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Sentenza

Sentenza del 06/02/2019 n. 3422 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1993-2000, emessi considerando edificabili alcuni terreni situati nella zona "S." e non rurali i fabbricati presenti. Dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR Marche aveva incaricato un CTU di determinare il valore venale delle aree tenendo conto della destinazione urbanistica, dei vincoli e della potenzialità edificatoria, riducendo poi del 50% i valori stimati. Il Comune ricorrente contestava tale determinazione, sostenendo sostanzialmente che la riduzione fosse ingiustificata e che il valore dovesse essere maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla ruralità dei fabbricati, precisando che il contribuente aveva l'onere di provare tale requisito e che tale prova non risultava fornita. Ha inoltre ritenuto applicabile il termine annuale per l'impugnazione previsto dalla disciplina previgente, poiché il giudizio era stato instaurato prima della modifica dell'art. 327 c.p.c. Infine, ha dichiarato inammissibili i motivi perché miravano a ottenere una nuova valutazione di merito del valore venale, attività non riesaminabile in sede di legittimità quando adeguatamente motivata sulla base della CTU. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 7.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie e oneri di legge, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    La modifica che ha sostituito il termine annuale con quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si applica ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

    La riduzione del termine lungo per impugnare non si applica ai giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore della riforma, anche se l'impugnazione riguarda una fase successiva o un giudizio di rinvio.

  • Legge n. 69 del 2009, art. 46 e art. 58, comma 1

    La modifica dell'art. 327 c.p.c. è applicabile ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

    La disciplina transitoria individua nel momento di instaurazione del giudizio, e non in quello della successiva fase o del grado, il criterio per stabilire quale termine di impugnazione applicare.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    In caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originario, quando ne ricorrono i presupposti.

  • Principio sull'onere della prova della ruralità degli immobili

    È il contribuente che invoca la natura rurale dell'immobile al fine di usufruire del regime agevolato il soggetto onerato della prova correlativa.

    La ruralità non si presume: chi intende beneficiare del trattamento fiscale agevolato deve dimostrare concretamente la sussistenza dei requisiti previsti.

  • Principio sulla potenzialità edificatoria ai fini ICI

    La nozione di area edificabile è ampia e ispirata alla mera potenzialità edificatoria; i vincoli incidono sulla valutazione del valore venale e non escludono necessariamente l'edificabilità.

    La presenza di vincoli urbanistici o di destinazioni pubbliche può ridurre il valore imponibile del terreno, ma non elimina automaticamente la sua qualificazione fiscale come area edificabile se permane una potenzialità edificatoria.

Massime di principio

  • Chi invoca un'agevolazione fiscale, come la ruralità di un fabbricato, deve fornire una prova specifica e documentata; in mancanza, l'agevolazione può essere negata.
  • Ai fini dell'imposizione sulle aree edificabili, i vincoli urbanistici non escludono automaticamente l'edificabilità: normalmente incidono sulla stima del valore venale e quindi sulla base imponibile.
  • La determinazione concreta del valore di un'area, soprattutto se fondata su una CTU, è una valutazione di merito e non può essere normalmente rivalutata dalla Corte di cassazione, salvo vizi giuridici o motivazionali rilevanti.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i principi stabiliti dalla Cassazione, ma le questioni non effettivamente decise dalla sentenza rescindente possono restare da accertare.
  • Per i termini processuali modificati da una riforma occorre verificare la disciplina transitoria e la data di instaurazione del giudizio originario, non soltanto la data della fase o dell'impugnazione successiva.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare sia la condanna alle spese processuali sia il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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