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Circolare

Circolare numero 1 del 2-1-2009

rinnovo delle pensioni per l’anno 2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il rinnovo 2009 delle pensioni, con applicazione della perequazione automatica 3,3% per il 2009 e conguaglio 0,1% per il 2008, nonché le regole specifiche per le prestazioni INVCIV, gli assegni di invalidità, le prestazioni straordinarie e le pensioni ai superstiti. Vengono inoltre disciplinati i profili fiscali: detrazioni, bonus famiglie numerose, addizionali regionale e comunale, conguagli da rinnovo e periodicità dei pagamenti. Sono infine indicate le comunicazioni ai pensionati, la gestione dei modelli ObisM e CUD 2009, e gli adempimenti delle Sedi per ricostituzioni, verifiche e aggiornamento dei dati reddituali e sanitari.

Rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2009 e operazioni collegate

Rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2009

La circolare descrive le operazioni di rinnovo delle pensioni per il 2009, disciplinando gli adeguamenti perequativi, i trattamenti particolari per le prestazioni assistenziali e previdenziali, gli aspetti fiscali e le procedure operative a carico delle Sedi. Vengono richiamati numerosi riferimenti normativi e di prassi, con indicazioni puntuali sui calcoli, sulle memorizzazioni nei data base e sulle attività di verifica e ricostituzione.

Perequazione automatica e trattamento minimo

Per il 2009 è stata applicata la perequazione automatica nella misura del 3,3%, in base al decreto 20 novembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 12 dicembre 2008. Il medesimo decreto ha fissato anche l’aumento definitivo per il 2008 nell’1,7%, con conseguente conguaglio dello 0,1% rispetto al 1,6% previsto dal decreto del 19 novembre 2007.

Gli importi dei trattamenti minimi e le fasce di pensione utili al calcolo della rivalutazione sono rinviati all’allegato 1. La circolare precisa inoltre che, per effetto dell’art. 5, comma 6, della legge n. 127/2007, per le pensioni tra tre e cinque volte il trattamento minimo l’indice di rivalutazione è applicato al 100% nel triennio 2008-2010.

Modalità di applicazione della perequazione

Per il 2009 la rivalutazione è stata riconosciuta:

  • per intero, nella misura del 3,3%, sull’importo non eccedente cinque volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • nella misura del 75% della percentuale, cioè 2,475%, sulla quota eccedente il quintuplo del minimo.

La circolare chiarisce che non opera per il 2009 la sospensione dell’indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo prevista per il solo 2008 dall’art. 1, comma 19, della legge n. 247/2007.

Cumulo dei trattamenti ai fini della perequazione

In applicazione dell’art. 34 della legge n. 448/1998, la perequazione è stata calcolata sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale. Sono considerate le pensioni INPS di categoria diversa da quelle espressamente escluse (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL) e le pensioni di altri Enti per le quali sia stata comunicata la cumulabilità ai fini della perequazione.

La ripartizione dell’importo di perequazione sul trattamento complessivo avviene in proporzione agli importi delle pensioni. Le modalità dettagliate di individuazione dei trattamenti e della rivalutazione sono richiamate dalla circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Prestazioni INVCIV: rinnovo, reddito e indennità

Le regole del rinnovo si applicano anche alle pensioni e agli assegni per mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Il conguaglio della differenza di perequazione per il 2008 viene corrisposto sulla rata di gennaio 2009.

I limiti di reddito per il diritto all’assegno e alla pensione sono stati incrementati del 2,8%, mentre gli importi delle indennità sono stati aumentati del 3,04%, in base agli indici ISTAT richiamati dalla circolare.

Indennità di frequenza

Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenziate in base alla fascia memorizzata:

  • fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre, nuova decorrenza da ottobre;
  • fascia 50: pagamento per l’intero anno;
  • fascia 97: rinnovo con importo zero.

Talassemia major e drepanocitosi

Le indennità previste dall’art. 39, comma 1, della legge n. 448/2001 per i lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi, liquidate come INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate adeguandone l’importo al trattamento minimo.

Trasformazione in assegno sociale al compimento dei 65 anni

Nel rinnovo sono state ricalcolate le prestazioni spettanti agli invalidi civili e ai sordomuti che compiono 65 anni entro il 30 novembre 2009, purché negli archivi risultino i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura dell’assegno sociale.

