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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12430/2025 del 10/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il soggetto espulso aveva presentato domanda di protezione internazionale in Italia. La Commissione territoriale aveva rigettato la domanda e il relativo ricorso avverso il diniego risultava ancora pendente davanti al Tribunale competente al momento dell'adozione e della notificazione del decreto di espulsione. Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto di espulsione deducendo la violazione dell'art. 35-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008, sostenendo che la pendenza del giudizio sulla protezione internazionale sospendesse gli effetti del rigetto amministrativo e, quindi, gli consentisse di permanere legittimamente sul territorio italiano. Il Giudice di pace aveva invece ritenuto legittima l'espulsione, affermando anche che mancassero i presupposti per la protezione umanitaria per difetto di prova dell'integrazione. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), e comma 3, e dell'art. 35-bis, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, oltre al vizio motivazionale ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censurando l'assunto secondo cui il ricorrente fosse privo di titolo di soggiorno al momento dell'accertamento e lamentando il mancato confronto con le doglianze relative alla pendenza del giudizio sulla protezione internazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che lo straniero non poteva essere espulso poiché, al momento dell'adozione del decreto, era pendente il giudizio davanti al Tribunale sulla domanda di protezione internazionale proposta in precedenza, con conseguente sospensione ex lege dell'efficacia del diniego amministrativo. Ha quindi cassato la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., annullando il decreto di espulsione. Quanto alle spese, ha escluso la regolazione tra le parti, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e i criteri di liquidazione del compenso del difensore da parte del giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene evocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 2, lett. c), c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione alla legittimità del decreto di espulsione.

  • art. 13, comma 3, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione alla legittimità del decreto di espulsione.

  • art. 35-bis, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008

    La pendenza del ricorso giurisdizionale avverso il diniego della protezione internazionale sospende ex lege l'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato, impedendo l'espulsione fino alla decisione di primo grado, salvo le procedure derogatorie previste dalla legge.

  • art. 35 D.Lgs. n. 25/2008

    È richiamato come disposizione che riconosce allo straniero il diritto di attendere l'esito della domanda di protezione internazionale fino al primo grado di giudizio, nei casi ordinari.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la decisione e pronunciarsi nel merito.

  • art. 82 D.P.R. n. 115/2002

    La liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va richiesta secondo tale disposizione.

  • art. 83, comma 2, D.P.R. n. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato o, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 133 D.P.R. n. 115/2002

    Non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale, sicché non va disposta la condanna alle spese in favore dello Stato in tale ipotesi.

Massime di principio

  • Quando, al momento dell'adozione del decreto di espulsione, è pendente il ricorso giurisdizionale avverso il diniego della protezione internazionale presentato in via ordinaria, opera la sospensione ex lege dell'efficacia del rigetto amministrativo e lo straniero non può essere validamente espulso.
  • Il giudice dell'opposizione al decreto di espulsione deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge esistenti al momento dell'adozione del provvedimento, con particolare riguardo alla eventuale pendenza del procedimento di protezione internazionale che incida sulla legittimità dell'espulsione.
  • Se la causa è matura per la decisione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, annullando direttamente il decreto amministrativo illegittimo.
  • In caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un'Amministrazione statale, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale del D.P.R. n. 115/2002 e non si applica la condanna alle spese in favore dello Stato prevista per le ipotesi ordinarie di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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