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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34026/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda volta ad accertare la risoluzione per morosità di un contratto relativo a fondo rustico e fabbricati annessi, con domanda subordinata per violazione del divieto di subconcessione. Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, aveva però declinato la propria competenza per materia ritenendo, sulla base del contenuto del contratto e delle qualità soggettive delle parti, che il rapporto non fosse agrario ma riconducibile a locazione commerciale, con conseguente competenza del tribunale ordinario. La parte ricorrente proponeva quindi regolamento necessario di competenza deducendo, in sintesi, che: 1) la competenza della sezione specializzata agraria sorge ogni volta che la lite richieda l’accertamento, positivo o negativo, della natura agraria del rapporto, anche se l’esito dovesse poi essere negativo; 2) il giudice a quo aveva errato nel qualificare il rapporto, trascurando che l’oggetto del contratto era principalmente un fondo rustico con fabbricati strumentali, che l’attività svolta era agrituristica e quindi agricola, che la società conduttrice poteva essere parte di un affitto agrario, e che vari elementi contrattuali erano compatibili con la disciplina agraria. Le resistenti chiedevano invece la conferma della competenza del tribunale ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Napoli. Ha ritenuto che la domanda proposta in giudizio implicasse necessariamente l’accertamento della natura agraria o non agraria del rapporto e che, pertanto, la controversia ricadesse nella competenza funzionale della sezione specializzata. La Corte ha precisato che tale competenza non viene meno se il giudice debba poi accertare nel merito che il rapporto non è agrario, perché la valutazione sulla qualificazione del rapporto appartiene già al merito e presuppone la competenza del giudice specializzato. Ha quindi fissato il termine di tre mesi per la riassunzione e ha condannato le resistenti, in solido, al pagamento delle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per la proposizione delle difese dei controricorrenti nel regolamento di competenza

  • art. 1 L. n. 320/1963

    evocato dalla ricorrente come norma sulla competenza agraria

  • art. 9 L. n. 29/1990

    richiamato come fondamento della competenza funzionale delle sezioni specializzate agrarie

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare l’interpretazione del contratto

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare l’interpretazione del contratto

  • art. 1364 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare l’interpretazione del contratto

  • art. 1365 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare l’interpretazione del contratto

  • art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014

    Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile

    utilizzato per la liquidazione delle spese nel giudizio di regolamento, considerato come processo su una questione e non sull’intera controversia

  • art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014

    richiamato indirettamente per escluderne l’applicazione al regolamento di competenza

  • art. 5 legge n. 203 del 1982

    richiamato quale diffida inviata in materia di affitto agrario

  • art. 21 legge n. 203 del 1982

    richiamato quale norma che vieterebbe la subconcessione nel rapporto agrario

  • art. 2 legge n. 96 del 2006

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’attività agrituristica è attività agricola

Massime di principio

  • La competenza funzionale della sezione specializzata agraria sussiste ogni volta che la controversia richieda l’accertamento, positivo o negativo, della natura agraria del rapporto dedotto in giudizio.
  • Ai fini della competenza agraria non è decisiva la fondatezza nel merito della qualificazione del rapporto: anche una successiva esclusione della natura agraria non sposta la competenza, se il tema dell’agrarietà costituisce il nucleo della lite.
  • La verifica della natura del rapporto sulla base del contenuto del contratto e delle risultanze istruttorie attiene al merito e non può essere utilizzata per negare in limine la competenza del giudice specializzato.
  • Quando la domanda di risoluzione, condanna o accertamento presuppone la qualificazione del rapporto come agrario, la sezione specializzata agraria deve decidere l’intera controversia, anche se poi ritenga il rapporto non agrario e applichi le regole ordinarie.
  • Nel regolamento di competenza, il processo riguarda soltanto la questione di competenza e non l’intera controversia; per la liquidazione delle spese può quindi essere assunto il criterio del valore indeterminabile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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