Cassazione Civile, Ordinanza n. 22464/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa per crediti contributivi dell'INPS e notificata tramite il concessionario della riscossione. La società destinataria ha proposto opposizione, che in appello è stata accolta solo in parte: per alcuni avvisi di addebito la Corte d'appello ha ritenuto intervenuto il giudicato sull'insussistenza del credito, mentre per altri ha escluso la prescrizione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2934 c.c., sostenendo che uno degli avvisi di addebito ritenuti non prescritti era già compreso nell'intimazione di pagamento su cui sarebbe maturato un giudicato favorevole; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 212/2000, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello relativo alla pretesa illegittimità dell'intimazione per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva trascritto né indicato in modo specifico il contenuto dell'intimazione di pagamento e della sentenza passata in giudicato su cui fondava l'eccezione di giudicato. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il preteso terzo motivo di appello non conteneva una censura specifica alla sentenza di primo grado ma riproponeva mere difese già svolte; pertanto la Corte territoriale non era incorsa in omessa pronuncia. Nessuna condanna alle spese è stata disposta, poiché gli intimati diversi dall'INPS non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 2934 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione del credito contributivo; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, senza esame nel merito della prescrizione invocata
art. 5, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente per denunciare la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
art. 3 l. n. 241/1990
richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse una vera censura di appello su cui il giudice di merito dovesse pronunciarsi
art. 2697 c.c.
non citato espressamente nel testo, pertanto non incluso
art. 360 c.p.c.
non citato espressamente nel testo, pertanto non incluso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato su giudicato esterno o su un precedente provvedimento deve essere autosufficiente: occorre indicare e, per quanto necessario, trascrivere il contenuto degli atti e delle decisioni su cui si fonda, così da consentire il controllo della Corte senza ricostruzioni esterne.
- La deduzione di omessa pronuncia presuppone l'esistenza di una domanda o di un motivo di appello effettivamente e specificamente proposto; la mera riproposizione di argomentazioni difensive di primo grado non integra un motivo di gravame idoneo a imporre una decisione del giudice d'appello.
- Quando il ricorrente contesta la valutazione di un giudice di merito su prescrizione o giudicato, deve specificare in modo puntuale quali atti e quali pretesi effetti giuridici siano stati erroneamente valutati; altrimenti la censura è inammissibile.
- La Corte di cassazione distingue nettamente tra vera censura e semplice reiterazione delle difese: solo la prima impone una pronuncia del giudice di secondo grado e può fondare il vizio di omessa pronuncia.
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