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Sentenza

Sentenza del 11/04/2018 n. 8909 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella TARSU relativa al 2005 sostenendo, da un lato, di aver avviato autonomamente al recupero i rifiuti prodotti, mediante imprese specializzate, e che tali rifiuti non fossero quindi soggetti alla privativa comunale; dall'altro, che il Comune non avesse concretamente svolto il servizio di raccolta nella zona dell'ipermercato. La Corte ha precisato che occorre distinguere tra rifiuti urbani, rifiuti speciali assimilati e rifiuti da imballaggio, verificando anche quali superfici producessero esclusivamente rifiuti speciali. Ha inoltre rilevato che la mancata fruizione individuale del servizio non esclude automaticamente la TARSU, mentre la mancata o irregolare prestazione del servizio nella zona può comportare una riduzione del tributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice di rinvio dovrà distinguere le diverse tipologie di rifiuti e verificare quali aree producessero esclusivamente rifiuti speciali, escludendo eventualmente tali superfici dalla TARSU. Dovrà inoltre accertare se il servizio comunale fosse istituito e attivato e se fosse concretamente svolto nella zona dell'immobile; in caso di mancato o gravemente irregolare svolgimento, la conseguenza ordinaria è una riduzione della tassa, non l'esenzione totale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21, 35, 38, 43 e 49 (cosiddetto Decreto Ronchi)

    Il regime degli imballaggi attribuisce ai produttori e agli utilizzatori la gestione dei rifiuti e vieta l'immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

    Gli imballaggi terziari e gli imballaggi secondari non avviati alla raccolta differenziata non possono essere assimilati ai rifiuti urbani dai Comuni. I regolamenti comunali devono quindi essere disapplicati nella parte in cui prevedano tale assimilazione.

  • D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7 e art. 11

    La disciplina tariffaria prevista dal Decreto Ronchi era soggetta a un periodo transitorio; durante tale periodo i Comuni potevano continuare ad applicare la TARSU e ad assimilare determinati rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nei limiti consentiti dalla legge.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 59, 62, comma 3, 63, comma 2, e 70

    L'esclusione dalla tassa riguarda la sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali.

    La produzione di rifiuti speciali non determina automaticamente l'esenzione integrale dalla TARSU. È esclusa solo la superficie esclusivamente destinata alla loro produzione, mentre le restanti aree rimangono imponibili. Il contribuente deve indicare e provare con precisione l'esistenza e la delimitazione delle superfici da escludere.

  • Cass. n. 20646/2007, n. 27057/2005, n. 18030/2006 e n. 18382/2004

    Nel periodo transitorio, una deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani può costituire titolo per la riscossione della TARSU, anche se il contribuente affida a terzi lo smaltimento, salvo il caso di rifiuti sottratti per legge all'assimilazione, come determinate categorie di imballaggi.

  • Cass. n. 21508/2005

    La TARSU è dovuta per la potenziale fruibilità del servizio e non dipende dall'effettivo utilizzo individuale. Se il servizio è istituito ma non viene svolto nella zona, o è svolto in modo gravemente irregolare, il tributo può essere dovuto in misura ridotta.

Massime di principio

  • L'affidamento a imprese private dello smaltimento dei rifiuti non comporta automaticamente l'esenzione dalla TARSU: occorre verificare la natura dei rifiuti e l'eventuale assimilazione comunale consentita dalla legge.
  • Gli imballaggi terziari, e gli imballaggi secondari non raccolti in modo differenziato, sono soggetti a un regime speciale e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani mediante regolamento comunale.
  • Quando un'attività produce sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali, non è normalmente esclusa l'intera superficie: può essere sottratta alla tassa solo la parte destinata esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali.
  • Il contribuente deve fornire dati, planimetrie e documentazione idonei a individuare con precisione le aree per le quali chiede l'esclusione dalla superficie imponibile.
  • La mancata attivazione del servizio comunale e la sua mancata effettuazione concreta sono situazioni diverse: la prima può incidere sul presupposto del tributo, mentre la seconda comporta normalmente una riduzione della tassa, se il servizio non è svolto o è gravemente irregolare nella zona interessata.
  • Per valutare casi analoghi occorre esaminare congiuntamente la normativa vigente nell'anno d'imposta, il regolamento comunale di assimilazione, la tipologia e quantità dei rifiuti, le superfici interessate e l'effettiva presenza del servizio pubblico.

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