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Circolare

Circolare numero 201 del 17-10-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma le istruzioni già emanate sull’obbligo contributivo del 10% previsto per liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, a seguito della pubblicazione del D.L. 24 settembre 1996, n. 499 che ha riprodotto le disposizioni già contenute nel D.L. n. 396/1996, decaduto per mancata conversione. Vengono chiariti, in particolare, il limite del massimale di reddito, le regole di riparametrazione del reddito 1996 in rapporto all’inizio dell’obbligo assicurativo, gli adempimenti relativi al mod. 770/D, le esclusioni per talune categorie di collaboratori e professionisti, nonché la qualificazione fiscale di specifici compensi e i casi particolari dei medici iscritti all’ENPAM e dei direttori generali/amministrativi/sanitari delle USL.

Norme previdenziali su obbligo assicurativo e contributo del 10% per professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

Norme previdenziali su obbligo assicurativo e contributo del 10% per professionisti e collaboratori

La circolare interviene sulle disposizioni previdenziali introdotte dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, che ha riprodotto le norme già contenute nel decreto-legge n. 396/1996, decaduto per mancata conversione. Ne deriva la conferma delle istruzioni già impartite in materia di contribuzione del 10% dovuta da liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi, con specifici chiarimenti operativi su massimale, adempimenti dichiarativi, esclusioni soggettive e casi particolari.

Massimale di reddito e criteri di calcolo

La circolare ribadisce che il contributo del 10% è dovuto entro il massimale di reddito annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale massimale non può essere proporzionato su base mensile, poiché la prestazione è destinata a essere liquidata con il sistema contributivo.

Per l’anno 1996, il reddito rilevante va prima riparametrato in relazione alla data di inizio dell’obbligo assicurativo e solo successivamente confrontato con il massimale. La circolare distingue tra:

  • collaboratori coordinati e continuativi, per i quali devono essere esclusi dal reddito 1996 gli importi relativi a prestazioni effettuate prima del 31 marzo o del 30 giugno 1996;
  • liberi professionisti, per i quali, ai fini dell’acconto, il reddito 1995 va ridotto di tre o sei dodicesimi a seconda dell’inizio dell’obbligo assicurativo, mentre ai fini del saldo devono essere esclusi gli importi delle fatture emesse prima del 1 aprile o del 30 giugno 1996.

La circolare evidenzia che si tratta di una riduzione dell’imponibile annuo e non di una divisione mensile del reddito, con la conseguenza che la verifica del massimale avviene solo dopo tale riparametrazione.

Presentazione del mod. 770/D

L’art. 4 del D.M. n. 281/1996 prevede la trasmissione all’INPS, entro il 31 ottobre di ogni anno, di copia del mod. 770/D e del mod. 770/D1 da parte dei sostituti d’imposta; analoga previsione è contenuta nell’art. 5 per i soggetti che non rivestono tale qualifica.

Per la scadenza del 31 ottobre 1996, tuttavia, la circolare precisa che non deve essere effettuato alcun adempimento da parte di chi ha erogato compensi riconducibili all’art. 49, comma 1 e comma 2, lett. a), del TUIR, poiché tali compensi si riferiscono all’anno 1995 e non incidono sulla determinazione del contributo dovuto per il 1996.

Collaboratori presso rappresentanze estere e organismi internazionali

Sono esclusi dall’ambito applicativo del contributo del 10% i soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa nel territorio italiano presso rappresentanze diplomatiche estere o organismi internazionali, a condizione che siano già assoggettati a un sistema pensionistico obbligatorio, italiano o estero, comprendente anche i redditi derivanti da tale collaborazione.

Liberi professionisti: qualificazione dei redditi e esclusioni per alcune categorie

La circolare richiama le indicazioni del Ministero del lavoro sulla qualificazione giuridica di alcuni redditi dei liberi professionisti e sulla costituzione di casse pensionistiche professionali.

