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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20250/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello del PM, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione a delinquere (capo 1) con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; il ricorrente denunciava motivazione apparente, travisamento della prova e violazione degli artt. 416-bis e 416-bis.1 c.p. e dell'art. 192 c.p.p., sostenendo l'insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori e delle captazioni per dimostrare la stabilità e il contributo causale alla partecipazione al sodalizio, nonché l'irrilevanza dell'aggravante mafiosa in assenza del dolo specifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Roma, che aveva valorizzato molteplici emergenze investigative (movimenti bancari, bonifici, gestione di società 'cartiere' e 'filtro' utilizzate per il 'giro dell'IVA', conversazioni intercettate, il sequestro di 128.640 euro destinati al Pezzella, i bilanci della Q Plast s.r.l.) a sostegno della sussistenza dei gravi indizi di partecipazione al sodalizio e della consapevolezza della provenienza dei proventi, necessario per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. La Corte ha inoltre ribadito i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare (impossibilità di una rilettura dei fatti in sede di Cassazione) e che, ai fini cautelari, è richiesto il solo grado di prova dei "gravi indizi" e non la prova piena; ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per contestare l'associazione a delinquere di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la gestione stabile di società-cartiere finalizzate al riciclaggio costituisse elemento compatibile con la partecipazione al sodalizio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante è stata ritenuta sussistente perché i giudici hanno rilevato la conoscenza dell'origine illecita delle somme e il vantaggio concreto per il clan derivante dalle attività di ripulitura; la Corte ha richiamato che è necessario il dolo specifico in almeno uno dei partecipi e che la presenza di molteplici motivazioni non esclude l'intenzionalità richiesta.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per richiedere criteri probatori più stringenti; la Corte ha ricordato che in sede cautelare non si richiede la prova piena secondo il comma 2 dell'art. 192, ma il giudizio sui "gravi indizi" ha standard meno rigorosi.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La sentenza ribadisce che ai fini delle misure cautelari la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" non coincide con gli 'indizi' richiesti per il giudizio di merito e non richiede la precisione e concordanza del comma 2 dell'art. 192 c.p.p.

  • Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, 'Chioccini'

    Richiamata per chiarire la disciplina del dolo specifico relativo all'aggravante mafiosa: è necessario che emerga la volizione dell'agente in relazione alla finalità prevista dalla norma, ma la presenza di motivazioni multiple non esclude la sussistenza del dolo specifico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, ritenuto gravato da colpa.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica esclusivamente la congruenza, completezza e logicità della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito in una nuova valutazione dei fatti.
  • Per l'adozione di misure cautelari personali è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; non è richiesta la prova piena né la qualificazione degli indizi secondo i criteri dell'art.192 comma 2 c.p.p.
  • La gestione stabile di società 'cartiere' o 'filtro', i flussi finanziari tracciabili (bonifici, bilanci) e le intercettazioni che collegano l'indagato al meccanismo di riciclaggio sono elementi idonei a fondare il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione a un'associazione finalizzata al riciclaggio.
  • L'aggravante di natura mafiosa (art.416-bis.1) richiede l'accertamento del dolo specifico, ma la presenza di motivazioni personali diverse non esclude la configurabilità dell'aggravante se emerge che l'agente aveva la consapevolezza e la volontà di agevolare il sodalizio.
  • Le contestazioni difensive basate su episodi di contrapposizione interna (es. estorsioni subite dall'indagato) o sulla minore "esposizione" dell'imputato non impediscono di per sé l'applicazione di misure cautelari quando la ricostruzione complessiva degli elementi investigativi mostri continuità e contributo operativo al sistema criminoso.
  • In impugnazioni cautelari è fondamentale denunciare vizi di diritto o di motivazione in termini di manifesta illogicità: censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.

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