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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/408

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/408 della Commissione, del 24 gennaio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32024R0408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/408 aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati ai fini del regime dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti dei settori delle uova e del pollame e per l'ovoalbumina. La Commissione interviene sulla base del monitoraggio periodico dei dati di mercato, rilevando variazioni dei prezzi secondo l'origine. La modifica è adottata con efficacia immediata, entrando in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando il prezzo rappresentativo per talune importazioni nel settore delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame e dell'ovoalbumina, in relazione alla determinazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione previsti dalla disciplina comune di mercato. La modifica riguarda in concreto l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 e, dal testo fornito, incide sul solo prodotto indicato con codice NC 0207 14 10 (pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati), di origine Brasile (BR).

Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/408 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. L'aggiornamento è giustificato dal controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato variazioni dei prezzi in funzione dell'origine delle merci.

Base giuridica e logica dell'intervento

La Commissione richiama l'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, relativo al regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il provvedimento è adottato per adeguare tempestivamente i valori di riferimento utilizzati ai fini doganali, in modo coerente con l'evoluzione dei prezzi osservati.

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L'articolo 1 sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell'allegato al regolamento di esecuzione. Nel testo allegato, il solo dato riportato riguarda il codice NC 0207 14 10, relativo a pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, per i quali viene fissato un prezzo rappresentativo di 233,1 EUR/100 kg e una cauzione di 20 EUR/100 kg. L'origine indicata è BR, ossia Brasile, secondo la nomenclatura richiamata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, scelta coerente con l'esigenza, espressa nei considerando, di applicare rapidamente la misura una volta disponibili i dati aggiornati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/408. Nel testo fornito, il nuovo allegato fissa per il codice NC 0207 14 10 (pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati) un prezzo rappresentativo pari a 233,1 EUR/100 kg e una cauzione ai sensi dell'articolo 3 pari a 20 EUR/100 kg, con origine BR (Brasile).

Base giuridica e finalità dell'intervento

Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. Dai considerando emerge che il controllo regolare dei dati di mercato ha evidenziato la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi per origine, al fine di adeguare il regime dei dazi addizionali all'importazione.

Entrata in vigore e applicabilità immediata

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con applicazione immediata della modifica dei prezzi rappresentativi.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiscambi internazionalidazi doganaliprodotti agroalimentari

Testo integrale

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