Sentenza n. 1758/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all’erogazione di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’erogazione complessiva di € 1.500,00 tramite la Carta. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza, notificata all’Amministrazione con attestazione di conformità, era passata in giudicato per mancata impugnazione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto comprovati la notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito dell’importo di € 1.500,00. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora possa essere esclusa per la sussistenza di ragioni ostative, individuate nella crisi della finanza pubblica, nell’ammontare del debito pubblico, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale penalità di mora
L’astreinte è astrattamente ammissibile anche nei confronti dell’amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutabili in concreto dal giudice dell’ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
L’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni può essere intrapresa dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione può essere effettuata presso il domicilio digitale; a seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
La predisposizione della Carta elettronica avviene tramite un’applicazione web e il coinvolgimento di soggetti e strutture competenti, circostanza valorizzata dal giudice per escludere l’astreinte.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, oggetto dell’obbligo di esecuzione riconosciuto nel giudicato.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato della cancelleria attestante la mancata impugnazione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario, quando il titolo imponga all’amministrazione un obbligo di conformazione o di pagamento.
- Ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni consentono di accertare la persistente esigibilità dell’obbligo giudiziale, purché sia altresì comprovato il passaggio in giudicato del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La carenza di stanziamento, l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica, la complessità del procedimento esecutivo e l’eccezionale serialità del contenzioso.
- La nomina del commissario ad acta e la valutazione delle concrete ragioni ostative possono giustificare il rigetto della domanda di astreinte, pur in presenza di un accertato inadempimento dell’amministrazione.
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