Sentenza del 21/01/2016 n. 559 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contributo Unificato Tributario - Ricorso introduttivo proposto dal fallito - Omesso versamento del CUT - Irrogazione delle sanzioni a carico della curatela - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto illegittima l'irrogazione delle sanzioni nei confronti della curatela. Le conseguenze degli eventuali inadempimenti tributari connessi al ricorso proposto dal fallito non possono essere trasferite sulla procedura concorsuale, poiché il fallito agiva per la tutela di propri interessi personali e la curatela non aveva partecipato al giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'omesso versamento del contributo unificato tributario (CUT) relativo a un ricorso introduttivo proposto personalmente dal soggetto fallito. Sebbene al fallito sia riconosciuta, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela di interessi personali, tale attività processuale resta riferibile a lui e non alla curatela, soprattutto quando quest'ultima non abbia partecipato al giudizio. La curatela contestava quindi l'illegittima imputazione a suo carico delle sanzioni derivanti dall'omesso pagamento del CUT.
Norme richiamate
Disciplina del contributo unificato tributario
L'omesso versamento del contributo e le relative sanzioni devono essere imputati al soggetto cui è riferibile l'attività processuale che ha generato l'obbligo, non automaticamente alla curatela.
Norme sulla legittimazione processuale del fallito
Il fallito conserva eccezionalmente la legittimazione ad agire quando siano in gioco diritti o interessi personali; tale legittimazione non comporta però che gli obblighi tributari derivanti dal giudizio ricadano sulla curatela.
Massime di principio
- Quando il fallito propone personalmente un ricorso per tutelare interessi propri, gli obblighi fiscali e le eventuali sanzioni connessi a quel giudizio restano normalmente a suo carico.
- La curatela non può essere sanzionata per inadempimenti tributari relativi a un processo al quale non ha partecipato e che non è stato promosso nell'interesse della massa dei creditori.
- La mera esistenza della procedura fallimentare non trasferisce automaticamente alla curatela ogni obbligazione derivante dalle iniziative processuali del fallito.
- Per imputare un obbligo tributario alla curatela occorre verificare che l'attività processuale sia stata compiuta dalla procedura, nel suo interesse o con la sua partecipazione.
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