Sentenza del 23/10/2015 n. 21603 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva parzialmente revocato il credito d'imposta fruito dalla società per nuove assunzioni effettuate tra il 2003 e il 2006, ritenendo superato il limite previsto dalla regola de minimis, pari a 100.000 euro nel triennio. La società aveva impugnato il recupero sostenendo che l'agevolazione fosse un aiuto all'occupazione non soggetto a tale limite. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale e la conferma in appello, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina nazionale e comunitaria applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché basato sull'erronea supposizione che la sentenza regionale avesse dichiarato inammissibile un appello incidentale. Ha accolto i primi tre motivi, affermando che il credito d'imposta costituisce astrattamente un aiuto di Stato e che la normativa nazionale aveva espressamente assoggettato il beneficio alla regola de minimis, quale tetto massimo di fruizione. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione della società contro l'atto di recupero. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
all'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis
La disposizione assoggetta il credito d'imposta per le assunzioni al limite massimo previsto dalla regola de minimis e consente il cumulo con altri benefici solo entro tale limite.
Legge n. 289 del 2002, art. 63
La norma ha rinnovato il regime degli incentivi alle assunzioni mantenendo ferme, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni della legge n. 388 del 2000, compreso il limite de minimis.
Regolamento CE n. 69 del 2001
Ha fissato, con effetto dal 2 febbraio 2001, il massimale de minimis in 100.000 euro nell'arco di tre anni, limite applicabile al beneficio in esame per effetto del rinvio operato dalla normativa nazionale.
Regolamento CE n. 2204 del 2002
La disciplina sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione non consente di superare il limite de minimis stabilito dalla normativa nazionale, poiché quest'ultima ha autonomamente individuato tale limite come tetto massimo del credito.
Art. 87 del Trattato CE
Il credito d'imposta è astrattamente qualificabile come aiuto di Stato, anche per il suo carattere selettivo e la differenziata applicazione territoriale.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, e art. 51, comma 1
Le disposizioni erano state richiamate dall'Agenzia nel quarto motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché riferita a una declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale mai pronunciata dalla sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, artt. 140, 360, n. 4, e 384
L'art. 384 ha consentito alla Corte di decidere direttamente nel merito, senza ulteriori accertamenti di fatto, rigettando l'opposizione della contribuente.
Decreto-legge n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito dalla legge n. 46 del 2007
sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola de minimis gli aiuti autorizzati dalla Commissione Europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria
L'esclusione dal cumulo riguarda aiuti concessi in misura superiore al limite de minimis e rientranti nella specifica previsione normativa; non si applica al credito in esame, il cui massimale era già stato fissato dalla legge nazionale in misura corrispondente al limite de minimis.
Massime di principio
- Quando una legge nazionale richiama espressamente la regola de minimis come limite massimo di un'agevolazione, il beneficio non può eccedere tale soglia, anche se l'agevolazione persegue finalità occupazionali.
- La qualificazione dell'incentivo come aiuto all'occupazione non esclude automaticamente l'applicazione del limite de minimis: occorre verificare il contenuto della normativa nazionale che disciplina concretamente il beneficio.
- I regolamenti europei sugli aiuti all'occupazione non prevalgono sulla scelta legislativa nazionale di fissare un tetto massimo, quando tale scelta è compatibile con il quadro europeo.
- Il superamento del massimale de minimis può legittimare il recupero, totale o parziale, del credito d'imposta indebitamente fruito.
- Le disposizioni successive che escludono determinati aiuti dal calcolo del limite de minimis non si applicano automaticamente a incentivi il cui importo massimo sia stato già direttamente parametrato a tale limite dalla legge nazionale.
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