Se i dati non sono stati aggiornati in tempo utile, le Sedi devono procedere alla ricostituzione della prestazione. In assenza di dati reddituali aggiornati, dal mese successivo al compimento del 65° anno è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti previsti dall’art. 67 della legge n. 448/1998 e dall’art. 52 della legge n. 488/1999.

Le Sedi devono segnalare i dati reddituali aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

Revisione sanitaria scaduta e sospensione delle prestazioni

Per evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo alla scadenza della revisione sanitaria. Sono state mantenute in pagamento le prestazioni di invalidi civili per i quali la revisione è prevista dopo il compimento del 65° anno di età.

Per il ripristino del pagamento delle prestazioni rinnovate a seguito di revisione sanitaria, le Sedi devono:

  • confermare l’avvenuta revisione con la procedura REVSAN;
  • attivare la ricostituzione della prestazione.

Le prestazioni confermate ma non ricostituite vengono elaborate centralmente con cadenza mensile, secondo quanto previsto dal messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.

Assegni di invalidità

Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati sono sospesi mediante azzeramento degli importi dalla data di scadenza del triennio. La sospensione non opera per i titolari che abbiano perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Anche in questo caso, per la riattivazione del pagamento, le Sedi devono confermare la revisione con la procedura REVSAN e avviare la ricostituzione. Se ciò non avviene, l’elaborazione è effettuata centralmente con cadenza mensile.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRED, VOCOOP e VOESO sono stati rinnovati secondo le regole specifiche della materia e senza attribuzione di perequazione: l’importo resta quindi invariato dalla decorrenza originaria.

La circolare riepiloga anche i diversi regimi fiscali:

  • VOCRED e VOCOOP con codice azienda minore di 800: tassazione secondo le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate richiamate;
  • VOCOOP del Fondo solidarietà Poste Italiane S.p.A. con codice azienda 801: tassazione separata con aliquota del TFR;
  • VOESO del Fondo per personale ex Monopoli di Stato trasferito all’E.T.I. o società derivate con codice azienda 99: tassazione ordinaria;
  • VOESO con codice azienda maggiore di 900: tassazione ordinaria.

Sugli assegni dello stesso Fondo è stato rinnovato, se presente, l’assegno al nucleo familiare secondo le regole ordinarie. Gli assegni straordinari sono stati inoltre rinnovati sulla base dei nuovi importi derivanti dagli adeguamenti contrattuali.

Pensioni ai superstiti intestate a unico titolare

Le pensioni ai superstiti intestate a unico titolare e scadenti nel 2009 sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente la cessazione del diritto e con importo zero dal mese della perdita del diritto.

Per le pensioni dei fondi speciali è stata indicata la localizzazione all’ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004. Le Sedi devono eliminare la pensione in caso di cessazione del diritto, oppure ricostituirla se viene documentato il permanere del diritto, ad esempio come studente o inabile. In caso di eliminazione devono essere corrisposti anche i ratei di tredicesima maturati.

Incremento delle pensioni per soggetti disagiati

Per le maggiorazioni sociali di cui all’art. 38, commi 1-5, della legge n. 448/2001, il limite di reddito annuo di 7.540 euro previsto dalla legge n. 127/2007 è aumentato in misura pari all’incremento del trattamento minimo. Per il 2009 il limite è quindi pari a 7.730,32 euro.

Ai soli fini del reddito utile per la maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva prevista dall’art. 5, comma 1, della legge n. 127/2007 deve essere considerata reddito per l’importo di 156,00 euro.

Verifica dei dati reddituali

Nel rinnovo 2009 sono stati aggiornati i dati reddituali tramite la procedura QRED. La procedura ha aggregato, in presenza di redditi analitici, i dati dichiarati dal soggetto con quelli delle pensioni presenti sul Casellario centrale, memorizzandoli nell’area GP2 del database pensioni.

In assenza di redditi analitici, la procedura ha esaminato le pensioni influenti presenti nel Casellario e ha valorizzato GP2 solo quando il reddito risultava superiore a quello già memorizzato.

La circolare segnala che, a seguito della verifica reddituale, alcune pensioni possono risultare in pagamento a gennaio 2009 con importo inferiore rispetto a dicembre 2008, mentre altre con importo superiore per effetto della diminuzione dei redditi.

