Regolamento (UE) 2024/374
Regolamento (UE) 2024/374 della Commissione, del 24 gennaio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il titolo delle categorie alimentari delle bevande alcoliche e l’uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE degli additivi autorizzati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per adeguarlo alle evoluzioni della disciplina unionale sulle bevande alcoliche. In particolare riformula le categorie relative a vino, bevande spiritose, prodotti vitivinicoli aromatizzati e altre bevande alcoliche, corregge denominazioni e riferimenti normativi e modifica le condizioni d’uso di numerosi additivi. Alcune autorizzazioni vengono ristrette o precisate, mentre la voce relativa a E 353 è soppressa. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente negli Stati membri.
Modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 aggiornando le categorie di bevande alcoliche e le condizioni d’uso di diversi additivi alimentari in tali prodotti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, commercializzano o utilizzano additivi in bevande alcoliche rientranti nelle categorie dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, con particolare riguardo a vino e prodotti vitivinicoli, bevande spiritose, prodotti vitivinicoli aromatizzati e altre bevande alcoliche, incluse miscele con bevande analcoliche. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; aggiorna inoltre i riferimenti al diritto UE vigente. Sono esclusi, per effetto del riallineamento normativo, i prodotti non contemplati dalle categorie armonizzate richiamate e, per alcune voci, specifiche sottocategorie di bevande spiritose o prodotti alcolici per le quali gli additivi restano vietati o limitati.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per le bevande alcoliche
Il regolamento (UE) 2024/374 della Commissione interviene sull’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati, contenuto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La finalità è allineare la disciplina degli additivi alle nuove definizioni e categorie di bevande alcoliche introdotte o aggiornate nella normativa settoriale dell’Unione, in particolare dopo le modifiche del quadro applicabile a vino, bevande spiritose e prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Contesto e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama la possibilità di aggiornare l’elenco degli additivi mediante la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. L’aggiornamento discende da una domanda presentata dalla Polonia il 10 agosto 2022, legata alla nuova disciplina nazionale sulle bevande fermentate, che ha sostituito la precedente legge del 2011. La Commissione osserva inoltre che l’aggiornamento non comporta un’ulteriore esposizione del consumatore agli additivi interessati e, pertanto, non è stato necessario richiedere il parere dell’EFSA.
Ambito materiale e categorie interessate
L’intervento riguarda le parti A, D ed E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, cioè le categorie di alimenti e le rispettive condizioni d’uso degli additivi. Le modifiche interessano in modo specifico:
- vino e altri prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- bevande spiritose definite dal regolamento (UE) 2019/787;
- prodotti vitivinicoli aromatizzati definiti dal regolamento (UE) n. 251/2014;
- altre bevande alcoliche, comprese le miscele di bevande alcoliche e analcoliche e le altre bevande alcoliche a base di alcol distillato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %.
Il regolamento chiarisce anche che alcune bevande alcoliche oggetto della disciplina polacca non rientrano nel regolamento (UE) n. 1308/2013 perché non appartengono alle categorie di prodotti vitivinicoli dell’allegato VII, parte II.
Aggiornamento delle denominazioni e dei riferimenti normativi
Una parte rilevante della modifica consiste nell’aggiornamento terminologico e sistematico delle categorie alimentari. In particolare:
- viene sostituito il riferimento a norme ormai superate con i riferimenti al diritto UE vigente;
- il titolo della categoria 14.2.8 viene corretto, eliminando il riferimento alle "bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %", che non è coerente con la definizione di bevanda spiritosa del regolamento (UE) 2019/787;
- viene sostituito il termine "grado alcolico" con "titolo alcolometrico volumico";
- nella versione inglese si sostituisce "alcoholic drinks" con "alcoholic beverages".
Questi adeguamenti servono a rendere coerente l’allegato II con la normativa di settore, evitando contrasti terminologici e materiali.
Regole specifiche per le bevande spiritose
Per la categoria 14.2.6, relativa alle bevande spiritose, il regolamento aggiorna la denominazione in coerenza con il regolamento (UE) 2019/787 e riformula le condizioni d’uso di vari additivi. Viene espressamente chiarito che i coloranti appartenenti ai gruppi II e III e alcuni coloranti specifici non possono essere utilizzati nella vodka, in linea con il divieto di colorazione previsto per tale prodotto.
Sono inoltre aggiornate le soglie e le eccezioni per coloranti, caramelli, fosfati, succrogliceridi e altri additivi, con riferimento a specifiche categorie di bevande spiritose dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787. Il regolamento distingue tra bevande spiritose per le quali l’uso di determinati additivi è ammesso e categorie per le quali l’uso resta escluso o più restrittivo.
