Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1966/2026 - Firenze, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Pistoia prot. -OMISSIS- Reg. Rev. e Reg. adottato in data -OMISSIS- e notificato all’odierno ricorrente in data -OMISSIS-, avente ad oggetto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione connesso alla domanda di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali ancorché incogniti al ricorrente.

Giustizia amministrativa202300044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Pistoia del permesso di soggiorno per attesa occupazione collegato a una domanda di emersione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 tramite il legale rappresentante di una cooperativa agricola. Dopo l’interruzione del rapporto di lavoro, lo Sportello unico per l’immigrazione aveva predisposto la richiesta di un permesso per attesa occupazione. Il Questore ha respinto la domanda richiamando un vizio della domanda di emersione, l’inosservanza delle prescrizioni connesse alla messa alla prova e la mancanza di un alloggio certo o stabile. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, eccesso di potere e incompetenza, sostenendo che la valutazione dell’emersione spettasse allo Sportello unico e che la Questura avesse errato nell’identificazione del procedimento penale, sospeso per messa alla prova. Con il secondo motivo ha contestato la rilevanza del procedimento penale e la valutazione sulla messa alla prova, sostenendo che il programma era in corso presso la Caritas e che la verifica della sua regolarità spettasse all’UEPE e al giudice penale; ha inoltre affermato di avere documentato la disponibilità dell’alloggio e ha lamentato l’omessa considerazione dei legami familiari e sociali in Italia. Con il terzo motivo ha denunciato la mancata traduzione del diniego nella propria lingua o in francese, in violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione cautelare, già negata con ordinanza del 8 febbraio 2023.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha respinto la censura di incompetenza: ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, la Questura è competente al rilascio del permesso di soggiorno. Ha poi qualificato il diniego come provvedimento plurimotivato e ha ritenuto sufficiente, autonomamente, la ragione relativa alla mancata prova di una dimora stabile: il ricorrente aveva indicato domicili diversi nella documentazione relativa alla messa alla prova, nell’istanza di permesso e nella comunicazione di cessione di fabbricato. La disponibilità di un alloggio idoneo è un requisito sostanziale, funzionale ad accertare un inserimento effettivo e stabile, e non un mero adempimento formale. Per tale ragione, le ulteriori censure volte a contestare le altre motivazioni del diniego non potevano condurre all’annullamento. Ha respinto anche la censura sulla mancata traduzione: l’omissione è una mera irregolarità, suscettibile di rilevare ai fini della rimessione in termini se abbia causato la tardiva proposizione del ricorso, circostanza non verificatasi. La sentenza dà atto dei dubbi sulla permanenza dell’interesse, per l’assenza di attività processuale e per il mancato riscontro alla richiesta della Segreteria, ma definisce il giudizio con rigetto nel merito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    Non sussiste il vizio di incompetenza lamentato con il primo motivo in diritto in quanto, alla luce del disposto dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, è la Questura l’ufficio competente al rilascio del permesso di soggiorno.

    La competenza al rilascio del permesso di soggiorno spetta alla Questura; non sussiste quindi l’incompetenza dedotta per il fatto che la domanda di emersione fosse stata valutata dallo Sportello unico.

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Il requisito della idonea sistemazione alloggiativa previsto quale presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno in questione non è un dato formale, ma piuttosto è un elemento sostanziale la cui finalità è quella di accertare lo stabile ed effettivo inserimento sociale del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale.

    Nel procedimento di emersione e rilascio del titolo di soggiorno connesso, la disponibilità di un’idonea sistemazione alloggiativa costituisce un requisito sostanziale rilevante per valutare l’effettivo inserimento sociale del richiedente.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    Si presenta, infine, infondato il terzo motivo con cui si lamenta la mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dall’interessato, trattandosi di omissione che, per costante giurisprudenza, non determina l’illegittimità del provvedimento stesso, costituendo una mera irregolarità che può assumere rilievo ai fini della rimessione in termini, ove abbia causato una tardiva proposizione del ricorso (ex multis, C.d.S., sez. III, 10 aprile 2026, n. 2893T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 22 aprile 2026, n. 7218; Id., sez. I, 3 dicembre 2024, n. 21736), circostanza che non ricorre nel caso in esame.

    La mancata traduzione del provvedimento non ne determina di per sé l’illegittimità; può rilevare ai fini della rimessione in termini soltanto quando abbia causato la tardiva proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivi autonomi, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo; le censure contro le altre ragioni diventano prive di interesse se non possono incidere sull’esito.
  • La disponibilità di un’idonea e stabile sistemazione alloggiativa, nel procedimento di rilascio del titolo di soggiorno, è un requisito sostanziale diretto a verificare l’effettivo inserimento sociale dello straniero; indicazioni contraddittorie sul domicilio possono giustificare il diniego per mancata prova del requisito.
  • La mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dall’interessato costituisce una mera irregolarità e non ne comporta l’illegittimità, salvo che abbia determinato la tardiva proposizione del ricorso, potendo in tal caso rilevare per la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiEccesso di potereIncompetenzaDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.