Regolamento (UE) 2024/376
Regolamento (UE) 2024/376 della Commissione, del 24 gennaio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di indoxacarb in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) di indoxacarb nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, in seguito alla riduzione della DGA e della DAR e al mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione recepisce il parere dell’EFSA, riducendo al limite di determinazione numerosi LMR considerati non sicuri, mantenendo invece taluni valori per prodotti non soggetti a trasformazione ad alta temperatura. Il regolamento modifica anche gli allegati con la soppressione delle note di conferma e stabilisce una decorrenza differita al 14 agosto 2024.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per rivedere i livelli massimi di residui di indoxacarb in e su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva indoxacarb e ai relativi residui nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti su prodotti freschi o congelati, trasformati e prodotti destinati alla produzione di mangimi. Incide su operatori del settore alimentare e mangimistico, Stati membri e paesi terzi esportatori verso l’UE. Sono rilevanti le esclusioni/variazioni per taluni prodotti: per alcuni LMR vengono mantenuti i livelli basati sui CXL (mirtilli giganti americani e tè), mentre per altri viene fissato il limite di determinazione o un LMR di base; il regolamento prevede inoltre la soppressione di note a piè di pagina con richieste di dati di conferma. Si applica dal 14 agosto 2024, dopo l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione.
Modifica dei livelli massimi di residui di indoxacarb
Il regolamento (UE) 2024/376 della Commissione modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 relativamente ai livelli massimi di residui (LMR) di indoxacarb in o su determinati prodotti alimentari e mangimi. L’intervento si colloca nel contesto del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto delle conclusioni dell’EFSA, che ha individuato una DGA e una DAR più restrittive rispetto a quelle precedenti.
Contesto normativo e motivazione
La Commissione richiama, in particolare, che l’approvazione dell’indoxacarb è scaduta il 19 dicembre 2021 e non è stata rinnovata, con conseguente revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Alla luce della riduzione della DGA e della DAR, la Commissione ha chiesto all’EFSA un parere motivato sui rischi connessi agli LMR vigenti, soprattutto per quelli fondati su tolleranze all’importazione e su CXL del Codex.
Prodotti per i quali gli LMR sono ridotti al limite di determinazione
L’EFSA ha individuato rischi inaccettabili per gli LMR attuali basati sui CXL relativi a numerosi prodotti freschi. Per tali prodotti, il regolamento dispone la riduzione dei rispettivi LMR al limite di determinazione (LD) pertinente dell’allegato II. Tra i prodotti espressamente menzionati figurano:
- mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne;
- uve da tavola e uve da vino;
- pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche e cocomeri/անգurie;
- broccoli, cavolfiori e lattughe.
Prodotti trasformati ad alta temperatura
Un secondo gruppo di prodotti è interessato dalla circostanza che, durante la trasformazione ad alta temperatura, possono formarsi metaboliti e prodotti di degradazione per i quali i dati disponibili non consentono di escludere rischi per la salute umana. Per questi prodotti, la Commissione riduce gli LMR basati sui CXL al relativo LD, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a). Rientrano in questa categoria:
- basilico, patate, mais dolce;
- fagioli secchi, piselli secchi;
- semi di arachide, semi di soia, semi di cotone;
- grasso, fegato, rene e frattaglie commestibili di suini, bovini, ovini, caprini ed equini;
- tessuti di pollame, latte e uova.
Prodotti per i quali gli LMR sono mantenuti
L’EFSA ha ritenuto che, per i prodotti che normalmente non subiscono trasformazione ad alta temperatura, non si formino i metaboliti problematici. Per tali prodotti, gli LMR basati sui CXL possono essere mantenuti. Il regolamento conferma quindi i valori per:
- mirtilli giganti americani;
- tè.
Fissazione degli LMR in assenza di tolleranze all’importazione o CXL
Per i prodotti per i quali non esistono tolleranze all’importazione né CXL, gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento evidenzia inoltre che i laboratori di riferimento dell’Unione europea hanno proposto limiti di determinazione specifici per prodotto, analiticamente rilevabili.
Eliminazione delle note di conferma
Poiché alcuni prodotti risultano già soggetti a limiti di determinazione specifici per prodotto, non sono più necessari i dati di conferma in precedenza richiesti. Per questo motivo vengono soppresse tutte le note a piè di pagina che contenevano richieste di dati di conferma, in particolare per mele, cavoli broccoli, cavolfiori, rucola, prodotti baby leaf, tessuti di pollame e uova.
Consultazione internazionale e adozione
La Commissione ha consultato i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e ha preso in considerazione le loro osservazioni. Le misure adottate risultano inoltre conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 14 agosto 2024, così da concedere un termine ragionevole per l’adeguamento di Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli LMR di indoxacarb
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato per aggiornare i livelli massimi di residui di indoxacarb, tenendo conto delle conclusioni EFSA e del mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva.
Riduzione al limite di determinazione per i prodotti con rischi inaccettabili
Sono ridotti al rispettivo limite di determinazione (LD) gli LMR per diversi prodotti per i quali l’EFSA ha individuato rischi inaccettabili, tra cui mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola e da vino, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, broccoli, cavolfiori e lattughe.
Trattamenti ad alta temperatura e prodotti trasformati
Per prodotti solitamente trasformati ad alta temperatura, per i quali non si possono escludere rischi per la salute umana a causa di metaboliti e prodotti di degradazione, gli LMR basati sui CXL sono ridotti all’LD. Rientrano, tra gli altri, basilico, patate, mais dolce, fagioli secchi, piselli secchi, semi di arachide, semi di soia, semi di cotone, grasso, fegato, rene e frattaglie commestibili di suini, bovini, ovini, caprini ed equini, tessuti di pollame, latte e uova.
Mantenimento di alcuni LMR basati sui CXL
Gli LMR per mirtilli giganti americani e tè restano invariati nell’allegato II, poiché tali prodotti non sono normalmente trasformati ad alta temperatura e non dovrebbero formarsi i metaboliti critici richiamati dall’EFSA.
Soppressione delle note di conferma
Poiché per mele, cavoli broccoli, cavolfiori, rucola, prodotti baby leaf, tessuti di pollame e uova gli LMR sono già fissati al limite di determinazione specifico per prodotto, non sono più necessari dati di conferma; le relative note a piè di pagina sono quindi soppresse.
Prodotti senza tolleranze all’importazione o CXL
Per i prodotti per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR sono fissati allo specifico LD oppure all’LMR di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Aggiornamento dei limiti di determinazione analitica
Su consultazione dei laboratori di riferimento dell’Unione europea, sono adottati LD specifici per prodotto rilevabili in sede di analisi per le sostanze contemplate dal regolamento.
Applicazione differita e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 agosto 2024, con un periodo transitorio per consentire l’adeguamento di Stati membri, paesi terzi e operatori alimentari.
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