Cassazione Civile, Sentenza n. 558/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contribuente aveva richiesto il rimborso dell'IRAP per gli anni 2013, 2016 e 2017 sostenendo di non possedere un'autonoma organizzazione: svolgeva attività di consulenza esclusivamente per KPMG Advisory S.p.A., di cui era socio, e non percepiva altri compensi. Le commissioni tributarie di merito respinsero le richieste ritenendo che, essendo socio e avvalendosi della struttura societaria che ne aveva incrementato l'attività (clientela, supporti materiali e gestionali), il professionista dovesse essere considerato titolare di autonoma organizzazione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 e vizi motivazionali (art. 360 c.p.c., art.115 c.p.c., art.36 d.lgs. 546/1992), sostenendo che l'uso della struttura societaria da parte sua non comporta automaticamente responsabilita organizzativa a suo carico quando l'attività è svolta esclusivamente in favore della societa e quando la struttura e' di fatto organizzata e diretta dalla societa stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR abbia erroneamente imputato al singolo professionista l'organizzazione riconducibile alla societa. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha affermato che, se il professionista svolge l'attivita esclusivamente a favore della societa e non e' il responsabile dell'organizzazione (cioe non guida l'organizzazione e non dispone di beni e lavoro altrui eccedenti il minimo), l'IRAP non si applica al suo compenso. La sentenza impugnata e' stata cassata e, decidendo nel merito, i ricorsi di D'Antona sono stati accolti. Sono compensate le spese dei giudizi di merito; le spese del grado di legittimità sono a carico dell'Agenzia delle Entrate come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 446/1997
Definisce il presupposto dell'IRAP come l'esercizio abituale di un'attivita autonomamente organizzata; interpretato nel senso che l'autonoma organizzazione rileva solo se imputabile al soggetto che la utilizza e capace di generare valore aggiunto autonomo rispetto al lavoro personale
art. 360 c.p.c. (primo comma, n. 3 e n. 4)
Norma di impugnazione in Cassazione utilizzata per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta omissione o travisamento di fatti pacifici nella motivazione della sentenza di merito
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Riferito all'onere probatorio nel processo tributario e alla valutazione della prova in sede di merito
Sentenza Corte Costituzionale n. 156/2001
Ribadisce che l'IRAP e' imposta reale sul valore aggiunto prodotto da attivita autonomamente organizzate, distinguendo l'attivita di lavoro autonomo priva di organizzazione
Cassazione, Sez. U., n. 9451/2016
Ha delineato i criteri per valutare l'autonoma organizzazione: responsabilita dell'organizzazione, impiego di beni strumentali eccedenti o impiego non occasionale di lavoro altrui; il giudizio di fatto e' rimesso al merito ma insindacabile se congruamente motivato
Cass. n. 18260/2023 (e altri precedenti analoghi)
Principio consolidato secondo cui l'attivita del professionista svolta nell'ambito dell'organizzazione societaria di cui e' socio non determina automaticamente la sua soggezione ad IRAP se l'organizzazione e' riconducibile alla societa e non al singolo professionista
Massime di principio
- L'IRAP grava soltanto quando sussiste un'autonoma organizzazione imputabile al soggetto che produce il valore aggiunto; l'uso strumentale di una struttura organizzata di terzi (es. societa per cui si lavora) non comporta di per se' l'imputazione dell'organizzazione al professionista
- Il contribuente che richiede il rimborso IRAP ha l'onere della prova circa l'assenza di autonoma organizzazione; la valutazione e' pero' annuale e circostanziata
- La qualifica formale di socio non prova automaticamente la responsabilita organizzativa: rileva la concreta disponibilita e il potere di comando su beni e lavoro altrui e la capacita dell'organizzazione di generare valore aggiunto autonomo
- Se il professionista svolge l'attivita prevalentemente o esclusivamente a favore della societa organizzata, tende a prevalere la responsabilita organizzativa della societa stessa e non del singolo, salvo prova contraria che dimostri il suo effettivo ruolo organizzativo
- In giudizio e' cruciale depositare e documentare le concrete modalita' di svolgimento dell'attivita (esistenza di collaboratori, beni strumentali, ruoli decisionali) per dimostrare l'assenza o la presenza di autonoma organizzazione
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