Per le pensioni con conguaglio a debito da elaborare, è stato memorizzato il valore "009" nel campo GP1CIDEMIN, così da lasciare invariato l’importo in pagamento per il 2009.

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità e i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive sono totalmente cumulabili con redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione.

La nuova disciplina non si applica:

  • ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time;
  • ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili;
  • agli assegni straordinari per il sostegno del reddito.

Sono inoltre interamente cumulabili le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di soggetti con almeno 40 anni di contribuzione, ovvero con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. La legge abroga anche il comma 21 dell’art. 1 della legge n. 335/1995. In via transitoria, le pensioni di vecchiaia contributive della legge n. 335/1995 sono state escluse in attesa di chiarimenti ministeriali.

Ricostituzioni d’ufficio e pensioni con importo zero

Le pensioni per le quali il rinnovo ha evidenziato variazioni d’importo con decorrenza anteriore a gennaio 2009 sono state poste in pagamento con importo aggiornato e contraddistinte con il codice 4 o 7 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R. Quelle rimaste con lo stesso importo del 2008 sono state contraddistinte con il codice 5.

Le pensioni individuate come ricostituzioni d’ufficio saranno elaborate centralmente secondo quanto previsto dal messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.

Le pensioni rinnovate con importo pari a zero devono essere individuate dalle Sedi tramite le Liste Parametriche Web accessibili da INTRANET, con successiva verifica ed eventuale ricostituzione o eliminazione.

Tassazione, detrazioni e famiglie numerose

Le ritenute IRPEF sono state operate in base alla legge finanziaria 2007 e ai criteri dell’Agenzia delle entrate.

Per le detrazioni per familiari a carico, anche per il 2009 viene inviato il modulo di richiesta, che deve essere presentato annualmente dal percipiente con indicazione delle condizioni di spettanza e dei codici fiscali dei familiari. Le detrazioni operano sul soggetto pensionato e sul complesso delle pensioni a lui intestate, anche se erogate da Enti diversi.

Per le famiglie numerose, la legge finanziaria 2008 ha introdotto una detrazione di 1.200 euro annui in favore dei nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico. La circolare richiama il carattere unitario del bonus, la spettanza anche per una sola parte dell’anno e il suo riconoscimento in base alle comunicazioni relative ai carichi familiari.

La procedura gestisce il bonus distinguendo il caso di capienza nell’imposta netta e quello di non capienza, con memorizzazione nei campi GP3EDCAP, GP3EDEDFAM e GP3EDNCAP, e con indicazione nella certificazione fiscale a consuntivo sia della detrazione erogata sia dell’eventuale quota non utilizzata.

Tassazione congiunta

Per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi, la tassazione congiunta prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 314/1997 è stata applicata in misura proporzionale, secondo le modalità della circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle entrate.

Addizionali regionale e comunale

L’addizionale regionale dovuta per il 2008 è stata determinata sulla base della certificazione fiscale a consuntivo e trattenuta nel 2009 in 11 mensilità; se l’importo annuo è inferiore a 0,55 euro, il recupero avviene in un’unica soluzione. L’allegato 2 contiene il prospetto con le modalità di calcolo per Regione.

Analogamente, l’addizionale comunale 2008 è recuperata in 11 mensilità. L’acconto dell’addizionale comunale per il 2009 viene trattenuto in nove rate mensili a partire da marzo 2009. Gli elenchi delle aliquote sono consultabili in INTRANET.

Determinazione dei dati fiscali a consuntivo

I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati tenendo conto:

  • delle rettifiche effettuate dalle Sedi nel corso dell’anno;
  • delle variazioni dei codici di detrazione inviate tramite la procedura WEB dedicata;
  • delle comunicazioni telematiche dei CAF;
  • delle variazioni trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;
  • delle rettifiche automatiche della procedura centrale ARTE.

Le procedure hanno poi rideterminato i dati per le varie situazioni secondo l’allegato 9 della circolare n. 180 del 12 dicembre 2002.

Codici di destinazione delle certificazioni fiscali

La circolare indica i codici memorizzati nel campo GP3CDST per la destinazione delle certificazioni fiscali, distinguendo tra pensioni abbinate fiscalmente e non abbinate, nonché tra casi con e senza localizzazione in Sede. Sono inoltre previsti codici specifici per le quote di pensione ai superstiti e per gli assegni straordinari a carico del Fondo di solidarietà del credito.

Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo 2009 sono stati calcolati i conguagli imponibili e non imponibili IRPEF a credito e a debito, i conguagli per recuperi richiesti dalla Sede, i recuperi di acconti IRPEF, nonché i conguagli per addizionale regionale e comunale 2008 e l’acconto 2009 dell’addizionale comunale.

I conguagli IRPEF a debito sono trattenuti in due rate su gennaio e febbraio 2009, salvo importi non superiori a 6,00 euro, recuperati in unica soluzione. I conguagli a credito vengono corrisposti con la rata di gennaio 2009. Sono inoltre specificati i codici da utilizzare nei campi del database pensioni per ciascuna tipologia di conguaglio.

Periodicità dei pagamenti

I limiti per la corresponsione annuale, semestrale o mensile anticipata rimangono invariati dopo la perequazione:

  • fino a 5,00 euro mensili: pagamento annuale anticipato;
  • oltre 5,00 euro e fino a 65,00 euro: pagamento semestrale anticipato;
  • oltre 65,00 euro: pagamento mensile anticipato.

Comunicazioni ai pensionati e modulistica

Per il 2009 sono previsti l’invio del Mod. ObisM e della modulistica INVCIV il 19 dicembre 2008, nonché di un plico con il Mod. CUD 2009, la richiesta dei redditi e il nuovo modello per le detrazioni entro il 15 febbraio 2009.

Il Mod. ObisM viene inviato in un unico esemplare per ciascun pensionato e riporta tutte le pensioni erogate dall’Istituto, i dati anagrafici e fiscali del pensionato, gli importi mensili e le informazioni sulla perequazione automatica e sulle addizionali. In presenza di tutore o rappresentante legale, il modello è spedito al relativo indirizzo.

Per le prestazioni INVCIV, la circolare richiama gli obblighi dichiarativi previsti dalla legge n. 662/1996:

  • Mod. ICRIC01 per i titolari di indennità di accompagnamento;
  • Mod. ICLAV per i titolari di assegno mensile.

Le dichiarazioni vanno restituite alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL; per la Sicilia, la restituzione avviene alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL. Non è richiesta la dichiarazione per gli invalidi intellettivi e minorati psichici con certificato medico memorizzato con codice 4 nel campo GP1AJ11.

Infine, il CUD 2009 deve essere consegnato agli interessati entro il 28 febbraio 2009.

Mandati di pagamento e database pensioni

I mandati di pagamento di gennaio 2009 sono stati trasmessi a Poste Italiane e agli istituti bancari e sono consultabili tramite la procedura AGENDA1. Il database centrale delle pensioni è stato aggiornato per recepire le modifiche derivanti dall’evoluzione normativa; le specifiche della nuova interfaccia saranno pubblicate sull’Intranet dell’Istituto.

La circolare si chiude con l’invito alle Sedi a diffondere le informazioni ai pensionati tramite stampa locale, radio, televisioni e incontri con patronati e sindacati dei pensionati.

Punti principali

Perequazione automatica e rinnovo generale

Per il 2009 è stata applicata la perequazione automatica del 3,3% e, per il 2008, è stato riconosciuto il conguaglio dello 0,1% derivante dalla differenza tra l’1,7% definitivo e l’1,6% previsionale. La rivalutazione è stata applicata per intero fino a cinque volte il trattamento minimo e al 75% sulla quota eccedente, mentre non opera per il 2009 la sospensione dell’indicizzazione prevista per le pensioni superiori a otto volte il minimo. Sono richiamate anche le regole del cumulo dei trattamenti ai sensi dell’art. 34 della legge n. 448/1998, con ripartizione proporzionale della perequazione sul trattamento complessivo.

Prestazioni INVCIV: limiti reddituali, indennità e trasformazioni

Le prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono state rinnovate applicando il nuovo valore di perequazione e il conguaglio di gennaio 2009. I limiti di reddito sono stati aggiornati del 2,8% e le indennità del 3,04%. Per l’indennità di frequenza si distinguono tre casi in base alla fascia memorizzata; per talassemia major e drepanocitosi le prestazioni sono state adeguate al trattamento minimo. È inoltre disciplinata la trasformazione in assegno sociale al compimento dei 65 anni, con ricalcolo sulla base dei redditi memorizzati e necessità di ricostituzione da parte della Sede in assenza di dati aggiornati.

