Cassazione Penale, Sentenza n. 2351/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa al fallimento della "Calcestruzzi s.r.l.": 1) nullità del decreto di citazione in appello per omissione degli avvisi previsti dall'art. 601 c.p.p. (commi 2 e 3) circa la trattazione in camera di consiglio o la facoltà di istanza di partecipazione; 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva, sostenendo che la cessione degli automezzi/azienda non era a prezzo vile ma serviva a soddisfare creditori e a riequilibrare i conti; 3) vizio di motivazione e carenza di prova quanto al dolo nella bancarotta documentale, con rilevo che alcune scritture erano state smarrite e che la mancata tenuta della documentazione post-2009 era dovuta a mancanza di fondi per consulenze (al più configurabile negligenza ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fallimentare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura perché basata su una normativa (modifiche d.lgs. 150/2022) non applicabile al decreto di citazione emesso il 3 agosto 2023; inoltre ha richiamato la disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020) e la giurisprudenza secondo cui l'omissione degli avvisi non determina la nullità del decreto di citazione nell'ambito della normativa emergenziale. Ha osservato la tassatività delle nullità previste dall'art. 601, comma 6, c.p.p. e l'irrilevanza invalidante di un difetto non espressamente previsto come causa di nullità. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati per essere reiterativi e aspecifici rispetto alla sentenza impugnata e per investire in gran parte questioni di fatto non sindacabili in Cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello circa indici di fraudolenza (cessione ad una società riconducibile ai figli, mancanza di riscontri contabili dei pagamenti, documentazione anomala, smarrimento delle scritture coincidendo con le scritture necessarie alla ricostruzione dell'operazione). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
Riferita nelle sue diverse disposizioni: i commi invocati dal ricorrente (2 e 3) non erano applicabili ratione temporis; il comma 6 (nullità) è rilevante per stabilire che l'omissione degli avvisi non costituisce di per sé nullità salvo i casi tassativi indicati
art. 23-bis decreto-legge 28/10/2020, n.137 (convertito) (normativa emergenziale)
Disciplina la trattazione in camera di consiglio per gli appelli contro sentenze di primo grado, prevedendo che la decisione possa avvenire senza intervento delle parti salvo istanza di discussione orale o volontà di comparire; la Corte l'ha ritenuta applicabile al procedimento contestato
d.lgs. 10/10/2022 n.150 (modifiche all'art. 601 c.p.p.)
La modifica invocata dal ricorrente si applica solo alle impugnazioni presentate dal 1 luglio 2024 in poi (art. 94, comma 2 del d.lgs.), perciò non era operativa per il decreto di citazione del 3 agosto 2023
art. 94, comma 2 del d.lgs. 150/2022
Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Testo normativo usato dalla Corte per stabilire l'ambito temporale di applicazione della novella e confermare l'operatività della disciplina emergenziale per l'impugnazione in esame
art. 429, comma 1 lett. a), f), g) c.p.p.
Richiamato per i requisiti essenziali del decreto di citazione (generalità dell'imputato; indicazione di giorno, luogo e ora della comparizione; data e sottoscrizione del giudice), il cui rispetto è centrale per la validità formale del decreto
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sul ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato che il ricorso non ha rispettato i requisiti di specificità richiesti e si è limitato a riproporre doglianze di merito già svolte in appello
art. 601, comma 6 cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare la natura tassativa delle nullità del decreto di citazione in appello: la normativa posteriore non ha esteso le nullità in modo da rendere invalido il decreto per l'omesso avviso dedotto
art. 177 e art. 178 cod. proc. pen.
Principio della tassatività delle nullità (art.177) e disciplina della nullità generale (art.178) richiamati per argomentare che non è possibile estendere invalidità non previste esplicitamente
art. 217, comma 2 legge fallimentare
Norma citata dalla difesa come possibile ricondurre la condotta a mera negligenza anziché a dolo; la Corte ha ritenuto comunque che la prova documentale e gli indizi dimostrassero l'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta
Massime di principio
- Se un'impugnazione fa riferimento a disposizioni modificate successivamente alla notificazione/adozione dell'atto impugnato, bisogna verificare l'ambito temporale di applicazione della novella: norme introdotte dopo la scadenza temporale non possono essere invocate per dichiararne la nullità.
- In presenza di disciplina 'emergenziale' che prevede la trattazione camerale senza piena partecipazione delle parti, l'omissione nel decreto di citazione degli avvisi specifici non determina automaticamente la nullità: le nullità sono tassative e vanno accertate rispetto alle ipotesi espressamente previste dalla legge.
- La Cassazione non è la sede per riesaminare in fatto la prova: doglianze meramente dedotte in fatto o riproposizioni di questioni già affrontate in appello, prive di specificità normativa, sono inammissibili o rigettate.
- Per contestare efficacemente una condotta per bancarotta distrattiva o documentale occorre un progetto argomentativo che metta in luce errori di diritto nella motivazione o profili omissivi formali rilevanti in cassazione; la semplice offerta di una diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente.
- La coincidenza temporale tra lo smarrimento di scritture contabili e l'apertura della procedura fallimentare, l'assenza di riscontri contabili dei pagamenti e l'esistenza di operazioni con parti riconducibili all'imputato costituiscono indici rilevanti per la sussistenza del dolo nella bancarotta fraudolenta.
- Se possibile situazioni alternative (es. bancarotta preferenziale o mera negligenza) sono da prospettare con specificità probatoria; altrimenti la valutazione del giudice di merito che ricava il dolo da elementi concreti può essere confermata in Cassazione.
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