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Ordinanza

Ordinanza n. 2040/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “del Decreto Dirigenziale n. 155 del 24 novembre 2025 reso dalla Dirigente Dott.ssa Maria Somma della “Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”, pubblicato sul BURC n. 84 del 24 novembre 2025, avente ad oggetto "PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE E PRIORITÀ 4 OCCUPAZIONE GIOVANILE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.1 - AZIONI 1.A.2 E 4.A.7 - APPROVAZIONE QUINTO ELENCO DOMANDE ESCLUSE DELL'AVVISO 'INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE' (DECRETO N. 153/2025)", nella parte in cui ha disposto l’esclusione della domanda di incentivo ID 0209 presentata dalla società ricorrente.”

Giustizia amministrativa202603795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione della domanda di incentivo ID 0209 dall'elenco delle domande escluse dell'avviso "Incentivi all'assunzione in favore delle imprese"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto dirigenziale regionale che ha approvato il quinto elenco delle domande escluse dall'avviso per incentivi all'assunzione finanziato nell'ambito del PR Campania FSE+ 2021-2027. L'impugnazione riguarda specificamente l'esclusione della domanda di incentivo identificata con ID 0209. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso, limitandosi a stabilire che il riesame dovrà essere svolto alla luce dei motivi dedotti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che al danno lamentato potesse ovviarsi ordinando alla Regione Campania di riesaminare il decreto dirigenziale impugnato alla luce dei motivi di ricorso. La Regione dovrà depositare il provvedimento di riesame entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Non è stata disposta, per quanto emerge dal testo, una pronuncia definitiva sull'annullamento dell'esclusione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 settembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha adottato una misura conformativa consistente nel riesame dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice amministrativo può fronteggiare il danno allegato dal ricorrente disponendo il riesame dell'atto impugnato alla luce dei motivi di ricorso, senza definire immediatamente nel merito la controversia.
  • Quando è ordinato il riesame cautelare di un provvedimento amministrativo, il giudice può fissare un termine per l'adozione e il deposito dell'esito del riesame, decorrente dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla notificazione se anteriore.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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