Sentenza n. 943/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida adottato in conseguenza dell’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della patente deducendo la violazione dell’art. 120 del d.lgs. n. 285/1992 e l’eccesso di potere, sotto il profilo della carenza di motivazione. Ha sostenuto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, la revoca non consegue automaticamente all’applicazione di una misura di prevenzione, poiché il Prefetto dispone di un potere discrezionale, da esercitare mediante una valutazione concreta e motivata sulla sussistenza dei presupposti per la revoca. Secondo il ricorrente, l’amministrazione si sarebbe limitata a prendere atto della decisione del giudice penale, senza svolgere un’autonoma valutazione, e avrebbe omesso di considerare che il Tribunale di Reggio Calabria aveva successivamente autorizzato il ricorrente a spostarsi dal comune di dimora obbligata per recarsi al lavoro. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la revoca della patente prevista dall’art. 120 del d.lgs. n. 285/1992, dopo l’applicazione di una misura di prevenzione personale, sia espressione di una valutazione discrezionale del Prefetto. Ne deriva la sussistenza della giurisdizione amministrativa, poiché il privato è titolare di un interesse legittimo rispetto all’esercizio del potere amministrativo. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha rilevato che il Prefetto aveva considerato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria applicativo della sorveglianza speciale e il grave quadro di pericolosità sociale emergente dalla relazione prefettizia, relativo al coinvolgimento del ricorrente in attività illecite di giochi e scommesse a distanza, trasferimento fraudolento di valori, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e reimpiego di proventi delittuosi, con collegamenti con organizzazioni mafiose, nonché ai precedenti procedimenti penali. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare un giudizio prognostico motivato sull’assenza dei requisiti morali necessari per il mantenimento della patente e sul pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla titolarità del titolo di guida. Il provvedimento, pertanto, è stato considerato espressione di un corretto esercizio della discrezionalità tecnica e sufficientemente motivato. Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 120 d.lgs. n. 285/1992
Il Prefetto “provvede” alla revoca; la Corte costituzionale ha sostituito tale formulazione con “può provvedere”.
La revoca della patente in presenza di una misura di prevenzione personale non è automatica: il Prefetto deve esercitare una valutazione discrezionale e motivata sulla sussistenza dei presupposti, anche con riguardo alla pericolosità sociale e ai requisiti morali dell’interessato.
sentenza Corte costituzionale n. 99/2020
nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede” alla revoca, anziché “può provvedere”
La disciplina è stata resa coerente con la necessità di una valutazione discrezionale dell’amministrazione, escludendo l’automatismo della revoca.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- La revoca della patente prevista dall’art. 120 del d.lgs. n. 285/1992 nei confronti di una persona sottoposta a misura di prevenzione personale non opera automaticamente: il Prefetto deve esercitare un potere discrezionale, verificando e motivando concretamente la sussistenza dei presupposti della revoca.
- La controversia relativa alla revoca prefettizia della patente adottata ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 285/1992 appartiene alla giurisdizione amministrativa, poiché l’atto è espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione e la posizione del privato ha natura di interesse legittimo.
- La motivazione della revoca della patente è sufficiente quando individua, sulla base degli elementi emergenti dal provvedimento di prevenzione e dagli accertamenti amministrativi, i fatti concreti dai quali l’amministrazione desume l’assenza dei requisiti morali e un pericolo effettivo per la sicurezza e l’ordine pubblico.
- Nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 120 del d.lgs. n. 285/1992, il Prefetto può fondare il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale anche sul complessivo quadro risultante dalla misura di prevenzione, dai precedenti penali e dal ruolo concretamente svolto dall’interessato in attività illecite, purché tale quadro sia specificamente richiamato e valutato.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione prefettizia dei requisiti morali e del pericolo per la sicurezza pubblica verifica la ragionevolezza, la coerenza e la sufficienza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell’amministrazione in assenza di travisamenti o manifesta illogicità.
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