Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05950/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

Un socio di una cooperativa edilizia aveva impugnato il provvedimento del consiglio di amministrazione che lo aveva escluso dalla compagine sociale, con conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio e del box che gli erano stati attribuiti anni prima. La lite nasceva dal fatto che la cooperativa aveva motivato l'esclusione con la locazione dell'immobile a terzi in violazione dello statuto, mentre il socio sosteneva che la delibera fosse illegittima perché l'art. 20 della L. 179/1992 avrebbe consentito la locazione dopo un quinquennio dall'assegnazione e avrebbe previsto il trasferimento in proprietà all'assegnatario. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la cooperativa aveva ottenuto riforma della decisione, con declaratoria di incompetenza del tribunale per esistenza di una clausola compromissoria statutaria che devolveva la controversia ad arbitri rituali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dei canoni ermeneutici e delle norme sulla clausola compromissoria, sostenendo che gli artt. 11 e 29 dello statuto avrebbero dovuto essere letti nel senso di una mera facoltà di ricorrere agli arbitri, senza preclusione del giudice ordinario, e che, in caso di contrasto, le clausole sarebbero state nulle per indeterminatezza; 2) violazione delle norme sulla clausola arbitrale e sulla sua opponibilità, sostenendo che la modifica statutaria del 2009 non fosse applicabile al socio entrato nel 1982 e che la clausola fosse vessatoria. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo era privo di autosufficienza perché non riportava il contenuto delle clausole statutarie, e comunque l'interpretazione della Corte d'appello era ritenuta plausibile e corretta; il secondo motivo non si confrontava con la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva valorizzato l'estensione della clausola a tutte le categorie di soci e l'accettazione espressa degli obblighi statutari contenuta nel verbale di consegna dell'alloggio, oltre alla mancata deduzione tempestiva della vessatorietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di appello che aveva ritenuto la controversia devoluta alla competenza arbitrale rituale in forza dello statuto della cooperativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo per difetto di autosufficienza e, comunque, perché l'interpretazione delle clausole statutarie operata dal giudice di merito era plausibile e non sindacabile in cassazione; il secondo perché non si confrontava con la motivazione decisiva della sentenza impugnata e perché la contestazione di vessatorietà non risultava tempestivamente dedotta nei gradi precedenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La censura per violazione di legge non esonera il ricorrente dall'onere di autosufficienza e dalla specifica indicazione dei canoni interpretativi asseritamente violati.

  • art. 1362 c.c.

    Le clausole contrattuali/statutarie devono essere interpretate secondo i criteri ermeneutici, ma in cassazione non è ammissibile la mera contrapposizione tra interpretazioni alternative plausibili.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ma la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 1341 c.c.

    La parte che deduce la vessatorietà di clausole deve averla allegata tempestivamente nei gradi di merito.

  • art. 1418 c.c.

    La dedotta nullità delle clausole statutarie per contrasto/indeterminatezza è stata esclusa in concreto.

  • art. 1370 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra i canoni interpretativi, senza accoglimento della censura.

  • art. 806 c.p.c. e ss.

    Le controversie possono essere devolute ad arbitri rituali ove la clausola compromissoria sia validamente e chiaramente predisposta.

  • artt. 34-37 d.lgs. 5/2003

    La disciplina dell'arbitrato societario è richiamata come parametro della validità e dell'efficacia della clausola statutaria.

  • artt. 11, 29, 30 e 31 dello Statuto della Cooperativa

    Interpretati nel senso di devolvere la controversia alla procedura arbitrale rituale, senza duplicità di rimedi tra giudice ordinario e arbitri.

  • art. 20 L. 179/1992

    Invocato dal ricorrente per sostenere la legittimità della locazione e il trasferimento in proprietà, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura che investe l'interpretazione di clausole contrattuali o statutarie è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riporta il contenuto delle clausole rilevanti, poiché opera il principio di autosufficienza del ricorso.
  • La doglianza per violazione dei canoni ermeneutici non può ridursi alla mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella adottata dal giudice di merito: se la lettura accolta dal giudice è plausibile e logicamente coerente, non è sindacabile in cassazione solo perché non è l'unica astrattamente possibile.
  • In presenza di clausola compromissoria statutaria, l'interpretazione che devolve alla procedura arbitrale rituale le controversie tra socio e società, comprese quelle relative all'esclusione del socio, è ammissibile quando il testo statutario la supporti e non emerga un'espressa riserva della cognizione al giudice ordinario.
  • La contestazione di vessatorietà o invalidità di una clausola negoziale/statutaria deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito; in cassazione non è ammissibile se il ricorrente non indica quando e come l'eccezione sia stata proposta in precedenza.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: se ne ignora una decisiva, la censura è inammissibile.
  • L'interpretazione di clausole statutarie di cooperative può valorizzare l'estensione della clausola arbitrale a tutte le categorie di soci e agli impegni espressamente accettati al momento della consegna dell'alloggio, quando tali elementi risultino dal testo e dagli atti richiamati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssembleaPatti parasociali
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.