Regole per vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati
Per la categoria 14.2.2, relativa a vino e altri prodotti dell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la tabella delle condizioni d’uso viene sostituita e si precisa che l’uso degli additivi è autorizzato secondo il regolamento (UE) n. 1308/2013, le decisioni del Consiglio sugli accordi commerciali sul vino con alcuni paesi terzi, il regolamento delegato (UE) 2019/934 e le relative misure di attuazione.
Per la categoria 14.2.7, relativa ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, viene aggiornato il riferimento normativo e viene precisata la possibilità di utilizzare amaranto (E 123) solo per l’aperitivo a base di vino.
Modifiche alle "altre bevande alcoliche"
La categoria 14.2.8 viene riformulata come categoria residuale per le altre bevande alcoliche, incluse le miscele alcoliche e analcoliche e le altre bevande alcoliche a base di alcol distillato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %.
Nella relativa tabella vengono aggiornati i limiti di impiego per numerosi additivi, tra cui:
- coloranti del gruppo III;
- E 104, E 110, E 123 ed E 124;
- E 160b(ii);
- E 200-202 e E 210-213;
- E 220-228;
- E 242;
- E 405;
- E 432-436;
- E 444 e E 445;
- E 481-482;
- E 952;
- E 1105.
Il regolamento introduce prescrizioni puntuali, ad esempio:
- alcuni additivi sono autorizzati solo per bevande con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %;
- i solfiti sono soggetti a limiti differenziati per specifiche bevande a base di mosto di uve fermentato;
- E 405 è ammesso solo in bevande a base di mosto di uve fermentato;
- E 432-436 è ammesso solo per bevande gassate;
- E 444 e E 445 sono ammessi solo per bevande alcoliche aromatizzate torbide;
- E 952 è ammesso solo per miscele di bevande alcoliche e analcoliche.
Soppressione della voce E 353
Tra le modifiche più rilevanti figura la soppressione della voce relativa a E 353 nella categoria 14.2.8. Ciò comporta la rimozione di tale additivo dall’elenco delle autorizzazioni pertinenti per le bevande alcoliche interessate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento sugli additivi alimentari, in conformità all’allegato del regolamento (UE) 2024/374. L’intervento riguarda sia la classificazione delle categorie alimentari delle bevande alcoliche sia le condizioni d’uso di specifici additivi.
Ridenominazione e aggiornamento delle categorie alimentari
Nella parte A e nella parte D dell’allegato II vengono aggiornate le denominazioni di diverse categorie: vino e altri prodotti dell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013; bevande spiritose ai sensi del regolamento (UE) 2019/787; prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014; altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e altre bevande alcoliche a base di alcol distillato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %.
Adeguamento dei riferimenti al diritto UE di settore
Il regolamento sostituisce i riferimenti ormai superati ai regolamenti (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 110/2008 e (CEE) n. 1601/91 con i riferimenti attuali, in particolare ai regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) n. 251/2014, e al regolamento delegato (UE) 2019/934.
Limitazioni e autorizzazioni specifiche per i coloranti nelle bevande spiritose
Nella categoria delle bevande spiritose viene precisato che i coloranti alimentari dei gruppi II e III e diversi coloranti specifici non sono autorizzati nella vodka, in coerenza con il divieto di colorazione previsto dal regolamento (UE) 2019/787. Vengono inoltre aggiornate le condizioni per caramelli, fosfati, succrogliceridi e altri additivi in determinate sottocategorie di bevande spiritose.
Condizioni d’uso per vino e prodotti vitivinicoli
Per vino, vino di frutta, vino di frutta di qualità, vini aromatizzati e bevande analoghe, il regolamento riformula i limiti e le esclusioni per coloranti, dimetildicarbonato, lisozima, anidride solforosa/solfiti, acesulfame K, aspartame, sucralosio, neoesperidina DC, neotame, advantame ed estratto di quillaia, con specifiche eccezioni per talune tipologie polacche di bevande fermentate.
Categoria delle altre bevande alcoliche
Per le altre bevande alcoliche, incluse le miscele con bevande analcoliche e le altre bevande a base di alcol distillato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %, sono aggiornati i limiti per coloranti, conservanti, emulsionanti, addensanti, acidificanti, stabilizzanti e altri additivi. È soppressa la voce relativa a E 353 e sono precisate le limitazioni per talune bevande aromatizzate, torbide o a base di mosto di uve fermentato.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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