Cassazione Penale, Sentenza n. 15489/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'istanza di conversione in denaro del sequestro del compendio aziendale e delle quote della B.A. Immobiliare. La difesa deduceva un vizio di motivazione e sosteneva che il sequestro fosse riconducibile esclusivamente all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (sequestro finalizzato alla confisca/per equivalente) e non all'art. 321, comma 1 (sequestro impeditivo). Di conseguenza, la conversione in denaro sarebbe stata ammissibile perché il blocco non avrebbe natura impeditiva ma solo finalità di conservazione del profitto. La difesa eccepiva inoltre la sproporzione tra valore sequestrato e profitto dei reati, l'assenza di pertinenzialità e l'assenza di concreto pericolo che la disponibilità dei beni aggravasse o protrarrebbe le conseguenze del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'argomento come violazione di legge, rilevando che il controllo in cassazione sulle ordinanze di sequestro è delimitato alle ipotesi di violazione di legge o a vizi motivazionali radicali; questioni di presunta illogicità o diversa valutazione dei fatti non sono proponibili con il mezzo impiegato. I giudici di merito avevano correttamente motivato che, alla luce del decreto del G.I.P. del 14 febbraio 2019 e del decreto integrativo del 23 luglio 2019, il sequestro sul compendio aziendale era stato disposto sia con finalità di confisca/per equivalente (art. 321, comma 2) sia con natura impeditiva ai sensi dell'art. 321, comma 1, con riferimento ai reati di bancarotta. Tale natura impeditiva ostava alla conversione richiesta. Inoltre il primo decreto del febbraio 2019 era stato impugnato e la relativa istanza di riesame poi rinunciata, mentre il decreto integrativo di luglio 2019 non era stato oggetto di riesame, per cui le statuizioni relative non risultavano contestate. La Corte ha richiamato la legittimità della coesistenza di sequestri con finalità differenti sullo stesso bene quando non si tratta della medesima esigenza cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen. (commi 1 e 2)
Comma 1: sequestro preventivo con finalità impeditiva (ostativo alla conversione). Comma 2: sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca/per equivalente. Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto che sui medesimi beni coesistessero misure con finalità diverse; per i reati di bancarotta è stato riconosciuto anche il carattere impeditivo ai sensi del comma 1, impeditivo della conversione.
Disciplina i ricorsi per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio; consente il ricorso per violazione di legge e per vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile il percorso logico-argomentativo.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)
Prevede il motivo autonomo in cassazione per illogicità manifesta della motivazione; la Corte ha ricordato che l'illogicità manifesta non può essere sostituita con un generico ricorso per violazione di legge nelle ordinanze di sequestro.
Disposizione che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.
Norma penalmente rilevante richiamata nel quadro fattuale per i reati di bancarotta; in motivazione è stato richiamato che il G.I.P. aveva indicato le ragioni per considerare il compendio aziendale profitto dei reati di bancarotta.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso principalmente per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico: mere dispute sulla valutazione dei fatti o sull'apprezzamento probatorio raramente ottengono accoglimento.
- Se il sequestro ha natura impeditiva ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., la conversione in denaro dell'oggetto del sequestro è preclusa; è quindi cruciale dimostrare fin dalle prime fasi che tale carattere impeditivo non sussiste.
- La coesistenza di misure cautelari con finalità diverse sugli stessi beni è possibile quando le misure perseguono esigenze differenti; la preclusione procedimentale scatta solo se più misure tutelano la stessa esigenza.
- Le doglianze nuove non sollevate davanti al primo giudice (motivi nuovi) sono normalmente inammissibili in sede di riesame e cassazione; le contestazioni sostanziali sull'esistenza del nesso di pertinenzialità o sulla sproporzione del valore devono essere proposte tempestivamente nei gradi precedenti.
- Per ottenere la conversione del sequestro in cauzione/denaro è necessario provare in modo concreto l'assenza dei presupposti del sequestro impeditivo (assenza di pericolo di aggravamento o reiterazione, mancanza di pertinenzialità, sproporzione tra valore sequestrato e profitto), e tali argomenti devono essere articolati e documentati già in primo grado o in riesame.
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