Prescrizioni del Garante n. 53 del 30/01/2025
Provvedimento del 30 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accoglie solo in parte l’istanza di Altroconsumo Edizioni S.r.l. e proroga di 30 giorni il termine fissato nel provvedimento n. 823 del 19 dicembre 2024 per l’adeguamento alle prescrizioni impartite. Il caso riguarda trattamenti per finalità promozionali tramite network di affiliazione e l’adozione di misure organizzative e tecniche per agevolare l’esercizio dei diritti degli interessati. La nuova scadenza è fissata al 3 marzo 2025.
Altroconsumo Edizioni S.r.l. – proroga del termine per adempiere alle prescrizioni sul trattamento per finalità promozionali e sul riscontro ai diritti degli interessati
Altroconsumo Edizioni S.r.l. – proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni in materia di marketing e diritti degli interessati
Il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto solo parzialmente la richiesta di Altroconsumo Edizioni S.r.l., prorogando il termine fissato nel precedente provvedimento n. 823 del 19 dicembre 2024 per l’adeguamento alle prescrizioni impartite in materia di trattamenti promozionali tramite network di affiliazione e di gestione delle istanze degli interessati. La nuova scadenza è stata fissata al 3 marzo 2025.
Origine del procedimento
Il procedimento si inserisce nel seguito di un reclamo presentato dall’interessato, che aveva lamentato la ricezione di numerose e-mail indesiderate da parte di Altroconsumo e il mancato rispetto della normativa sui diritti degli interessati. Con l’atto di avvio del 29 maggio 2024 erano state contestate alla Società le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e par. 2, 6, par. 1, lett. a), 12, parr. 1, 2 e 3, 21, par. 2, 24 e 25 del GDPR, nonché dell’art. 130, commi 1 e 2, del Codice privacy.
Il provvedimento del 19 dicembre 2024 richiamato nel testo
Nel provvedimento n. 823 del 19 dicembre 2024, notificato via PEC il 31 dicembre 2024, l’Autorità aveva accertato l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalla Società e aveva disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del GDPR, il divieto di ogni ulteriore trattamento con finalità promozionale e commerciale effettuato, per conto di Altroconsumo, da soggetti terzi mediante network di affiliazione, senza verifica che le anagrafiche utilizzate per le comunicazioni pubblicitarie fossero supportate da un consenso libero, specifico e informato degli interessati, in violazione degli artt. 6 e 7 GDPR e dell’art. 130 del Codice.
Lo stesso provvedimento aveva inoltre ingiunto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) GDPR, di:
- adottare, qualora in futuro la Società intendesse svolgere attività promozionale mediante network di affiliazione, procedure idonee a verificare costantemente, anche tramite controlli a campione, che i dati personali fossero trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile;
- acquisire preventivamente un consenso libero, specifico, inequivocabile, documentato e informato per l’invio di comunicazioni commerciali, in conformità agli artt. 6, 7 e 14 GDPR e all’art. 130 del Codice;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate a facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati e a riscontrare senza ingiustificato ritardo le relative istanze, incluso il diritto di opposizione esercitabile in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15, 17 e 21, par. 2, GDPR.
Inoltre era stato ingiunto alla Società, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di comunicare entro 30 giorni dalla notifica le iniziative intraprese per dare attuazione alle misure imposte.
La richiesta di proroga presentata da Altroconsumo
Con nota del 21 gennaio 2025, la Società ha chiesto una proroga di ulteriori 45 giorni del termine per la comunicazione delle iniziative adottate. A sostegno dell’istanza ha rappresentato che la revisione dei processi relativi alle attività promozionali mediante network di affiliazione richiedeva un significativo sforzo organizzativo, il coinvolgimento di soggetti terzi con i quali non esisteva un rapporto contrattuale diretto, l’apertura di interlocuzioni tecniche per la definizione di accordi conformi all’orientamento dell’Autorità, nonché il coordinamento di più funzioni aziendali e il supporto di esperti esterni in materia privacy.
La Società ha inoltre evidenziato che il provvedimento era stato notificato il 31 dicembre 2024, in coincidenza con la chiusura degli uffici per le festività natalizie, sostenendo che il termine di 30 giorni previsto dall’art. 157 del Codice fosse insufficiente per fornire un adeguato riscontro.
Valutazione del Garante e nuova scadenza
Il Garante ha ritenuto le motivazioni della Società congrue rispetto alle finalità meritevoli di attenzione, ma ha considerato che, nel caso concreto, una proroga di 30 giorni fosse maggiormente coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto:
- della natura delle misure di adeguamento richieste;
- delle caratteristiche operative e dimensionali del titolare del trattamento;
- della prassi seguita in procedimenti analoghi.
In parziale accoglimento dell’istanza, l’Autorità ha quindi disposto la proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni già contenute nel provvedimento del 19 dicembre 2024, stabilendo che Altroconsumo Edizioni S.r.l. debba adottare le misure e gli accorgimenti ivi indicati entro e non oltre il 3 marzo 2025.
Effetti del provvedimento
Il provvedimento del 30 gennaio 2025 non introduce nuove contestazioni o nuove sanzioni, ma interviene esclusivamente sul termine di esecuzione delle misure correttive già prescritte. Resta pertanto fermo l’obbligo della Società di conformarsi alle indicazioni del Garante in materia di trattamento per finalità promozionali tramite network di affiliazione e di gestione delle istanze degli interessati.
Punti principali
Origine del procedimento e precedente provvedimento
Il procedimento nasce da un reclamo dell’interessato, che lamentava l’invio di numerose e-mail indesiderate e il mancato rispetto della normativa sui diritti degli interessati. Con atto di avvio del 29 maggio 2024 erano state contestate alla Società violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e par. 2, 6, par. 1, lett. a), 12, parr. 1, 2 e 3, 21, par. 2, 24 e 25 GDPR e dell’art. 130, commi 1 e 2, del Codice. Il provvedimento richiamato del 19 dicembre 2024 aveva accertato l’illiceità del trattamento e imposto un divieto e varie prescrizioni correttive.
Contenuto delle prescrizioni del 19 dicembre 2024
Nel precedente provvedimento il Garante aveva vietato ogni ulteriore trattamento promozionale e commerciale effettuato, per conto di Altroconsumo, da soggetti terzi mediante network di affiliazione senza verifica del consenso libero, specifico e informato degli interessati. Inoltre aveva ingiunto, per il futuro, di adottare procedure idonee a controllare costantemente il rispetto della disciplina sul consenso per le comunicazioni commerciali e di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a facilitare l’esercizio dei diritti, compreso il diritto di opposizione, da soddisfare senza ingiustificato ritardo.
Istanza di proroga e valutazione del Garante
Altroconsumo ha chiesto una proroga di 45 giorni del termine per comunicare le iniziative adottate ai sensi dell’art. 157 del Codice, rappresentando la necessità di riorganizzare i processi interni, coinvolgere soggetti terzi del network di affiliazione, definire nuovi accordi e coordinare più funzioni aziendali, oltre al supporto di consulenti esterni. Il Garante ha ritenuto le motivazioni congrue ma ha valutato proporzionata una proroga più contenuta, pari a 30 giorni.
Decisione finale e nuovo termine
In parziale accoglimento dell’istanza, l’Autorità ha prorogato il termine per l’adempimento delle prescrizioni del provvedimento n. 823 del 19 dicembre 2024, disponendo che Altroconsumo Edizioni S.r.l. adotti le misure e gli accorgimenti prescritti entro e non oltre il 3 marzo 2025. Il provvedimento non introduce nuove sanzioni, ma interviene solo sulla tempistica di esecuzione delle misure già ordinate.
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