Ordinanza n. 204/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione/diffida intestata al Comune di Laigueglia, prot.n. -OMISSIS- del 28 maggio 2026, recante “Erronea presentazione comunicazione d’inizio attività prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS- e precisazione circa l’inefficacia della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- del -OMISSIS- – -OMISSIS-” (doc. 1); - della deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 15 maggio 2026 – recante “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per le categorie individuate alla lettera A) gestione di stabilimenti balneari, B) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio e D) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, dell’art. 01, 2 c.1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. -approvazione schemi degli atti di gara” – nella parte in cui, nell’individuare i lotti di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, non ha previsto anche quella di cui era titolare la -OMISSIS- -OMISSIS- e contraddistinta con il -OMISSIS-, successivamente sempre rinnovata dall’Amministrazione comunale (doc. 2); - della determinazione-OMISSIS- Settore Urbanistica del 15 maggio 2026, a firma del Responsabile Arch. -OMISSIS- – recante “Procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi art. 4 della legge 118/2022 – indizione di gara” – nella parte in cui, nell’individuare i compendi demaniali e nell’indire la procedura di gara, ha omesso di inserire anche quella di cui era titolare-OMISSIS- -OMISSIS- e contraddistinta con il -OMISSIS-successivamente sempre rinnovata dall’Amministrazione comunale (doc. 3); - della determinazione n. -OMISSIS- del Settore Urbanistica del 15 maggio 2026, a firma del Responsabile Arch. -OMISSIS- – recante “Proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime dei compendi (lotti) oggetto delle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 per autorizzare l’occupazione temporanea e straordinaria di aree demaniali marittime in corso di procedura di gara”, nella parte in cui, nell’individuare i compendi demaniali oggetto di proroga tecnica, ha omesso di inserire anche quella di cui era titolare la-OMISSIS--OMISSIS- e contraddistinta con il n. -OMISSIS-(doc. 4); - nonché per il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi derivanti dalla mancata concessione della proroga tecnica per la stagione balneare 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali che hanno escluso dalla gara e dalla proroga tecnica la concessione demaniale relativa a un chiosco-bar, nonché comunicazione comunale sull’autonomia e inefficacia della concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale del 28 maggio 2026, la deliberazione di Giunta e le determinazioni del Settore Urbanistica del 15 maggio 2026, contestando la mancata inclusione tra i lotti contendibili con gara pubblica dell’area demaniale relativa al chiosco e la mancata concessione della proroga tecnica nelle more della procedura di assegnazione. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata proroga per la stagione balneare 2026. Il chiosco era assistito da una concessione demaniale ormai scaduta, risultava abusivo, era stato colpito da un’ordinanza di demolizione la cui efficacia era tornata a essere operativa dopo l’estinzione del relativo giudizio, e contrastava con il vigente PRG. La ricorrente sosteneva, in particolare, l’illegittimità dell’esclusione del compendio dalla gara e la disparità di trattamento rispetto ad altri chioschi, nonché l’illegittimità della mancata proroga tecnica. Il Comune aveva escluso l’area dalla selezione ritenendo che il manufatto abusivo e non sanabile non potesse costituire oggetto di nuova concessione; inoltre, una comunicazione di inizio attività relativa al montaggio stagionale aveva erroneamente ricompreso il chiosco nell’area di un distinto stabilimento balneare.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto prima facie legittima la mancata inclusione del chiosco tra i beni contendibili con la gara. Il manufatto risultava abusivo e incompatibile con il PRG; tali circostanze erano note alla ricorrente sia per la precedente impugnazione dell’ordinanza di demolizione sia per l’accesso al fascicolo edilizio. Non è stata ravvisata disparità di trattamento, poiché non era stata dimostrata l’abusività degli altri chioschi e, comunque, eventuali abusi avrebbero potuto essere oggetto di condono, istituto non subordinato alla doppia conformità. Il chiosco in questione, invece, risultava non sanabile neppure mediante un’istanza conformativa e la sua abusività avrebbe imposto la demolizione anche a un eventuale nuovo affidatario. L’istanza cautelare è stata tuttavia accolta limitatamente alla mancata proroga tecnica. Il TAR ha ravvisato il periculum in mora nella stagione estiva già in corso e ha ritenuto possibile una proroga tecnica adeguatamente giustificata e temporalmente limitata, essendo già stata indetta la gara. La proroga è stata quindi riconosciuta, in via cautelare, con efficacia massima fino al 31 ottobre 2026, senza pregiudizio per i poteri sanzionatori edilizi comunali e senza incidere sull’obbligo dell’amministrazione di rientrare nel possesso del bene al più tardi nel novembre 2026. Il merito è stato fissato per il 20 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; l’istanza è stata accolta limitatamente alla proroga tecnica.
art. 45-bis cod. nav.
Richiamato con riferimento alla gestione del chiosco e dello stabilimento balneare da parte del gestore.
art. 4 l. 118/2022
Richiamato quale base normativa della procedura comunale di assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
art. 01, comma 2, d.l. 400/1993, convertito in l. 494/1993
Richiamato nella deliberazione comunale quale disciplina delle categorie di concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un manufatto abusivo e incompatibile con la disciplina urbanistica vigente, non suscettibile di sanatoria secondo quanto accertato dall’amministrazione, può essere legittimamente escluso dall’elenco dei beni demaniali contendibili mediante una nuova procedura di assegnazione, poiché anche il nuovo affidatario sarebbe tenuto alla demolizione.
- La disparità di trattamento non può essere utilmente dedotta mediante il mero confronto con altri manufatti, quando non sia dimostrata l’identità delle situazioni sostanziali, in particolare quanto all’abusività, alla sanabilità e alla compatibilità urbanistica.
- La pendenza o l’esito di un giudizio relativo a un ordine di demolizione, unitamente all’accesso agli atti edilizi, può rendere conoscibile al concessionario l’abusività del manufatto e la situazione giuridica del bene.
- Dopo l’indizione della gara per l’assegnazione di una concessione demaniale scaduta, può essere disposta in via cautelare una proroga tecnica adeguatamente motivata e temporalmente limitata, quando sussistano un danno grave e irreparabile derivante dalla stagione in corso, l’assenza di pregiudizio per terzi e dell’interesse contrario dell’amministrazione, e la proroga non impedisca l’esercizio dei poteri sanzionatori edilizi.
- La proroga tecnica cautelare di una concessione demaniale può essere limitata al tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di assegnazione e non attribuisce una stabilizzazione del titolo né preclude il successivo esercizio dei poteri repressivi dell’amministrazione.
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