Revisioni sanitarie, assegni di invalidità e controlli

Le prestazioni INVCIV sono state azzerate dal mese successivo alla scadenza della revisione sanitaria, salvo i casi in cui la revisione sia prevista dopo i 65 anni. Per il ripristino del pagamento, le Sedi devono confermare la revisione con procedura REVSAN e attivare la ricostituzione; in mancanza, l’elaborazione avviene centralmente con cadenza mensile. Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi dalla data di scadenza del triennio, salvo il raggiungimento dell’età per la vecchiaia, e anch’essi richiedono REVSAN e ricostituzione per la rimessa in pagamento.

Assegni straordinari e pensioni ai superstiti

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati senza perequazione, restando invariati dall’origine; la circolare richiama i diversi regimi fiscali applicabili ai vari fondi e codici azienda. Le pensioni ai superstiti intestate a unico titolare che cessano nel 2009 sono rinnovate con importo fino al mese precedente la perdita del diritto e poi azzerate; le Sedi devono eliminare la pensione in caso di cessazione del diritto o ricostituirla se il diritto permane, corrispondendo anche i ratei di tredicesima maturati.

Aspetti fiscali: IRPEF, detrazioni, famiglie numerose e tassazione congiunta

Le ritenute IRPEF sono determinate secondo la normativa della legge finanziaria 2007 e i criteri della circolare dell’Agenzia delle entrate. Viene confermata la richiesta annuale delle detrazioni per familiari a carico e l’invio del relativo modulo. Per le famiglie numerose è riconosciuta la detrazione/credito di 1.200 euro annui in favore dei nuclei con almeno quattro figli a carico, con gestione a consuntivo e ripartizione per periodi di spettanza; sono indicati i campi di memorizzazione e la distinzione tra capienza e non capienza. È inoltre applicata la tassazione congiunta per pensionati titolari di più trattamenti da Enti diversi, in misura proporzionale.

Addizionali regionale e comunale e conguagli da rinnovo

L’addizionale regionale 2008 e quella comunale 2008 sono state determinate a consuntivo e trattenute nel 2009 in 11 mensilità, salvo importi annui inferiori a 0,55 euro, che sono recuperati in unica soluzione. Per l’addizionale comunale è previsto anche l’acconto 2009, trattenuto in nove rate da marzo 2009. La circolare disciplina i conguagli IRPEF a debito e a credito, i recuperi per rimborsi fiscali, gli acconti IRPEF e i codici da memorizzare nei campi del database pensioni, nonché le modalità di rateazione e compensazione tra partite a debito e a credito.

Verifica dei dati reddituali e cumulo con redditi da lavoro

Nel rinnovo sono stati aggiornati i dati reddituali tramite procedura QRED, aggregando redditi dichiarati, pensioni da Casellario e altre informazioni utili alle diverse prestazioni. Per alcune pensioni è stato memorizzato il codice 009 per mantenere invariato l’importo in pagamento nel 2009 in presenza di conguaglio a debito. Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità e i trattamenti di prepensionamento sono totalmente cumulabili con redditi da lavoro autonomo e dipendente, con alcune esclusioni espressamente indicate; analoga totale cumulabilità è prevista per alcune pensioni di vecchiaia anticipate interamente contributive, mentre per le pensioni di vecchiaia contributive della legge n. 335/1995 l’applicazione è stata temporaneamente esclusa in attesa di chiarimenti.

Comunicazioni ai pensionati, modelli e mandati di pagamento

Per il 2009 vengono inviati il Mod. ObisM, la modulistica INVCIV, il plico con il Mod. CUD 2009, la richiesta dei redditi e il nuovo modello per le detrazioni. Il Mod. ObisM riporta i dati relativi a tutte le pensioni del soggetto, la perequazione 2009 e il conguaglio 2008; il CUD 2009 deve essere consegnato entro il 28 febbraio 2009. Sono inoltre indicati i modelli ICRIC01 e ICLAV per le dichiarazioni di responsabilità delle prestazioni INVCIV e la spedizione dei mandati di pagamento di gennaio 2009 a Poste Italiane e agli istituti bancari.

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