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Sentenza

Sentenza del 04/04/2022 n. 10672 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione di merito che aveva annullato la cartella di pagamento emessa dal concessionario per il recupero di crediti IVA di competenza dell'Autorità fiscale danese. La contribuente denunciava vizi di notifica e carenza di motivazione della cartella, sostenendo che la domanda di recupero dell'Autorità danese (atto presupposto) non le era stata notificata e doveva essere allegata o riprodotta nella cartella.

La decisione

Decisione distinta per due ricorsi riuniti: (i) ricorso R.G.N. 17624/2014: la Corte ha cassato la sentenza di merito e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente, ritenendo valida la cartella in quanto conteneva gli elementi essenziali richiesti dalla normativa sulla collaborazione intracomunitaria; J. E. Spa è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità pari a Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. (ii) ricorso R.G.N. 17625/2014: la Corte ha rilevato la litispendenza tra due ricorsi (stessa cartella notificata due volte) e ha cassato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado relative al ricorso successivo; le spese di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    Disciplina la litispendenza: se la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo; il mancato rispetto determina la nullità delle sentenze emesse.

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di norme di diritto e motivazione viziata.

  • D.Lgs. n. 69 del 2003

    artt. 5 e 6, art. 5 comma 5

    Stabilisce gli obblighi relativi alla domanda di recupero e ai documenti da accompagnarla: la cartella deve contenere gli elementi necessari per la riscossione (numero e data della richiesta estera, normativa comunitaria di riferimento, definitività del titolo, stato di esecutività, natura dell'imposta), ma non impone l'obbligo di allegare o riprodurre integralmente la domanda dell'autorità estera.

  • Direttiva 2008/55/CE

    art. 7 par. 2 lett. a) e b) e par. 3

    Elenca le informazioni che la domanda di recupero deve contenere (dati identificativi del debitore e dell'autorità richiedente, titolo esecutivo, importo e ripartizioni, date di notificazione ed esecutività). La Corte ritiene che tali indicazioni, se presenti nella cartella, soddisfano l'onere di motivazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato tra le norme processuali applicabili alla controversia tributaria in sede di opposizione a cartelle di pagamento transfrontaliere.

  • L. n. 212 del 2000

    Richiami alle garanzie del contribuente e alla motivazione degli atti tributari, rilevanti per valutare la sufficienza della motivazione della cartella.

  • D.P.R. n. 602 del 1973 e D.Lgs. n. 46 del 1999

    richiamati dal D.Lgs. 69/2003

    Norme nazionali richiamate per la disciplina compatibile della cartella di pagamento e degli elementi che questa deve contenere.

Massime di principio

  • In procedura di recupero intracomunitario lo Stato richiesto non può sindacare nel merito il titolo o la legittimità della pretesa sostanziale che è di competenza dello Stato richiedente; il giudice nazionale può invece valutare la regolarità degli atti esecutivi e la motivazione della cartella di pagamento.
  • Non è necessario allegare o riprodurre integralmente la domanda di recupero o il titolo estero nella cartella: è sufficiente che la cartella contenga indicazioni chiare e precise sugli elementi principali della richiesta estera (numero e data della richiesta, autorità richiedente, base normativa europea, definitività ed esecutività del titolo, natura e ammontare dell'imposta).
  • Se la cartella fornisce le informazioni previste dalla direttiva e dal D.Lgs. 69/2003, l'onere di motivazione è soddisfatto e l'opposizione del contribuente sulla base della mancata allegazione della domanda estera è infondata in questa sede nazionale.
  • Le questioni relative all'esistenza, alla notificazione o alla validità del titolo estero (il 'credito' o il 'titolo') devono essere dedotte nello Stato richiedente; il contribuente non può riassumerne il merito nell'opposizione alla cartella nello Stato adito.
  • Sul piano processuale interno, quando la stessa controversia è proposta due volte (stessa cartella, medesimo oggetto) davanti a giudici diversi si configura litispendenza: il giudice adito successivamente deve dichiarare la litispendenza e ordinare la cancellazione, pena la nullità delle decisioni emesse.

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