Viene chiarito che i compensi percepiti per l’attività svolta negli organi collegiali di governo della professione o negli organi degli enti di previdenza di categoria non derivano dall’esercizio della professione in senso stretto e costituiscono redditi di lavoro autonomo ex art. 49, comma 2, lett. a), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Essi sono quindi assoggettabili al contributo del 10% previsto dalla legge n. 335/1995.

L’obbligo contributivo opera sia per i professionisti già iscritti a un ente di previdenza di categoria, sia per quelli appartenenti a categorie per le quali sono in corso di costituzione gli enti previsti dal d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

Diversamente, per i professionisti appartenenti alle categorie che hanno già avviato le procedure per ottenere una diversa tutela previdenziale ai sensi dell’art. 2, comma 25, della legge n. 335/1995, non sono dovuti gli adempimenti connessi alla gestione separata. L’esclusione vale anche quando l’attività autonoma sia svolta mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La circolare elenca le categorie interessate, tra cui:

  • chimici, agronomi e dottori forestali, geologi, attuari, per l’ente pluricategoriale;
  • infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia, psicologi, biologi, periti industriali, per l’ente gestore per categoria;
  • periti agrari e agrotecnici, inclusi fra i soggetti tenuti al versamento all’ENPAIA;
  • giornalisti professionisti e pubblicisti liberi professionisti, inclusi fra i soggetti tenuti al versamento all’INPGI.

Dipendenti pubblici membri esterni di organi collegiali

Per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici che percepiscono compensi e indennità per incarichi di membro esterno di organi collegiali, la qualificazione fiscale del compenso è decisiva ai fini dell’assoggettamento al contributo del 10%.

La circolare, richiamando una precedente circolare del Ministero del tesoro, distingue tra:

  • compensi assimilati a redditi di lavoro dipendente, quando l’incarico è affidato per legge, statuto, regolamento o altro atto amministrativo in ragione della posizione rivestita dal dipendente; tali somme, se incluse nel mod. 770/C, sono escluse dalla nuova contribuzione;
  • compensi qualificati come redditi da collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), quando l’incarico è conferito per specifiche capacità ed esperienze professionali; tali somme, se indicate nel mod. 770/D, rientrano nella base imponibile del contributo.

Medici iscritti all’ENPAM

Con riferimento ai medici iscritti all’ENPAM, la circolare chiarisce che la sola circostanza del pagamento di un contributo fisso alla cassa professionale non è sufficiente a escludere l’obbligo del contributo del 10%, salvo che tale contributo fisso non sia utile ai fini pensionistici.

Poiché l’ENPAM ha poi precisato che il contributo forfettario dovuto per l’esercizio della professione medica od odontoiatrica è sempre utile ai fini pensionistici, i medici che lo versano devono considerarsi esclusi dall’obbligo del contributo del 10% per i redditi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 281/1996.

Direttori generali, amministrativi e sanitari delle USL

La circolare affronta infine il caso dei dipendenti pubblici che assumono la carica di direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario delle USL, i quali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

In base all’art. 3, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, le pubbliche amministrazioni di provenienza devono versare i contributi sulle retribuzioni che sarebbero spettate in costanza di rapporto, con diritto di rivalsa verso le USL. Poiché normalmente le somme corrisposte dalle USL risultano superiori alle retribuzioni teoriche, la circolare precisa che, in tal caso, è assoggettata al contributo del 10% soltanto la differenza tra i due compensi.

Resta fermo l’applicazione del massimale di reddito, secondo le regole già chiarite per il punto 1, e deve essere considerato solo il reddito soggetto a tale specifica contribuzione, senza cumulo con le retribuzioni già assoggettate a contribuzione obbligatoria presso le amministrazioni di provenienza.

Punti principali

Massimale di reddito e riparametrazione del reddito 1996

Il contributo del 10% è dovuto entro il massimale di reddito annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 e non può essere rapportato a mese. Per il 1996, tuttavia, i redditi vanno riparametrati in relazione all’inizio dell’obbligo assicurativo: per i collaboratori si escludono i redditi relativi a prestazioni anteriori al 31 marzo o al 30 giugno 1996; per i professionisti l’acconto si calcola sul reddito 1995 depurato di tre o sei dodicesimi, mentre il saldo 1996 tiene fuori gli importi delle fatture emesse prima del 1 aprile o del 30 giugno 1996. Solo dopo tale riparametrazione si verifica se il reddito residuo supera il massimale.

