Cassazione Civile, Ordinanza n. 34026/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda volta ad accertare la risoluzione per morosità di un contratto relativo a fondo rustico e fabbricati annessi, con domanda subordinata per violazione del divieto di subconcessione. Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, aveva però declinato la propria competenza per materia ritenendo, sulla base del contenuto del contratto e delle qualità soggettive delle parti, che il rapporto non fosse agrario ma riconducibile a locazione commerciale, con conseguente competenza del tribunale ordinario. La parte ricorrente proponeva quindi regolamento necessario di competenza deducendo, in sintesi, che: 1) la competenza della sezione specializzata agraria sorge ogni volta che la lite richieda l’accertamento, positivo o negativo, della natura agraria del rapporto, anche se l’esito dovesse poi essere negativo; 2) il giudice a quo aveva errato nel qualificare il rapporto, trascurando che l’oggetto del contratto era principalmente un fondo rustico con fabbricati strumentali, che l’attività svolta era agrituristica e quindi agricola, che la società conduttrice poteva essere parte di un affitto agrario, e che vari elementi contrattuali erano compatibili con la disciplina agraria. Le resistenti chiedevano invece la conferma della competenza del tribunale ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Napoli. Ha ritenuto che la domanda proposta in giudizio implicasse necessariamente l’accertamento della natura agraria o non agraria del rapporto e che, pertanto, la controversia ricadesse nella competenza funzionale della sezione specializzata. La Corte ha precisato che tale competenza non viene meno se il giudice debba poi accertare nel merito che il rapporto non è agrario, perché la valutazione sulla qualificazione del rapporto appartiene già al merito e presuppone la competenza del giudice specializzato. Ha quindi fissato il termine di tre mesi per la riassunzione e ha condannato le resistenti, in solido, al pagamento delle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 47 c.p.c.
richiamato per la proposizione delle difese dei controricorrenti nel regolamento di competenza
art. 1 L. n. 320/1963
evocato dalla ricorrente come norma sulla competenza agraria
art. 9 L. n. 29/1990
richiamato come fondamento della competenza funzionale delle sezioni specializzate agrarie
art. 1362 c.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare l’interpretazione del contratto
art. 1363 c.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare l’interpretazione del contratto
art. 1364 c.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare l’interpretazione del contratto
art. 1365 c.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare l’interpretazione del contratto
art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014
Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile
utilizzato per la liquidazione delle spese nel giudizio di regolamento, considerato come processo su una questione e non sull’intera controversia
art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
richiamato indirettamente per escluderne l’applicazione al regolamento di competenza
art. 5 legge n. 203 del 1982
richiamato quale diffida inviata in materia di affitto agrario
art. 21 legge n. 203 del 1982
richiamato quale norma che vieterebbe la subconcessione nel rapporto agrario
art. 2 legge n. 96 del 2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’attività agrituristica è attività agricola
Massime di principio
- La competenza funzionale della sezione specializzata agraria sussiste ogni volta che la controversia richieda l’accertamento, positivo o negativo, della natura agraria del rapporto dedotto in giudizio.
- Ai fini della competenza agraria non è decisiva la fondatezza nel merito della qualificazione del rapporto: anche una successiva esclusione della natura agraria non sposta la competenza, se il tema dell’agrarietà costituisce il nucleo della lite.
- La verifica della natura del rapporto sulla base del contenuto del contratto e delle risultanze istruttorie attiene al merito e non può essere utilizzata per negare in limine la competenza del giudice specializzato.
- Quando la domanda di risoluzione, condanna o accertamento presuppone la qualificazione del rapporto come agrario, la sezione specializzata agraria deve decidere l’intera controversia, anche se poi ritenga il rapporto non agrario e applichi le regole ordinarie.
- Nel regolamento di competenza, il processo riguarda soltanto la questione di competenza e non l’intera controversia; per la liquidazione delle spese può quindi essere assunto il criterio del valore indeterminabile.
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