Sentenza del 31/03/2022 n. 10357 - Corte di Cassazione
Giudicato esterno- materia tributaria -imposte periodiche - effetto vincolante -efficacia pluriennale -sussiste-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della pronuncia della CTR che aveva dichiarato inammissibili, nel giudizio di rinvio, domande formulate per la prima volta in sede di rinvio: in particolare la richiesta subordinata di rideterminazione del reddito e le eccezioni di illegittimità delle sanzioni, conseguenti alla riqualificazione operata dalla Corte di cassazione della fattispecie da interposizione fittizia ad abuso del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Edison S.p.A., cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, perché il giudice del rinvio esamini le questioni che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibili (la rideterminazione del reddito e la legittimità delle sanzioni) in quanto conseguenze necessarie della riqualificazione in termini di abuso del diritto; inoltre richiamata la questione dell'eventuale applicazione della disciplina sopravvenuta (D.Lgs. n.158/2015) e precisato che non può essere imposto il contributo unificato aggiuntivo alle amministrazioni statali esentate. Spese del giudizio a carico della parte soccombente nel presente giudizio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Fondamento del motivo di cassazione dedotto da Edison per vizio di motivazione e violazione di norme processuali relative all'ammissibilità delle domande nel giudizio di rinvio.
art. 384 c.p.c., comma 2
Rilevato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle conclusioni e delle domande; la Corte ha considerato rilevante il principio che consentisce atti necessari conseguenti a statuizioni della Cassazione.
art. 394 c.p.c., comma 3
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale inerente ai termini e alle deduzioni nel giudizio di rinvio; la Corte ha tenuto conto dei limiti della riassunzione ma anche delle eccezioni.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63
Norma del processo tributario sulla riassunzione e sul rinvio; la Corte ha confermato che la riassunzione costituisce processo chiuso salvo quanto reso necessario dalle statuizioni della Cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale; la Corte ha garantito il rispetto del diritto di difesa consentendo le deduzioni conseguenti alla nuova qualificazione giuridica.
art. 111 Cost., comma 2
Richiamato in tema di ragionevole durata del processo e diritto alla motivazione/giusto processo; utilizzato dalla ricorrente per contestare l'inammissibilità delle domande ricostruttive.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3
Norma originariamente invocata dall'Amministrazione come base per interposizione fittizia; la Corte ha osservato che la riqualificazione in abuso del diritto prescinde dall'analisi secondo tale specifica norma.
art. 37-bis (menzione giurisprudenziale)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che applica il principio dell'inopponibilità dell'atto elusivo anche rispetto a vantaggi diversi da quelli disciplinati dalla normativa antielusiva introdotta successivamente.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Normativa sopravvenuta richiamata come possibile parametro da considerare dal giudice di merito in caso di decisione sulla legittimità delle sanzioni; la Corte ha invitato il giudice del rinvio a valutare l'eventuale incidere della disciplina nuova.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma sul contributo unificato; la Corte ha precisato che l'obbligo aggiuntivo non può operare nei confronti di Amministrazioni pubbliche esentate dal versamento.
art. 132 c.p.c., comma 3
Richiamato per giustificare la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente per impedimento dell'estensore.
Massime di principio
- La riassunzione a seguito di cassazione è un "processo chiuso": in linea di principio non sono ammissibili nuove domande o difese rispetto a quelle oggetto dell'appello cassato, salvo che siano rese necessarie da statuizioni della Corte di cassazione. Quando la Cassazione enuncia un principio di diritto o riqualifica la fattispecie, le conseguenze logiche e necessarie di tale statuizione possono essere proposte in sede di rinvio anche se non erano state espressamente formulate prima.
- In materia di imposte periodiche, l'effetto vincolante del giudicato esterno opera soprattutto quando i fatti hanno efficacia permanente o pluriennale o riguardano rapporti a esecuzione prolungata: la qualificazione giuridica che la Corte assegna a un'operazione (ad es. abuso del diritto) può determinare effetti pluriennali e quindi vincolanti.
- La qualificazione di un'operazione come abuso del diritto implica, ai fini fiscali, l'inopponibilità dell'atto all'amministrazione e la conseguente considerazione dell'operazione come se non fosse mai avvenuta: questo comporta la possibilità di rideterminare l'imponibile e di esaminare questioni diverse rispetto a quelle tipiche dell'interposizione fittizia.
- Le questioni relative alla legittimità delle sanzioni possono essere rimesse al giudice del rinvio quando la diversa qualificazione della fattispecie (es. abuso del diritto) incide sulla sanzionabilità o sulle ragioni di possibile errore di diritto; il giudice di merito deve valutare anche l'eventuale applicazione di norme sopravvenute.
- Il principio del "no nuove domande" trova eccezione per le attività assertive o probatorie rese necessarie dai principi di diritto fissati dalla Suprema Corte: pertanto, chi subisce una riqualificazione sostanziale non può essere precluso dal dedurre le conseguenze fiscali di tale riqualificazione in sede di rinvio.
- Sul piano processuale, le amministrazioni pubbliche esentate dalla legge non possono essere obbligate al versamento di contributi unificati aggiuntivi previsti a carico delle parti soccombenti.
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