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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27939/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui le e-mail e il post Facebook (non riservato) erano legittimamente acquisibili e costituivano comportamenti plurioffensivi tali da integrare grave insubordinazione nei confronti dei superiori, giustificando la risoluzione per giusta causa ai sensi del CCNL applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio a favore della resistente.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della validità del licenziamento per giusta causa intimato da Telecom Italia in data 23/11/2016, fondato su comunicazioni offensive inviate via e-mail e su un post pubblicato sul profilo Facebook del lavoratore; il ricorrente contestava l'acquisizione e l'utilizzabilità probatoria del post (sostenendone la natura riservata), la qualificazione della sua condotta come grave insubordinazione e la mancata verifica del grave nocumento morale/materiale richiesto per il licenziamento disciplinare.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 15

    La Corte distingue tra corrispondenza privata meritevole di tutela (es. chat chiuse) e contenuti pubblicati su profilo Facebook idonei alla circolazione: l'art. 15 non impedisce l'utilizzabilità probatoria di post accessibili a terzi

  • Codice Civile, art. 2119

    Richiamato nei profili di giusta causa del licenziamento: la condotta del lavoratore può giustificare la cessazione immediata del rapporto per perdita del vincolo fiduciario

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova richiamato: la parte che afferma un fatto deve dimostrarlo; la Corte ha ritenuto che la datrice abbia fornito prova sufficiente delle comunicazioni

  • Codice Civile, art. 2106

    Richiamato nella discussione sull'obbligo di fedeltà e correttezza nel rapporto di lavoro, a supporto della qualificazione disciplinare della condotta del lavoratore

  • CCNL Telecomunicazioni, art. 48 lett. B) (lett. a) e p.to 4)

    La norma disciplina le ipotesi di licenziamento per grave nocumento morale/materiale e indica a titolo esemplificativo la 'grave insubordinazione ai superiori': la Corte ha ritenuto che la condotta rientri espressamente in tale previsione, legittimando il licenziamento senza preavviso

  • Legge 92/2012, art. 1, comma 51

    Richiamata per la disciplina del rito (Fornero) adottato in primo grado; contesto processuale richiamato nella vicenda

  • Codice di Procedura Civile, art. 348-ter, comma 5

    Applicato per escludere che il primo motivo del ricorrente (omesso esame di fatto) fosse ammissibile: trattavasi di valutazione di merito già congruamente argomentata

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, primo comma, n. 5

    Richiamato in tema di ammissibilità dei motivi di cassazione nelle ipotesi di doppia conforme; il ricorrente non ha specificato le divergenze dei fatti decisivi tra le due sentenze

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 176/2020)

    Richiamato per evidenziare il deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero a norma della disposizione

  • Legge 604/1966, art. 12

    Principio della condizione di maggior favore: il giudice non può derogare a sanzioni collettive meno favorevoli salvo che non emerga la volontà delle parti di consentire sanzioni espulsive nei casi più gravi; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione espulsiva data la tipizzazione della grave insubordinazione

  • Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 18 e modifiche

    Citata nel quadro delle norme sul licenziamento disciplinare e del confronto con la disciplina collettiva; la Corte valuta compatibilità ed esigenze di tutela

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma l-quater

    Richiamato nella parte finale per l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato

Massime di principio

  • I post pubblicati su profili social accessibili anche a un pubblico indeterminato possono essere legittimamente acquisiti in giudizio e utilizzati come prova, a differenza di conversazioni chiuse/privatissime (chat ristrette), che godono di particolare tutela.
  • La nozione di insubordinazione è ampia: non si limita al rifiuto di eseguire ordini, ma comprende qualsiasi comportamento, anche extralavorativo se idoneo a ledere l'autorevolezza dei superiori o il regolare funzionamento dell'organizzazione aziendale, fino a giustificare il licenziamento per giusta causa.
  • Se il contratto collettivo elenca specifiche condotte come meritevoli di licenziamento per giusta causa (anche se in altre ipotesi prevede sanzioni conservative), il giudice può ritenere legittimo il licenziamento qualora la condotta rientri espressamente tra quelle tipizzate come gravi.
  • In sede civile il datore deve fornire elementi idonei a dimostrare la gravità della condotta e il nesso con il pregiudizio dell'organizzazione; prove documentali come e-mail e post pubblici sono decisive se non disconosciute.
  • In impugnazioni in cassazione, i motivi che esprimono valutazioni di fatto corrette e adeguatamente motivate dalla Corte territoriale sono ostativi all'accoglimento: la censura per 'omesso esame' è inammissibile se si tratta di valutazione motivata e non di fatto nuovo rilevante.

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