Sentenza del 18/10/2021 n. 1252 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Notifica di avviso di accertamento a seguito del non accoglimento dell'istanza di collaborazione volontaria (art. 5‑quater D.L. 167/1990) relativa alle annualità 2009-2013. L'Ufficio, avendo ritenuto l'istanza incompleta e non risolti chiarimenti dopo contraddittorio e ritardi, ha disposto il diniego e applicato la presunzione di evasione per investimenti/attività finanziarie in Stati a fiscalità privilegiata riferite alla fine del 2008, nonché il raddoppio dei termini ex art. 12 commi 2‑bis e 2‑ter D.L. 78/2009, determinando maggior reddito e sanzioni. Il contribuente ha impugnato contestando decadenza, violazione dell'art. 24 Cost., violazioni dello Statuto del contribuente, carenza di motivazione, l'improcedibilità dell'istanza di collaborazione volontaria e la legittimità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello del contribuente, aderendo al principio di diritto della Corte di Cassazione secondo cui la presunzione di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, D.L. 78/2009 ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente, mentre i commi 2‑bis e 2‑ter hanno natura procedimentale e possono avere efficacia retroattiva. Sulla base di ciò il Collegio ha ritenuto fondato il motivo del ricorrente, ha cassato la sentenza di primo grado e ha annullato l'avviso di accertamento; le spese di giudizio sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 5‑quater D.L. n. 167/1990
Norma sulla collaborazione volontaria invocata dal contribuente quale procedura per regolarizzare la posizione; qui rilevante per il rifiuto dell'Ufficio di accoglierla che ha determinato l'avviso di accertamento.
art. 4 comma 1 D.L. n. 167/1990
Richiamato in relazione agli obblighi di monitoraggio fiscale; l'Ufficio ha ravvisato violazione per l'anno 2008 come motivo dell'accertamento.
art. 12, comma 2 D.L. n. 78/2009 (conv. L. 102/2009)
La Commissione, seguendo la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la presunzione di evasione stabilita da questo comma sia norma di natura sostanziale e quindi non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore.
art. 12, commi 2‑bis e 2‑ter D.L. n. 78/2009 (conv. L. 102/2009)
Considerati norme di natura procedimentale dalle Sezioni unite e dunque soggette al principio 'tempus regit accumulo', potendo avere efficacia retroattiva rispetto a procedimenti pendenti o fatti anteriori.
art. 24 Costituzione; art. 7 Statuto dei diritti del contribuente
Richiamati dal contribuente in via di doglianza sulla tutela giurisdizionale e sul diritto al contraddittorio e alla motivazione; il Collegio non si è limitato a queste censure ma ha risolto la controversia sul più pregnante profilo della retroattività delle norme fiscali.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di entrata in vigore della norma impugnata e la data dei fatti: le norme di contenuto sostanziale non possono essere applicate retroattivamente, mentre le norme processuali/operative possono talvolta trovare applicazione retroattiva (principio 'tempus regit accumulo').
- In caso di diniego di procedure di collaborazione/voluntary disclosure, l'Amministrazione deve motivare chiaramente le ragioni del rifiuto e non può prolungare indefinitamente il contraddittorio tali da pregiudicare i diritti del contribuente; la mancata o insufficiente motivazione è criticabile.
- Quando l'accertamento si fonda su presunzioni legislative introdotte successivamente ai fatti contestati, valutare se la presunzione sia di natura sostanziale (tutela della posizione sostanziale del contribuente) o meramente procedimentale (riguarda termini o modalità processuali), perché ciò decide la possibilità di applicazione retroattiva.
- Se l'Ufficio applica raddoppi o proroghe dei termini ex norme successive, il contribuente può contestarne l'applicazione retroattiva se incide su diritti sostanziali.
- Dinanzi a questioni giuridiche nuove o non consolidate, è plausibile la compensazione delle spese di giudizio; presentare memoria e impugnazioni tempestive e puntuali per valorizzare questioni di diritto rilevanti.
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