Adempimenti connessi al mod. 770/D

La presentazione all’INPS del mod. 770/D e del mod. 770/D1, prevista entro il 31 ottobre, non va effettuata per la scadenza del 31 ottobre 1996 da chi ha erogato compensi riferiti al 1995 rientranti nell’art. 49, comma 1 e comma 2, lett. a) del TUIR, perché tali compensi sono irrilevanti ai fini del contributo dovuto per il 1996.

Collaboratori presso rappresentanze diplomatiche estere e organismi internazionali

I collaboratori coordinati e continuativi che operano in Italia presso rappresentanze diplomatiche estere o organismi internazionali non rientrano nel campo di applicazione del contributo del 10% se sono già soggetti a un sistema pensionistico obbligatorio, italiano o estero, che comprenda anche i redditi derivanti da tale collaborazione.

Liberi professionisti: qualificazione di alcuni redditi e casse previdenziali

I compensi percepiti dai liberi professionisti per attività svolte negli organi collegiali di governo della professione o negli organi degli enti di previdenza di categoria non sono redditi professionali, ma redditi di lavoro autonomo ex art. 49, comma 2, lett. a) del DPR n. 917/1986; pertanto sono assoggettabili al contributo del 10%. L’obbligo vale sia per i professionisti già iscritti a un ente di previdenza di categoria, sia per quelli appartenenti a categorie per le quali sono in corso di costituzione gli enti previdenziali ai sensi del d.lgs. n. 103/1996. Per i professionisti appartenenti alle categorie che hanno avviato le procedure previste dal d.lgs. n. 103/1996 per ottenere una diversa tutela previdenziale ex art. 2, comma 25, della legge n. 335/1995, la contribuzione alla gestione separata non è dovuta, inclusi i casi in cui l’attività sia svolta mediante collaborazione coordinata e continuativa. Sono indicate, a titolo di categoria, le posizioni di chimici, agronomi e dottori forestali, geologi, attuari, infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia, psicologi, biologi, periti industriali, periti agrari e agrotecnici, giornalisti professionisti e pubblicisti liberi professionisti.

Compensi a dipendenti pubblici che svolgono collaborazioni coordinate e continuative

Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che assumono incarichi come membri esterni di organi collegiali, la qualificazione fiscale del compenso è determinante: se il compenso è assimilato a reddito di lavoro dipendente e quindi indicato nel mod. 770/C, è escluso dalla nuova contribuzione; se invece è qualificato come reddito da collaborazione coordinata e continuativa e indicato nel mod. 770/D, rientra nella base imponibile del contributo del 10%.

Medici iscritti all’ENPAM

La circolare precisa che il versamento di un contributo fisso alla cassa professionale non esclude di per sé l’obbligo del contributo del 10% solo se tale contributo fisso non è utile ai fini pensionistici. Poiché l’ENPAM ha chiarito che, per i medici, il contributo forfettario è sempre utile ai fini pensionistici, i medici che lo versano devono essere considerati esclusi dall’obbligo contributivo per i redditi derivanti dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 281/1996.

Direttori generali, amministrativi e sanitari delle USL

Per i dipendenti pubblici che assumono la carica di direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario delle USL, il rapporto è di aspettativa senza assegni. Le amministrazioni di provenienza devono versare i contributi sulle retribuzioni teoriche spettanti in costanza di servizio, con possibilità di rivalsa verso le USL. Se le somme corrisposte dalle USL sono superiori alla retribuzione teorica, si assoggetta a contribuzione del 10% solo la differenza tra i due importi, applicando anche il massimale di reddito con le precisazioni già fornite. Ai fini del calcolo non vanno cumulati i redditi già assoggettati a contribuzione obbligatoria dalle Pubbliche Amministrazioni di provenienza.

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