Ordinanza n. 2282/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Sassari nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Napoli Federico II nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Pisa nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Messina nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Padova nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Torino nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Milano Statale nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Parma nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Teramo nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali del concorso per Medicina Veterinaria, decreti ministeriali disciplinanti accesso, prove e formazione della graduatoria, bandi universitari e atti di correzione e valutazione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie nazionali e gli atti presupposti della procedura di accesso ai corsi di Medicina Veterinaria per l’a.a. 2025/2026, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti e l’ammissione con riserva, anche in soprannumero. Hanno contestato, tra l’altro, la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria mediante il D.M. n. 1115/2025; la valorizzazione di votazioni positive rifiutate al primo appello; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; la violazione della par condicio e del principio di anonimato per l’assenza di schermatura delle aule o di metal detector; la trasparenza e le modalità di correzione informatizzata, la predeterminazione delle risposte corrette e dei sinonimi ammessi; la difficoltà e sproporzione delle prove rispetto al tempo concesso; la disomogeneità della preparazione offerta dagli atenei; l’eccesso di delega e la violazione dei principi costituzionali, anche per l’esclusione dalla riforma delle università non statali e dei corsi in lingua inglese. I ricorrenti hanno inoltre prospettato che, ove le regole fossero state conosciute sin dall’inizio, avrebbero potuto organizzare diversamente la preparazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che articola la graduatoria in sezioni e fasce, attribuisce bonus differenziati e mantiene la preferenza dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. La disciplina è stata ritenuta coerente con il d.lgs. n. 71/2025, con l’obiettivo di coprire i posti disponibili e con la tutela dell’affidamento e della par condicio; la limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello è stata considerata compatibile con la natura degli esami di profitto. È stata esclusa la prova di resistenza, poiché i ricorrenti non avevano conseguito alcuna votazione pari o superiore a 18/30 e, quindi, non avrebbero potuto essere inseriti nella graduatoria né secondo la disciplina originaria né secondo quella sopravvenuta. Le prospettazioni relative a una diversa organizzazione dello studio sono state considerate ipotetiche e non idonee a dimostrare un risultato utile. Anche la censura sui posti vacanti è stata ritenuta non decisiva, sia per le esigenze di continuità didattica del secondo semestre sia perché i ricorrenti, esclusi dalla graduatoria, non avrebbero potuto beneficiare degli scorrimenti. Quanto all’anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta e rilevante: la ricostruzione dei ricorrenti era ipotetica e non dimostrava una possibilità effettiva di alterazione della valutazione, svolta mediante elaborati sigillati, correzione informatizzata e abbinamento successivo dei codici alle identità. Le questioni relative alla trasparenza della correzione, ai sinonimi, al funzionamento del sistema informatico, ai criteri valutativi e ai verbali hanno invece richiesto approfondimento istruttorio; il Ministero, il CINECA e le università sono stati pertanto onerati di depositare chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure tecnico-discrezionali sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica sono state ritenute non supportate da vizi macroscopici. È stata esclusa la sussistenza di fumus circa l’eccesso di delega e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. Anche il periculum è stato escluso: la sospensione avrebbe prodotto effetti generalizzati sulla graduatoria e l’ammissione in soprannumero di candidati privi di qualunque sufficienza sarebbe incompatibile con la ratio della riforma. Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria, secondo modalità e termini perentori. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti per complessivi euro 1.500,00 in favore delle amministrazioni assistite dall’Avvocatura dello Stato e euro 500,00 ciascuna in favore delle Università di Padova e Roma Tor Vergata; sono state compensate quelle con l’Università di Modena e Reggio Emilia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sono riportati soltanto il riferimento normativo e il richiamo alla domanda cautelare
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha rigettato la sospensione.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale
Costituisce la base legislativa della disciplina ministeriale relativa alla valorizzazione o al recupero delle votazioni rifiutate.
d.lgs. n. 71/2025
l’ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento dei crediti formativi universitari previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale
Definisce il quadro primario della riforma, rimettendo alla disciplina ministeriale la formazione della graduatoria e le modalità uniformi di completamento dei crediti.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
introduzione di sezioni della graduatoria, fasce e bonus di fascia pari a 600, 500, 400, 300, 200 e 100 punti
La disciplina sopravvenuta è stata ritenuta, in sede cautelare, coerente con la riforma, non manifestamente irragionevole e rispettosa dell’affidamento dei candidati e della par condicio.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’a.a. 2025/2026
Rappresenta la disciplina originaria rispetto alla quale i ricorrenti hanno lamentato il mutamento dei criteri di formazione della graduatoria.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
esclusione dall’applicazione della riforma delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi di laurea erogati in lingua inglese
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza; la differenziazione transitoria è stata ricondotta alla discrezionalità legislativa.
art. 76 Cost.
Il TAR ha escluso in via cautelare che la legge delega imponesse l’applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e di atenei.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse a esigenze organizzative e alle peculiarità dei corsi.
artt. 34 e 97 Cost.
dedotte violazioni degli artt. 34 e 97 Cost.
Le censure sono state ritenute non adeguatamente specificate e comunque prive di concreta incidenza sulla posizione dei ricorrenti.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
notificazione per pubblici proclami
Consentono l’integrazione del contraddittorio con modalità pubbliche quando la notifica ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile, purché siano identificati i destinatari e siano rispettate le prescrizioni del giudice.
Massime di principio
- In una procedura selettiva nazionale, la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria può essere ritenuta non irragionevole quando preservi la posizione dei candidati che hanno rispettato le regole originarie, ordini progressivamente gli altri candidati in base alla distanza dal modello originario e persegua l’obiettivo della copertura dei posti nel rispetto della programmazione formativa.
- La prova di resistenza difetta quando i ricorrenti non dimostrino che l’eliminazione del vizio dedotto avrebbe concretamente consentito loro di essere inseriti in graduatoria e di conseguire una posizione utile; la mera allegazione di una diversa possibile strategia di preparazione costituisce prospettazione ipotetica e non dimostra un’utilità concreta.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non è ravvisabile per la sola esistenza di irregolarità o possibilità astratte di conoscenza dell’identità dei candidati: occorre una violazione non irrilevante, sorretta da elementi concreti e idonea a incidere effettivamente sull’imparzialità o sul risultato della valutazione.
- Quando la correzione avvenga mediante elaborati sigillati, criteri predeterminati, piattaforma informatizzata e abbinamento tra codice e identità successivo alla correzione, la mera ipotesi che il personale abbia potuto memorizzare o associare codici identificativi non dimostra, senza ulteriori elementi, una concreta alterazione della valutazione.
- Nelle procedure di accesso a corsi universitari riformate, l’ammissione in soprannumero di candidati privi di qualsiasi sufficienza può essere negata cautelarmente quando risulti incompatibile con la funzione delle prove quale verifica minima delle competenze di base e con il requisito del conseguimento dei crediti formativi necessari.
- La notifica per pubblici proclami è ammissibile quando il numero dei controinteressati renda sommamente difficile la notifica ordinaria, ma deve conservare natura notificatoria: l’avviso deve identificare i destinatari, indicare il ricorso e il provvedimento autorizzativo e rispettare i termini e le modalità stabiliti dal giudice.
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