la base di calcolo utilizzata per la prestazione. La disponibilità dell’aggiornamento informatico sarà comunicata con successivo messaggio.

Criteri di calcolo per la disoccupazione non agricola ordinaria

La base di calcolo è determinata sulla retribuzione teorica media dei tre mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, aumentata dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive. Il calcolo avviene in due passaggi: media delle retribuzioni teoriche dei tre mesi considerati e successiva applicazione del numero delle mensilità annue, con divisore 12000. Se la cessazione avviene nel corso del mese, occorre recuperare dal quarto mese precedente i giorni necessari a coprire il periodo mancante, comunque entro 30 giorni di calendario; il divisore mensile resta pari a 30. Se la retribuzione teorica è costante negli ultimi mesi, può essere sufficiente prendere a riferimento una sola mensilità.

Criteri di calcolo per mobilità e trattamenti speciali edili

Per l’indennità di mobilità e per i trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 la base di calcolo è la retribuzione teorica del periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto, aumentata dei ratei delle mensilità aggiuntive. Il valore mensile si ottiene moltiplicando l’orario contrattuale settimanale per 52 e dividendo per 12; per un orario di 40 ore settimanali il divisore è 173. In caso di part-time, il divisore va ulteriormente moltiplicato per la percentuale part-time.

Istruzioni operative e regime transitorio

In attesa dell’aggiornamento della procedura informatica, le sedi devono utilizzare esclusivamente i dati già presenti in e-mens per determinare la base di calcolo, applicando i criteri illustrati dalla circolare. Solo se, al momento della domanda, risulta che il datore di lavoro non ha utilizzato e-mens, il lavoratore dovrà produrre la documentazione necessaria secondo la circolare n. 28/2007, inclusa l’autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali e le ultime buste paga.

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